CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10962/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 26 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-625 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1 Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza della legge penale e di erronea applicazione di norme processuali, in relazione agli artt.81 e 671 cod. proc. pen. Rappresenta che, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto anche il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quello oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo del 15 luglio 2015, divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2016. La Corte di appello, tuttavia, avrebbe erroneamente rigettato l'istanza, rendendo una motivazione solo apparente sul punto. Il ricorrente sostiene la Corte di appello, invece, avrebbe dovuto accogliere l'istanza, prendendo atto della sussistenza degli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso, come indicati dalla giurisprudenza. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo è infondato. La Corte di appello, invero, ha dato conto dei criteri correttamente utilizzati per effettuare il giudizio sulla ritenuta non configurabilità dell'unitario disegno criminoso. Ha fatto debito uso del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'istanza, dai quali poter desumere che egli, fin dall'inizio, abbia deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, tutti i reati come parte di un medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente il mero riferimento a indici quali la contiguità cronologica degli addebiti, l'identità dei titoli di reato e altri similari, in quanto sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto, piuttosto, di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 21326 del 06/05/2010, Fanelli, Rv. 247356; Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 2 , Sussiste, infatti, una radicale diversità tra l'identità della spinta criminosa o del movente pratico sotteso alle plurime violazioni di legge e l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato. Il ricorrente, nel caso in esame, non ha indicato alcun rilevante elemento concreto dal quale potere desumere che l'imputato, fin dall'inizio, avesse deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, tutti reati in questione come parte di un medesimo disegno criminoso. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese