CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 25642/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE d'APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina, in accoglimento dell'istanza di concordato in appello formulata dall'imputato e acconsentita dal Procuratore Generale ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Messina dell'8 giugno 2023 riducendo la pena per i reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza per la mancata valutazione della qualificazione della contestata rapina in termini di furto tentato e di resistenza. 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla pena prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Ebbene emerge dalla lettura della sentenza che proprio la questione ora riproposta in questa sede rientrava tra i motivi di appello (nel primo e nel secondo di essi) che sono stati rinunciati al fine di concludere l'accordo sul quale si poggia il concordato. Da ciò, l'inammissibilità del ricorso. 3. L'inammissibilità dei ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro a, il 31 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore L