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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 21332/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37306/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L UIGI G [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difend ono anche disg iuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 646/2019 , depositata il24/09/2019, R.G.N. 817/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATOCHE La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 646 del 24 settembre 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città cheaveva accolto la domanda dei lavoratori, in epigrafe indicati, di condanna della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa al pagamento del trattamento economico pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto riferibile alla festività del 4 novembre per gli anni 2007-2012 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

La Corte distrettuale ha rilevato che: a) il CCNL del 1985 stabiliva un orario di lavoro di 40 ore settimanali e, nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali o nazionali con la domenica «in aggiunta alla retribuzione mensile [...] un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto [...]»; prevedeva, altresì, che «tale trattamento ( id est: l'ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto» (fosse) applicato anche alla festività [...] del 4 novembre»; b) UNICOOP, in data 18.7.1985, sottoscriveva con le organizzazioni sindacali (le stesse firmatarie del contratto nazionale) un contratto integrativo aziendale che prevedeva la riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e poi a 37 dall'anno successivo) a fronte della rinuncia, da parte dei lavoratori, a decorrere dalla prima riduzione dell'orario, tra l'altro, alla retribuzione aggiuntiva della giornata del 4 novembre; c) con decorrenza 1.1.1990, il contratto nazionale introduceva la riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali, conservando, nel contempo, la disposizione relativa alla retribuzione aggiuntiva per la giornata del 4 novembre; tale assetto negoziale restava così fissato anche con i contratti nazionali successivi; d) lacontrattazione integrativa aziendale di UNICOOP restava invariata fino al contratto del 3.1.2013 che espressamente escludeva, a decorrere dal 2013, il pagamento della festività del 4 novembre; e) la riduzione dell'orario di lavoro a fronte della rinuncia alla retribuzione aggiuntiva per la giornata del 4 novembre (all'epoca della sottoscrizio ne del contratto aziendale) integravala causa dell'accordo integrativo, come reso evidente dal chiaro datotestuale (all'obiettivo della riduzione orario «concorreranno») e dalla previsione dell'assorbimento delle «quote di riduzione oraria e [de]gli elementi che contribuiscono a determinarla» nel caso, poi effettivamente datosi, che «norma di legge o di contratto dovessero disporre riduzioni di orario a qualsiasi titolo»; f) l'evoluzione della contrattazione nazionale determinava, pertanto, il venir meno della causa dell'accordo integrativo aziendale, privando il sacrificio accettato dai lavoratori (id est: rinuncia alla retribuzione aggiuntiva per il 4 novembre) della contropartita come pattuita, cioè del corrispettivo necessario individuato in contr atto dalle particollettive; g) l'art. 18 legge n. 300 del 1970, in vigore a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, diversamente da quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo in alcune limitate ipotesi di invalidità del recesso datoriale (commi 1, 4 e 7) mentre per la generalità dei casi è prevista solo una tutela indennitaria (commi 5 e 6) con la conseguenza che, nel corso del rapporto il lavoratore viene a trovarsi in unacondizione psicologica di metus che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per il timore del licenziamento ovvero per la incertezza della tutela applicabile; h) a nulla rilevava l'eccezione di prescrizione sollevata, quanto meno, fino al luglio 2007 (da relazionare alla data di entrata in vigore della legge Fornero del 18.7.2012) perché comunque i crediti azionati riguardavano trattamenti economici per la festività del 4 Novembre dall'anno 2007 al 2012; i) le domande dei lavoratori erano dunque fondate.

4. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, UNICOOP Firenze soc. cooperativa, affidato a due motivi.

5. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre sono rimasti intimati tutti gli altri lavoratori.

I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATOCHE 5.Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1362, 1372, 1418, 1467 e 2077 cod. civ. e si deduce che l'affermazione secondo cui l'evoluzione della contrattazione collettiva avrebbe determinato il venir meno della causa del negozio (id est: accordo integrativo aziendale del 18.7.1985) nonché l'affermazione secondo cui «il venir meno, per effetto dell'evoluzione dellacontrattazione nazionale, di quella pattuita corrispettività, implica necessariamente l'abrogazione per incompatibilità della disposizione delcontratto aziendale, salva la facoltà dei contraenti il contratto di prossimità[...] di ridisciplinare la materia, sulla base di un nuovo accordo (come poi ineffetti essi hanno fatto) nel 2013»; secondo la UNICOOP, e diversamente da quanto argomentato nella decisione impugnata, la volontà delle particollettive di non retribuire più la giornata del 4 novembre, fino a tutto il2013, avrebbe trovato conferma nei successivi accordi (verbale di intesa del18.11.1985, del 4.12.1986, del 19.12.1986) stipulati dalle parti medesime; né assumeva significato la condotta datoriale, pure valorizzata dailavoratori, secondo cui ad «alcuni [..] colleghi» il trattamento per il «4Novembre» continuava ad essere erogato fino alla soppressione disposta dal nuovo contratto [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per la parte ricorrente, la pronuncia della Corte di appello avrebbe violato i criteri di interpretazione della volontà contrattuale, ritenendo superato l'accordo integrativo da altra fonte contrattuale (quella collettiva nazionale) ed incompatibile con quest'ultima; si assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato che un contratto non può essere «abrogato», tanto più per una singola clausola, ma solo complessivamente risolto o modificatodalle parti, per mutuo consenso o per cause stabilite dalla legge; lasentenza impugnata avrebbe ritenuto modificata la disciplina convenuta pattiziamente senza alcuna richiesta da parte delle 00.SS. ed aveva, in definitiva, erroneamente risolto il contrasto tra le diverse fonti collettive.

6. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 1 cpc, in relazione all'art.2948 n. 4 e n. 5 cpc, in ordine alla eccezione di prescrizione, per avereerroneamente ritenuto la Corte territoriale che, in costanza di rapporto di lavoro astrattamente sottoposto alla tutela reale in caso di licenziamento illegittimo ex art. 18 legge n. 300 del 1970, non decorresse la prescrizione dei crediti retributivi astrattamente vantati dal lavoratore.

7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Questa Corte nell’esaminare una controversia esattamente sovrapponibile a quella sottoposta oggi alla sua attenzione, e con riguardo agli stessi identici motivi (cfr. Cass. 12/10/2022 n. 29831) ha ritenuto il primo motivo per taluni aspetti improcedibile, inammissibile e comunque infondato.

7.1. Improcedibile perché non sono stati depositati integralmente i contratti collettivi nazionali di settore del 1984, del 1987 e del 1995, ma solo un loro stralcio riguardante rispettivamente gli artt. 20, 41 e 81, da cuievincere che sarebbe venuta meno la causa del negozio dell'accordo integrativo aziendale del 18.7.1985.Va rammentato infatti che nel giudizio di cassazione, infatti, l'onere di depositare i contratti egli accordi collettivi -imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c. -può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario perl'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti (Cass. n 6255del 2019).

7.2. Inammissibile, per difetto di autosufficienza e di specificità, perché non sono stati richiamati (e soprattutto depositati) tutti i contratticollettivi relativi al periodo dedotto in giudizio (in particolare i CCNL 1991,1999, 2003, 2008 e 2011) il cui esame comunque si rendeva necessario, relativamente agli articoli aventi ad oggetto i temi della presente controversia, trattando essi la problematica di diritto sottoposta a questa Corte.

7.3. I nfondato in quanto la gravata sentenza si pone in lineacon un analogo specifico precedente di legittimità (Cass. n. 26608 del 2019), che ha affrontato la medesima questione proprio relativamente all'odierna ricorrente.

In quella sede è stato condivisibilmente affermato che «il concorso tra la disciplina nazionale e quella aziendale va risolto [...] accertando l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento dellevarie disposizioni della contrattazione collettiva» (ex plurimis, Cass. nr. 19396 del 2014) e che l'interpretazione dei contratti collettivi diversi da quelli nazionali - questi ultimi solo oggetto di esegesi diretta da parte diquesta Corte- costituisce un'attività riservata al giudice di merito,censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei criterilegali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.

In questaprospettiva si è evidenziato che, ai fini della censura di violazione dei canoniermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione ma è necessaria la specificazione dei canoni in concretoviolati, con la puntuale indicazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sia discostato; è stato, altresì, precisato che l'interpretazione prescelta dal giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che sia l'unica possibile, o la migliore in astratto, e che, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi (in sede di legittimità) del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. nr. 19044 del 2010; Cass.nr. 15604 del 2007; in motivazione; Cass. nr. 4178 del 2007).

7.4. Alla luce di tali premesse va rilevato che la Corte di merito ha valutato gli accordi collettivi, nazionale ed aziendale, e reso di quest'ultimo un'esegesi plausibile, e perciò non sindacabile da questa Corte; l'individuazione della comune volontà delle parti è transitata, invero, attraverso la ricerca dello scopo pratico che il contratto integrativo era diretto a realizzare (cd. causain concreto); la successiva emersione di uno squilibrio del raggiunto assetto dei contrapposti interessi, per essere venuta meno la corrispettività voluta tra le parti, si è prestata, in modo ragionevole, ad essere interpretata come il sintomo di sopravvenuta carenza della causa medesima, con ogniconseguenza in termini di parziale ed automatica invalidità del negozio. 8.Il secondo motivo è pure infondato. 8.1.La sentenza impugnata si pone in linea con l’orientamento assunto da questa Corte che con la sentenza n. 26246 del 2022 ha affermato il seguente principio di diritto: "Il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti dipredeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutelaadeguata, non è assistito da un regime di stabilità.

Sicché, per tutti queidiritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinatodisposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c. c., dalla cessazione del rapporto dilavoro".

8.2. L'assunto della Corte distrettuale, secondo cui, nella fattispecie, il termine di prescrizione dei crediti dei lavoratori non sarebbe decorso in costanza di rapporto di lavoro e secondo cui, comunque, i suddetti crediti potevano essere rivendicati perché riguardanti il trattamento economico relativo alle festività del 4 novembre degli anni dal 2007 al 2012, mentre sarebbero stati prescritti solo quelli anteriori al luglio del 2007, essendo la legge n. 92/2012 entrata in vigore in data 18.7.2012, è pienamente condivisibile per le argomentazioni svolte nelprecedente giurisprudenziale di legittimità sopra indicato e che qui devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’avvocato dei controricorrenti che se ne è dichiarato antistatario.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dall a legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone ipresupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione infavore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell 'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenzadei pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37306/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in ROMA , VIA L UIGI G [OSCURATO:PERSONA] N. 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che larappresentano e difend ono anche disg iuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 646/2019 , depositata il24/09/2019, R.G.N. 817/2018; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATOCHE La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 646 del 24 settembre 2019 ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città cheaveva accolto la domanda dei lavoratori, in epigrafe indicati, di condanna della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa al pagamento del trattamento economico pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto riferibile alla festività del 4 novembre per gli anni 2007-2012 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. La Corte distrettuale ha rilevato che: a) il CCNL del 1985 stabiliva un orario di lavoro di 40 ore settimanali e, nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali o nazionali con la domenica «in aggiunta alla retribuzione mensile [...] un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto [...]»; prevedeva, altresì, che «tale trattamento ( id est: l'ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione globale di fatto» (fosse) applicato anche alla festività [...] del 4 novembre»; b) UNICOOP, in data 18.7.1985, sottoscriveva con le organizzazioni sindacali (le stesse firmatarie del contratto nazionale) un contratto integrativo aziendale che prevedeva la riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e poi a 37 dall'anno successivo) a fronte della rinuncia, da parte dei lavoratori, a decorrere dalla prima riduzione dell'orario, tra l'altro, alla retribuzione aggiuntiva della giornata del 4 novembre; c) con decorrenza 1.1.1990, il contratto nazionale introduceva la riduzione dell'orario di lavoro a 38 ore settimanali, conservando, nel contempo, la disposizione relativa alla retribuzione aggiuntiva per la giornata del 4 novembre; tale assetto negoziale restava così fissato anche con i contratti nazionali successivi; d) lacontrattazione integrativa aziendale di UNICOOP restava invariata fino al contratto del 3.1.2013 che espressamente escludeva, a decorrere dal 2013, il pagamento della festività del 4 novembre; e) la riduzione dell'orario di lavoro a fronte della rinuncia alla retribuzione aggiuntiva per la giornata del 4 novembre (all'epoca della sottoscrizio ne del contratto aziendale) integravala causa dell'accordo integrativo, come reso evidente dal chiaro datotestuale (all'obiettivo della riduzione orario «concorreranno») e dalla previsione dell'assorbimento delle «quote di riduzione oraria e [de]gli elementi che contribuiscono a determinarla» nel caso, poi effettivamente datosi, che «norma di legge o di contratto dovessero disporre riduzioni di orario a qualsiasi titolo»; f) l'evoluzione della contrattazione nazionale determinava, pertanto, il venir meno della causa dell'accordo integrativo aziendale, privando il sacrificio accettato dai lavoratori (id est: rinuncia alla retribuzione aggiuntiva per il 4 novembre) della contropartita come pattuita, cioè del corrispettivo necessario individuato in contr atto dalle particollettive; g) l'art. 18 legge n. 300 del 1970, in vigore a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012, diversamente da quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo in alcune limitate ipotesi di invalidità del recesso datoriale (commi 1, 4 e 7) mentre per la generalità dei casi è prevista solo una tutela indennitaria (commi 5 e 6) con la conseguenza che, nel corso del rapporto il lavoratore viene a trovarsi in unacondizione psicologica di metus che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per il timore del licenziamento ovvero per la incertezza della tutela applicabile; h) a nulla rilevava l'eccezione di prescrizione sollevata, quanto meno, fino al luglio 2007 (da relazionare alla data di entrata in vigore della legge Fornero del 18.7.2012) perché comunque i crediti azionati riguardavano trattamenti economici per la festività del 4 Novembre dall'anno 2007 al 2012; i) le domande dei lavoratori erano dunque fondate. 4. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione, UNICOOP Firenze soc. cooperativa, affidato a due motivi. 5. Hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mentre sono rimasti intimati tutti gli altri lavoratori. I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. CONSIDERATOCHE 5.Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322, 1325, 1362, 1372, 1418, 1467 e 2077 cod. civ. e si deduce che l'affermazione secondo cui l'evoluzione della contrattazione collettiva avrebbe determinato il venir meno della causa del negozio (id est: accordo integrativo aziendale del 18.7.1985) nonché l'affermazione secondo cui «il venir meno, per effetto dell'evoluzione dellacontrattazione nazionale, di quella pattuita corrispettività, implica necessariamente l'abrogazione per incompatibilità della disposizione delcontratto aziendale, salva la facoltà dei contraenti il contratto di prossimità[...] di ridisciplinare la materia, sulla base di un nuovo accordo (come poi ineffetti essi hanno fatto) nel 2013»; secondo la UNICOOP, e diversamente da quanto argomentato nella decisione impugnata, la volontà delle particollettive di non retribuire più la giornata del 4 novembre, fino a tutto il2013, avrebbe trovato conferma nei successivi accordi (verbale di intesa del18.11.1985, del 4.12.1986, del 19.12.1986) stipulati dalle parti medesime; né assumeva significato la condotta datoriale, pure valorizzata dailavoratori, secondo cui ad «alcuni [..] colleghi» il trattamento per il «4Novembre» continuava ad essere erogato fino alla soppressione disposta dal nuovo contratto [OSCURATO:PERSONA] dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; per la parte ricorrente, la pronuncia della Corte di appello avrebbe violato i criteri di interpretazione della volontà contrattuale, ritenendo superato l'accordo integrativo da altra fonte contrattuale (quella collettiva nazionale) ed incompatibile con quest'ultima; si assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato che un contratto non può essere «abrogato», tanto più per una singola clausola, ma solo complessivamente risolto o modificatodalle parti, per mutuo consenso o per cause stabilite dalla legge; lasentenza impugnata avrebbe ritenuto modificata la disciplina convenuta pattiziamente senza alcuna richiesta da parte delle 00.SS. ed aveva, in definitiva, erroneamente risolto il contrasto tra le diverse fonti collettive. 6. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 1 cpc, in relazione all'art.2948 n. 4 e n. 5 cpc, in ordine alla eccezione di prescrizione, per avereerroneamente ritenuto la Corte territoriale che, in costanza di rapporto di lavoro astrattamente sottoposto alla tutela reale in caso di licenziamento illegittimo ex art. 18 legge n. 300 del 1970, non decorresse la prescrizione dei crediti retributivi astrattamente vantati dal lavoratore. 7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Questa Corte nell’esaminare una controversia esattamente sovrapponibile a quella sottoposta oggi alla sua attenzione, e con riguardo agli stessi identici motivi (cfr. Cass. 12/10/2022 n. 29831) ha ritenuto il primo motivo per taluni aspetti improcedibile, inammissibile e comunque infondato. 7.1. Improcedibile perché non sono stati depositati integralmente i contratti collettivi nazionali di settore del 1984, del 1987 e del 1995, ma solo un loro stralcio riguardante rispettivamente gli artt. 20, 41 e 81, da cuievincere che sarebbe venuta meno la causa del negozio dell'accordo integrativo aziendale del 18.7.1985.Va rammentato infatti che nel giudizio di cassazione, infatti, l'onere di depositare i contratti egli accordi collettivi -imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall'art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c. -può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario perl'applicazione del canone ermeneutico previsto dall'art. 1363 c. c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all'intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell'elenco degli atti (Cass. n 6255del 2019). 7.2. Inammissibile, per difetto di autosufficienza e di specificità, perché non sono stati richiamati (e soprattutto depositati) tutti i contratticollettivi relativi al periodo dedotto in giudizio (in particolare i CCNL 1991,1999, 2003, 2008 e 2011) il cui esame comunque si rendeva necessario, relativamente agli articoli aventi ad oggetto i temi della presente controversia, trattando essi la problematica di diritto sottoposta a questa Corte. 7.3. I nfondato in quanto la gravata sentenza si pone in lineacon un analogo specifico precedente di legittimità (Cass. n. 26608 del 2019), che ha affrontato la medesima questione proprio relativamente all'odierna ricorrente. In quella sede è stato condivisibilmente affermato che «il concorso tra la disciplina nazionale e quella aziendale va risolto [...] accertando l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento dellevarie disposizioni della contrattazione collettiva» (ex plurimis, Cass. nr. 19396 del 2014) e che l'interpretazione dei contratti collettivi diversi da quelli nazionali - questi ultimi solo oggetto di esegesi diretta da parte diquesta Corte- costituisce un'attività riservata al giudice di merito,censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione dei criterilegali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione. In questaprospettiva si è evidenziato che, ai fini della censura di violazione dei canoniermeneutici, non è sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione ma è necessaria la specificazione dei canoni in concretoviolati, con la puntuale indicazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne sia discostato; è stato, altresì, precisato che l'interpretazione prescelta dal giudice di merito, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che sia l'unica possibile, o la migliore in astratto, e che, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi (in sede di legittimità) del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (Cass. nr. 19044 del 2010; Cass.nr. 15604 del 2007; in motivazione; Cass. nr. 4178 del 2007). 7.4. Alla luce di tali premesse va rilevato che la Corte di merito ha valutato gli accordi collettivi, nazionale ed aziendale, e reso di quest'ultimo un'esegesi plausibile, e perciò non sindacabile da questa Corte; l'individuazione della comune volontà delle parti è transitata, invero, attraverso la ricerca dello scopo pratico che il contratto integrativo era diretto a realizzare (cd. causain concreto); la successiva emersione di uno squilibrio del raggiunto assetto dei contrapposti interessi, per essere venuta meno la corrispettività voluta tra le parti, si è prestata, in modo ragionevole, ad essere interpretata come il sintomo di sopravvenuta carenza della causa medesima, con ogniconseguenza in termini di parziale ed automatica invalidità del negozio. 8.Il secondo motivo è pure infondato. 8.1.La sentenza impugnata si pone in linea con l’orientamento assunto da questa Corte che con la sentenza n. 26246 del 2022 ha affermato il seguente principio di diritto: "Il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti dipredeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutelaadeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti queidiritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinatodisposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c. c., dalla cessazione del rapporto dilavoro". 8.2. L'assunto della Corte distrettuale, secondo cui, nella fattispecie, il termine di prescrizione dei crediti dei lavoratori non sarebbe decorso in costanza di rapporto di lavoro e secondo cui, comunque, i suddetti crediti potevano essere rivendicati perché riguardanti il trattamento economico relativo alle festività del 4 novembre degli anni dal 2007 al 2012, mentre sarebbero stati prescritti solo quelli anteriori al luglio del 2007, essendo la legge n. 92/2012 entrata in vigore in data 18.7.2012, è pienamente condivisibile per le argomentazioni svolte nelprecedente giurisprudenziale di legittimità sopra indicato e che qui devono ritenersi integralmente richiamate e trascritte. 9. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’avvocato dei controricorrenti che se ne è dichiarato antistatario.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dall a legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone ipresupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione infavore del Difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell 'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenzadei pr