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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 agosto 2025

Cassazione n. 41765/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di ERNESTOMADAFFARI, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13febbraio 2025,la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice dell ’ udienza preliminare del Tribunale di Palmiin data 13 luglio 2018 , emessa all ’ esito di giudizio abbreviato, con la quale ErnestoMadaffari era stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e di 300 euro di multain quanto riconosciuto colpevole, con la diminuente del rito, deidelitti di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminosoe al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di Kwh di energia elettrica, sottraendola alla legittima proprietaria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con l’aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel collegare un cavo con la linea di proprietà dell’Eneltramite morsetti a perforazione che terminavano all’interno della controsoffittatura della pescheria [OSCURATO:SOCIETA]., sita in [OSCURATO:PERSONA] e gestita dallo stesso M a daffari, nonché con l ’ aggravante di averecommesso il fatto su cose destinate a un pubblico servizio ed esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fedee con la recidiva infra - quinquennale; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il3 giugno 2016 .

2. ErnestoMadaffari ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza di appello per il tramite del d ifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo due distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b), c)ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.607, 620, 623 cod. proc. pen.in relazione agli artt. 63, 64, 125, 199, 350, commi 5 e 6, 530,comma 2, 546, comma 1 , lett. e ) , n. 1, 605 cod. proc. pen. , 43, 81 cpv., 625 cod. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’individuazione dell’imputato quale gestore della struttura beneficiaria dell’allaccio abusivo.

In primis, il ricorso deduce l’inutilizzabilità patologica: a) delle s ommarie informazioni t estimoniali r e se i l 3 giugno 2016 d a [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della società beneficiaria dell’allaccio abusivo,la quale, senza i preventivi avvisi di legge, avrebbe indicatonel figlio, [OSCURATO:PERSONA] a ri, il gestore di fatto della pescheria , tenuto conto dell ’ indirizzo giurisprudenziale che, in analogavicenda afferente a l furto di energia elettrica, riterrebbe inutilizzabili le dichiarazioni rese,nell’immediatezza, dal legale rappresentante della cooperativa beneficiaria dell’allaccio abusivo,sia contra se, sia erga omnes ove il dichiarante siaritenuto indagato di fatto ; b) delle indicazioni offerte dall ’ imputato , in assenza di tutela difensiva, nell’immediatezza del fatto in relazione all’allocazione del quadro elettrico e all’occultamento dell’allaccio, atteso che, ai sensidell’art. 350, commi 5 e 6,cod. proc. pen.,delle st esse sarebbe vietata ogni verbalizzazione e/o utilizzazione,potendo consentirsi l’utilizzazione procedimentale (e dibattimentale nei limiti dell’art. 503, comma 3, cod. proc. pen.) delle sole spontanee dichiarazioni che siano state oggetto di verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria a norma dell’art. 357, comma 2, cod. proc. pen.; c) delle dichiarazioni ovvero delle indicazionimenzionate nel verbale ispettivo di verifica dei tecnici dell’[OSCURATO:PERSONA], di cui , in giurisprudenza,sarebbe circoscritta l’utilizzabilità ai soli fini della prova del fatto storico, senza poter veicolare dichiarazioni e/o indicazioni dell’indagato.

In secondo luogo, il ricorso opina che il richiamo,contenuto a pag. 3 della sentenza,al criterio del cui prodest si a da solo insufficiente ai fini del l ’ affermazione di responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degliartt. 607, 620, 623 cod. proc. pen.in relazione agli artt. 125, 533, 546, comma 1 , lett. e ) , n. 2, 605 cod. proc. pen., 63,comma quarto, 133, 625, primo comma , n. 2 , cod. pen .

L’allaccio diretto alla rete elettrica, avvenuto mediante morsetti a perforazione, non avrebbe determinato alc un danneggiamento , neanche marginale , dei fili conduttori,sì da escludere la ricorrenza dell ’ aggravante della violenza sulle cose.

Inoltre, l’applicazione delle molteplici aggravanti del furto (con previsione di una pena pari a 3 anni di reclusione)e con il successivo aumento (pari a 1 ann o ) per la recidiva qualificata, sarebbe in contrasto con il criterio moderatore relativo ai limiti di aumento per più aggravanti specialiprevisto dall’art. 63, comma quarto , cod. pen. 3.

In data 25 agosto 2025 il Procuratore generale presso questa Corte ha sottoscritto la propria requisitoria, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. In data 28 aprile 2025 e il 27 agosto 2025 sono pervenute in Cancelleria delle memorievia PEC a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con l e qual i sono state ribadite le ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. [OSCURATO:PERSONA] incontroverso il fatto storico della manomissione della linea elettrica e dell’approvvigionamento furtivo dell’energia elettrica, il Tribunale ha fondato il giudizio di responsabilità penale dell’imputato sulla circostanza che, dal verbale di verificain atti, fosse emerso che, il 3 giugno 2016, i tecnici dell ’ E nel e i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] er an o intervenuti presso la p escheria d i proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., ove ErnestoMadaffari si era presentato quale gestore dell’esercizio e aveva indica to agli operanti ove si trovava occultato il quadro elettricoche veniva alimentato con presa diretta dalla rete dell’[OSCURATO:PERSONA].

Rispondendo alle censure difensive devolute con l’atto di appello, secondo cui la società [OSCURATO:SOCIETA]., intestataria del contratto di fornitura e beneficiaria della captazione abusiva di energia elettrica, era in realtà amministrata da [OSCURATO:PERSONA], titolare dellaquota maggioritaria, mentre l’imputato era il mero gestore di fatto e,in quanto tale, non partecip ava a gli utili né poteva ritenersi concorrente nel reato per la mera conoscenza dell’ubicazione del quadro elettrico, la Corte territoriale ha ribadito che [OSCURATO:PERSONA] risultava il gestore della pescheria, come dallo stesso dichiarato; che l’impianto elettrico attraverso il quale veniva rifornita l’attività commerciale era stato manomesso; che era stato lo stesso imputato a indicare dove il quadro elettrico fosse ubicato ; che secondo il principio del cui prodest poteva ritenersi che fosse stato l ’ imputato ad operare l ’ abusiva manomissione, essendo egli ilgestore e l’utilizzatore della pescheria illecitamente rifornita di energia elettrica , della quale aveva , comunque , fruito nel periodo successivo alla sua scarcerazioneed essendo a conoscenza dell ’ illecita erogazione.

Inoltre, considerato che era stato effettuato il taglio del cavo per la distribuzione dell’energia elettrica, mediante l’incisione della guaina protettivain materiale plastico, indispensabile per raggiungere il metallo e applicare i morsetti, a loro volta collegati ad un filo posticcio, il fatto era stato commesso mediante violenza sulle cose, sicché doveva ritenersi sussistente l’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 3.

Tanto premesso, infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce, innanzitutto, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla madre dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], che il primo Giudice ha, invece, correttamente valutato dopo a vere a mm e ss o i l giudizio abbreviato richiesto dall’imputato.

In proposito, se per un verso deve condividersi che, come opinato dal ricorrente, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese nell’immediatezza dal legale rappresentante della cooperativa beneficiaria dell’allaccio abusivo, sia contra se, sia erga omnesove si ritenga il dichiarante indagato di fatto (cfr. Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729 – 01 ; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014 , Morinelli,Rv. 259654 – 01; Sez. 6, n . 23776 del 22/04/ 2009 , Pagano, Rv. 244360 –01), per altro verso deve rilevarsi che l’assunto difensivo si fonda però su un presupposto indimostrato e, anzi, destituito“in fatto” di qualunque fondamento: ovvero che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi, al momento dell’acquisizione delle sommarie informazioni dalla stessa rese , sostanzialmente indagata per il furto di energia elettrica.

Al contrario, secondo quanto è dato evincere dal provvedimento impugnato e dallo stesso verbale di sommarie informazioni allegato dalla difesa al ricorso, la verbalizzazione delle sue dichiarazioni era intervenuta in una fase affatto preliminare dell’attività di indagine, allorché si stava verificando, innanzitutto, la configurabilità di un illecito penale e, in secondo luogo, si stava accertando chi avesse, all ’ interno della pescheria, l’effettivo ruolo gestorio e potesse ritenersi responsabile dell’allaccio abusivo.

In tale fase, del tutto embrionale, dell’azione investigativa, proprio le dichiarazioni rese dalla donna avevanoconsentito di escludere immediatamente un suo eventuale coinvolgimento, orientando gli elementi di fatto dalla stessa offerta verso la corretta individuazione dell’autore dell’illecito.

Muovendo da tali indicazioni, infatti, il personale dell’[OSCURATO:PERSONA], assistito dai Carabinieri, aveva modo di assistere, direttamente, alla condotta tenuta dall’odierno imputato, il quale, presentatosi prontamente, aveva mostrato a gli operanti ove fosse ubicato il quadro elettrico, in precedenza occultato, consentendo di constatare, anche in questo caso con cognizione direttada parte dei verbalizzanti , l ’ avvenuto allaccio abusivo.

Ne consegue, pertanto, che devono ritenersi infondate anche le ulteriori deduzioni difensive in ordine alla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato, la quale,in tesi, deriverebbe dall ’ inosservanza dell ’ art. 350, commi 5 e 6, cod. proc. pen.,destinato ad applic arsi , alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale (cosìSez. 4, n. 36940 del 18/09 /2024 , Matranga, Rv. 287064 - 01), anche al verbale ispettivo di verifica dei tecnici dell’[OSCURATO:PERSONA].

Invero, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la ricostruzione dell’accaduto è avvenuta a partire dal verbale ispettivo del personale dell’[OSCURATO:PERSONA], nemmeno allegato dalla difesa al ricorso, ilquale aveva dato atto di quanto verificatosi alla presenza degli stessi operanti, i quali avevano avuto modo di assistere, personalmente, al disvelamento del luogo in cui era stato occultato il quadro elettrico, avvenuto con una condotta attiva dell’imputato, di modo che la relazione scritta aveva riportato un accadimento realizzatosiin presenza del personale ispettivo, di cui esso si era limitatoa dare atto.

Indi,a partire dal quadro indiziario così delineatosi, i Giudici di merito hanno ritenuto, con ragionamento inferenziale tutt’altro che illogico, che [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile dell’allaccio abusivo, atteso che, secondo quanto riferito dalla madre era lui che si occupava «unicamente e direttamente» dell ’ azienda e che egli era perfettamente a conoscenza del luogo in cui era stato occultato il quadro elettrico, risultando, dunque, il criterio del cui prodest non l ’ elemento cardine dell’affermazione di responsabilità dell ’ imputato , quanto un dato indiziario destinato a integrare gli ulteriori elementi già acquisiti e logicamente ritenuti concludenti sul piano probatorio (in argomento v. cfr. Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, Stuflesser, Rv. 279699 -01).

E ciò anche ove si consideri l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui risponde in ogni caso del reato di furto di energia elettricacolui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 -01).

4. Inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sono le censure mosse, per violazione di legge,con il secondo motivo in quanto del tutto inedite rispetto all’atto di appello, atteso che,dall’incontestata sintesi dei relativi motivi riportata nella sentenza impugnata , non emerge che le relative questioni fossero state poste in sede di gravame.

In ogni caso, quanto all’aggravante della violenza sulle cose, varicordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il furto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui, diversa dalla res oggetto di sottrazione, o determinandone il mutamento nella destinazione (ex plurimisSez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725 - 01); ciò che, appunto, è pacificamente avvenuto nel caso di specie, avendo la sentenza riferito in ordine al taglio del cavo per la distribuzione dell’energia elettrica.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]nato a [OSCURATO:PERSONA] i l [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito, per l’imputato, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. lette le conclusioni scritte presentate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse di ERNESTOMADAFFARI, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13febbraio 2025,la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Giudice dell ’ udienza preliminare del Tribunale di Palmiin data 13 luglio 2018 , emessa all ’ esito di giudizio abbreviato, con la quale ErnestoMadaffari era stato condannato alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e di 300 euro di multain quanto riconosciuto colpevole, con la diminuente del rito, deidelitti di cui agli artt. 81 cpv., 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen., per essersi impossessato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminosoe al fine di trarne profitto, di un quantitativo imprecisato di Kwh di energia elettrica, sottraendola alla legittima proprietaria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con l’aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel collegare un cavo con la linea di proprietà dell’Eneltramite morsetti a perforazione che terminavano all’interno della controsoffittatura della pescheria [OSCURATO:SOCIETA]., sita in [OSCURATO:PERSONA] e gestita dallo stesso M a daffari, nonché con l ’ aggravante di averecommesso il fatto su cose destinate a un pubblico servizio ed esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fedee con la recidiva infra - quinquennale; fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il3 giugno 2016 . 2. ErnestoMadaffari ha proposto ricorso per cassazione avverso l a sentenza di appello per il tramite del d ifensore di fiducia , avv. [OSCURATO:PERSONA] , deducendo due distinti motivi di impugnazione , di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b), c)ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.607, 620, 623 cod. proc. pen.in relazione agli artt. 63, 64, 125, 199, 350, commi 5 e 6, 530,comma 2, 546, comma 1 , lett. e ) , n. 1, 605 cod. proc. pen. , 43, 81 cpv., 625 cod. pen.,nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’individuazione dell’imputato quale gestore della struttura beneficiaria dell’allaccio abusivo. In primis, il ricorso deduce l’inutilizzabilità patologica: a) delle s ommarie informazioni t estimoniali r e se i l 3 giugno 2016 d a [OSCURATO:PERSONA], amministratrice della società beneficiaria dell’allaccio abusivo,la quale, senza i preventivi avvisi di legge, avrebbe indicatonel figlio, [OSCURATO:PERSONA] a ri, il gestore di fatto della pescheria , tenuto conto dell ’ indirizzo giurisprudenziale che, in analogavicenda afferente a l furto di energia elettrica, riterrebbe inutilizzabili le dichiarazioni rese,nell’immediatezza, dal legale rappresentante della cooperativa beneficiaria dell’allaccio abusivo,sia contra se, sia erga omnes ove il dichiarante siaritenuto indagato di fatto ; b) delle indicazioni offerte dall ’ imputato , in assenza di tutela difensiva, nell’immediatezza del fatto in relazione all’allocazione del quadro elettrico e all’occultamento dell’allaccio, atteso che, ai sensidell’art. 350, commi 5 e 6,cod. proc. pen.,delle st esse sarebbe vietata ogni verbalizzazione e/o utilizzazione,potendo consentirsi l’utilizzazione procedimentale (e dibattimentale nei limiti dell’art. 503, comma 3, cod. proc. pen.) delle sole spontanee dichiarazioni che siano state oggetto di verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria a norma dell’art. 357, comma 2, cod. proc. pen.; c) delle dichiarazioni ovvero delle indicazionimenzionate nel verbale ispettivo di verifica dei tecnici dell’[OSCURATO:PERSONA], di cui , in giurisprudenza,sarebbe circoscritta l’utilizzabilità ai soli fini della prova del fatto storico, senza poter veicolare dichiarazioni e/o indicazioni dell’indagato. In secondo luogo, il ricorso opina che il richiamo,contenuto a pag. 3 della sentenza,al criterio del cui prodest si a da solo insufficiente ai fini del l ’ affermazione di responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degliartt. 607, 620, 623 cod. proc. pen.in relazione agli artt. 125, 533, 546, comma 1 , lett. e ) , n. 2, 605 cod. proc. pen., 63,comma quarto, 133, 625, primo comma , n. 2 , cod. pen . L’allaccio diretto alla rete elettrica, avvenuto mediante morsetti a perforazione, non avrebbe determinato alc un danneggiamento , neanche marginale , dei fili conduttori,sì da escludere la ricorrenza dell ’ aggravante della violenza sulle cose. Inoltre, l’applicazione delle molteplici aggravanti del furto (con previsione di una pena pari a 3 anni di reclusione)e con il successivo aumento (pari a 1 ann o ) per la recidiva qualificata, sarebbe in contrasto con il criterio moderatore relativo ai limiti di aumento per più aggravanti specialiprevisto dall’art. 63, comma quarto , cod. pen. 3. In data 25 agosto 2025 il Procuratore generale presso questa Corte ha sottoscritto la propria requisitoria, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 28 aprile 2025 e il 27 agosto 2025 sono pervenute in Cancelleria delle memorievia PEC a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con l e qual i sono state ribadite le ragioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. [OSCURATO:PERSONA] incontroverso il fatto storico della manomissione della linea elettrica e dell’approvvigionamento furtivo dell’energia elettrica, il Tribunale ha fondato il giudizio di responsabilità penale dell’imputato sulla circostanza che, dal verbale di verificain atti, fosse emerso che, il 3 giugno 2016, i tecnici dell ’ E nel e i [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] er an o intervenuti presso la p escheria d i proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., ove ErnestoMadaffari si era presentato quale gestore dell’esercizio e aveva indica to agli operanti ove si trovava occultato il quadro elettricoche veniva alimentato con presa diretta dalla rete dell’[OSCURATO:PERSONA]. Rispondendo alle censure difensive devolute con l’atto di appello, secondo cui la società [OSCURATO:SOCIETA]., intestataria del contratto di fornitura e beneficiaria della captazione abusiva di energia elettrica, era in realtà amministrata da [OSCURATO:PERSONA], titolare dellaquota maggioritaria, mentre l’imputato era il mero gestore di fatto e,in quanto tale, non partecip ava a gli utili né poteva ritenersi concorrente nel reato per la mera conoscenza dell’ubicazione del quadro elettrico, la Corte territoriale ha ribadito che [OSCURATO:PERSONA] risultava il gestore della pescheria, come dallo stesso dichiarato; che l’impianto elettrico attraverso il quale veniva rifornita l’attività commerciale era stato manomesso; che era stato lo stesso imputato a indicare dove il quadro elettrico fosse ubicato ; che secondo il principio del cui prodest poteva ritenersi che fosse stato l ’ imputato ad operare l ’ abusiva manomissione, essendo egli ilgestore e l’utilizzatore della pescheria illecitamente rifornita di energia elettrica , della quale aveva , comunque , fruito nel periodo successivo alla sua scarcerazioneed essendo a conoscenza dell ’ illecita erogazione. Inoltre, considerato che era stato effettuato il taglio del cavo per la distribuzione dell’energia elettrica, mediante l’incisione della guaina protettivain materiale plastico, indispensabile per raggiungere il metallo e applicare i morsetti, a loro volta collegati ad un filo posticcio, il fatto era stato commesso mediante violenza sulle cose, sicché doveva ritenersi sussistente l’aggravante prevista dall’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen. 3. Tanto premesso, infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce, innanzitutto, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla madre dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], che il primo Giudice ha, invece, correttamente valutato dopo a vere a mm e ss o i l giudizio abbreviato richiesto dall’imputato. In proposito, se per un verso deve condividersi che, come opinato dal ricorrente, sono inutilizzabili le dichiarazioni rese nell’immediatezza dal legale rappresentante della cooperativa beneficiaria dell’allaccio abusivo, sia contra se, sia erga omnesove si ritenga il dichiarante indagato di fatto (cfr. Sez. 2, n. 8402 del 17/02/2016, Gjonaj, Rv. 267729 – 01 ; Sez. 2, n. 23211 del 09/04/2014 , Morinelli,Rv. 259654 – 01; Sez. 6, n . 