CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 27676/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4228-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrente - 4841 contro [OSCURATO:PERSONA], COMUNE ACERRA; - intimati - avverso la sentenza n. 6401/2014 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6401/48/14 del 25.6.14 con la quale la commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in riforma della prima decisione, ha annullato le cartelle di pagamento di cui ad estratti di ruolo emessi, per conto del Comune di Acerra, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] per imposta di pubblicità 2003-2005. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: erroneamente il primo giudice aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società in quanto notificato a mezzo di agenzia postale privata, dal momento che questa modalità di notificazione comportava non l'inesistenza giuridica ma la nullità della notificazione, con conseguente sua sanatoria per raggiungimento dello scopo, nella specie realizzatosi con la regolare costituzione di Equitalia nel primo grado di giudizio; - fondata era l'eccezione di carenza di legittimazione passiva opposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], in quanto società diversa da quella ([OSCURATO:SOCIETA]) di gestione della pubblicità tassata; le cartelle opposte (di cui la società aveva avuto conoscenza tramite rilascio di estratto di ruolo) erano comunque da annullare perché mai notificate alla società opponente, nè mai precedute da regolari avvisi di accertamento, con conseguente emissione di un ruolo giuridicamente inesistente perché non preceduto da alcun atto impositivo. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalle parti intimate [OSCURATO:SOCIETA] e Comune di Acerra (presso la concessionaria Inpa). § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta - ex art.360, co. 1^ nn.3 e 4, cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 53 d.lgs. 546/92 e 330 cod.proc.civ., per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato la inammissibilità dell'appello della società contribuente perché notificato direttamente presso la sede dell'agente della riscossione (rimasto contumace nel grado) e non presso lo studio del difensore domiciliatario dottor [OSCURATO:PERSONA]. § 2.2 II motivo è fondato in applicazione del principio, esattamente in termini, secondo cui: "in tema di processo tributario, la notificazione Ric.n.4228/15 rg. — Adunanza in cam.cons. del 15 luglio 2021 dell'atto di appello, eseguita in violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, è affetta da nullità, sicché ove il giudice del gravame non ne disponga la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la Corte di Cassazione, nel dichiarare tale vizio, deve annullare con rinvio la decisione affinché venga ripristinata la regolarità del contraddittorio" (Cass.n. 18104/18, v anche Cass.nn.14549/18 e 8426/17). La causa di invalidità della notificazione dell'atto di appello (qui direttamente notificato alla sede di [OSCURATO:PERSONA] in Napoli, [OSCURATO:PERSONA] 20) non trovava sanatoria alcuna, dal momento che l'agente per la riscossione rimase contumace nel grado, con la conseguenza della effettiva necessità della sua rinnovazione presso il difensore domiciliatario. § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione degli articoli 2699 codice civile e 137 seguenti cod.proc.civ.. Per non avere la [OSCURATO:PERSONA] rilevato l'inammissibilità dell'atto di appello perché notificato a mezzo di posta privata, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]. § 3.2 Anche questo motivo è parzialmente fondato nell'osservanza di quanto stabilito da Cass.SSUU nn.299 e 300/20, secondo cui: "in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla I. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo".Ric.n.4228/15 rg. - Adunanza in cam.cons. del 15 luglio 2021 Nella specie, l'appello venne notificato (2013) da agenzia postale privata entro l'arco temporale indicato (2011-2017); diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, tuttavia, nella specie non si verificava, secondo l'insegnamento su riportato, una causa di radicale inesistenza della notificazione con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì una causa di nullità comportante, anche sotto questo profilo, la necessità di sua rinnovazione. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'articolo 19 d.lgs. 546/92, per non avere la [OSCURATO:PERSONA] dichiarato l'inammissibilità del ricorso originario perché proposto contro estratti di ruolo e, dunque, contro atti non autonomamente impugnabili. Inoltre gli estratti di ruolo in questione erano stati dedotti in cartelle comprovatamente notificate (come da documentazione allegata in primo grado) e non opposte a tempo debito. § 4.2 II motivo è infondato, essendosi sul punto stabilito che "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione"(Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015). Nel caso di specie, la società opponente aveva appunto contestato che le cartelle in questione le fossero mai state notificate (così da rendersi tempestivamente impugnabili), tanto che di esse era asseritamente venuta a conoscenza solo per effetto del rilascio esattoriale degli estratti di ruolo.Ric.n.4228/15 rg. - Adunanza in cam.cons. del 15 luglio 2021 Ne conseguiva l'ammissibile impugnazione di questi ultimi, ferma restando la necessità dell'accertamento fattuale, da parte del giudice del merito, della effettiva insussistenza della previa regolare notificazione delle cartelle. In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento - nel senso indicato - quanto ai primi due motivi, con rigetto del terzo. Ne segue la cassazione della sentenza ed il rinvio alla commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale, in diversa composizione, provvederà, come detto, a sanare il contraddittorio ed a rinnovare il giudizio di appello; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte - accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, respinto il terzo; - cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da re sto in data 15 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]