CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 38524/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ! [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 2 ottobre 2020, ha confermato - quanto alla penale responsabilità - la sentenza del Tribunale di Palermo del 27 giugno 2019, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, senza le prescritte autorizzazioni, veniva trovato in possesso di due metri cubi di rifiuti provenienti dallo smontaggio di elettrodomestici e automobili. Escludendo la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, la Corte distrettuale ha rideterminato la pena in mesi due di arresto. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando vizi della motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità e alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Esso si basa su mere indinnostrate asserzioni, che non richiamano puntualmente gli atti di causa, relative a pretese carenze motivazionali della sentenza di secondo grado in punto di giudizio di colpevolezza del ricorrente. La difesa evidentemente non si confronta con il testo della sentenza impugnata neppure laddove richiede l'esclusione dell'aumento di pena per la contestata recidiva, essendo stata la stessa ritenuta inapplicabile dalla Corte d'appello, che ha conseguentemente riformato in diminuzione il trattamento sanzionatorio. La sentenza adeguatamente richiama gli elementi di fatto dai quali risulta in modo evidente la responsabilità dell'imputato, consistenti: nella presenza dell'uomo sui luoghi; nel possesso, da parte di quest'ultimo, delle chiavi della baracca adibita a deposito dei rifiuti; nella riferibilità al ricorrente tanto del provvedimento di sequestro quanto della richiesta di dissequestro della baracca, al fine di procedere allo smaltimento dei rifiuti. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consigliere este