23776 del 22/04/ 2009 , Pagano, Rv. 244360 –01), per altro verso deve rilevarsi che l’assunto difensivo si fonda però su un presupposto indimostrato e, anzi, destituito“in fatto” di qualunque fondamento: ovvero che, nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi, al momento dell’acquisizione delle sommarie informazioni dalla stessa rese , sostanzialmente indagata per il furto di energia elettrica. Al contrario, secondo quanto è dato evincere dal provvedimento impugnato e dallo stesso verbale di sommarie informazioni allegato dalla difesa al ricorso, la verbalizzazione delle sue dichiarazioni era intervenuta in una fase affatto preliminare dell’attività di indagine, allorché si stava verificando, innanzitutto, la configurabilità di un illecito penale e, in secondo luogo, si stava accertando chi avesse, all ’ interno della pescheria, l’effettivo ruolo gestorio e potesse ritenersi responsabile dell’allaccio abusivo. In tale fase, del tutto embrionale, dell’azione investigativa, proprio le dichiarazioni rese dalla donna avevanoconsentito di escludere immediatamente un suo eventuale coinvolgimento, orientando gli elementi di fatto dalla stessa offerta verso la corretta individuazione dell’autore dell’illecito. Muovendo da tali indicazioni, infatti, il personale dell’[OSCURATO:PERSONA], assistito dai Carabinieri, aveva modo di assistere, direttamente, alla condotta tenuta dall’odierno imputato, il quale, presentatosi prontamente, aveva mostrato a gli operanti ove fosse ubicato il quadro elettrico, in precedenza occultato, consentendo di constatare, anche in questo caso con cognizione direttada parte dei verbalizzanti , l ’ avvenuto allaccio abusivo. Ne consegue, pertanto, che devono ritenersi infondate anche le ulteriori deduzioni difensive in ordine alla asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato, la quale,in tesi, deriverebbe dall ’ inosservanza dell ’ art. 350, commi 5 e 6, cod. proc. pen.,destinato ad applic arsi , alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale (cosìSez. 4, n. 36940 del 18/09 /2024 , Matranga, Rv. 287064 - 01), anche al verbale ispettivo di verifica dei tecnici dell’[OSCURATO:PERSONA]. Invero, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la ricostruzione dell’accaduto è avvenuta a partire dal verbale ispettivo del personale dell’[OSCURATO:PERSONA], nemmeno allegato dalla difesa al ricorso, ilquale aveva dato atto di quanto verificatosi alla presenza degli stessi operanti, i quali avevano avuto modo di assistere, personalmente, al disvelamento del luogo in cui era stato occultato il quadro elettrico, avvenuto con una condotta attiva dell’imputato, di modo che la relazione scritta aveva riportato un accadimento realizzatosiin presenza del personale ispettivo, di cui esso si era limitatoa dare atto. Indi,a partire dal quadro indiziario così delineatosi, i Giudici di merito hanno ritenuto, con ragionamento inferenziale tutt’altro che illogico, che [OSCURATO:PERSONA] fosse responsabile dell’allaccio abusivo, atteso che, secondo quanto riferito dalla madre era lui che si occupava «unicamente e direttamente» dell ’ azienda e che egli era perfettamente a conoscenza del luogo in cui era stato occultato il quadro elettrico, risultando, dunque, il criterio del cui prodest non l ’ elemento cardine dell’affermazione di responsabilità dell ’ imputato , quanto un dato indiziario destinato a integrare gli ulteriori elementi già acquisiti e logicamente ritenuti concludenti sul piano probatorio (in argomento v. cfr. Sez. 5, n. 29877 del 15/09/2020, Stuflesser, Rv. 279699 -01). E ciò anche ove si consideri l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui risponde in ogni caso del reato di furto di energia elettricacolui che si sia avvalso consapevolmente dell’allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440 -01). 4. Inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sono le censure mosse, per violazione di legge,con il secondo motivo in quanto del tutto inedite rispetto all’atto di appello, atteso che,dall’incontestata sintesi dei relativi motivi riportata nella sentenza impugnata , non emerge che le relative questioni fossero state poste in sede di gravame. In ogni caso, quanto all’aggravante della violenza sulle cose, varicordato che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il furto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui, diversa dalla res oggetto di sottrazione, o determinandone il mutamento nella destinazione (ex plurimisSez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, dep. 2014, Vivona, Rv. 258725 - 01); ciò che, appunto, è pacificamente avvenuto nel caso di specie, avendo la sentenza riferito in ordine al taglio del cavo per la distribuzione dell’energia elettrica. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ri
Sentenza Cassazione n. 41765/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris