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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25288/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15768/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 400/2023depositata il 10/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa 1.- Tra i fratelli Grazio e [OSCURATO:PERSONA], soci di un’attività di impresa, è intercorso un arbitrato a definizione di una controversia.

Serafino ha posto il lodo in esecuzione, facendolo ratificare dal Tribunale.

Grozio si è opposto, osservando che si trattava di un lodo irrituale, che dunque non poteva essere oggetto di delibazione e che di conseguenza non poteva avere efficacia di titolo esecutivo. 2.- I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno invece interpretato il lodo come rituale, e dunque suscettibile di exequatur. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque proposto ricorso per cassazione che questa Corte ha dichiarato inammissibile. 3.- Egli ricorre ora nuovamente per la revocazione della ordinanza di questa Corte (n. 400 del 2023), con un motivo di censura illustrato da memoria.

L’intimato non si è costituito.

Ragioni della decisione 1.- Il ricorrente propone revocazione della ordinanza di questa Corte, sostenendo che essa è incorsa in errore per avere erroneamente supposto ((all 09 a pag 4 nel 4° capoverso)) che il ricorrente avesse impugnato il Lodo, basato sull’esame diretto della clausola compromissoria, laddove invece con i motivi di opposizione, di appello e di cassazione il ricorrente denunciava non solo l’inammissibile statuizione in tal senso da parte dei Giudici di merito, che Illegittimamente ed infondatamente, riqualificavano il Lodo da Irrituale a Rituale sulla base degli atti compromissori, in violazione dell’art 615 cpc, ma anche l’illegittimità dell’apposizione dell’exequatour, tutto ciò come dimostrato in modo inequivoco sia dalla sintesi dei primi 2 motivi di ricorso che a maggiore ragione nella parte della loro esplicazione riportata da pag 18 del ricorso in all. 08 per il 1° motivo e da pag 21 per il 2° motivo .

In sostanza, questa Corte avrebbe travisato il significato dei motivi di ricorso, i quali miravano a contestare altresì la legittimità dell’exequatur, ossia miravano a sostenere che, trattandosi di lodo irrituale, non si poteva apporre l’exequatur; che poi si trattasse di lodo irrituale era evidente dal fatto che tale lo avevano qualificato gli stessi arbitri.

Se questa Corte, nella precedente decisione, avesse bene inteso quali erano i motivi di ricorso avrebbe dovuto accoglierlo, sulla base degli stessi principi di diritto cui quella stessa decisione ha fatto riferimento.

Il motivo è inammissibile.

Giova ricordare quali siano i presupposti della revocazione, compresi quelli fatti valere verso una decisione della Corte di cassazione: In tema direvocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Cass. Sez.

Un., 20013/ 2024).

Qui non ricorre alcuna di queste ipotesi.

Il ricorrente si duole semmai di una errata interpretazione dei suoi motivi di ricorso, ed in particolare del fatto che la decisione precedente ha erroneamente inteso quale fosse l’oggetto della impugnazione: era anche quello relativo, secondo il ricorrente, alla legittimità dell’exequaturin un lodo irrituale.

In sostanza, il ricorrente sostiene che la precedente decisione, quella qui oggetto di revocazione, avendo male inteso i motivi di ricorso, ha di conseguenza escluso che oggetto di esso fosse la contestazione dell’exequaturad un lodo irrituale.

E dunque, chiaramente si lamenta un asserito vizio che non consente la revocazione della sentenza, non rientrando tra quelli per i quali, come prima ricordato, quella revocazione è ammessa.

Sia detto per inciso che è il ricorrente a non avere adeguatamente inteso la ratio della decisione di questa Corte di cui chiede la revocazione, ratio che era la seguente: per contestare l’apponibilità dell’exequatur si doveva altresì contestare l’interpretazione che del lodo avevano dato i giudici di merito, i quali lo avevano, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, inteso come un lodo rituale e dunque suscettibile di exequatur.

Si legge infatti nella decisione qui impugnata che la detta diversa qualificazione dell’arbitrato, quale irrituale, è insuscettibile di essere portata alla cognizione del giudice di legittimità in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, nel quale sono ammesse le sole questioni riguardanti l’esistenza del titolo esecutivo .

Resta poi evidente che la contestazione della legittimità dell’exequatur presuppone la contestazione della natura del lodo, da cui quella dipende.

E la ratio della sentenza impugnata è proprio in questo: che la natura di quel lodo non poteva essere più contestata in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15768/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 400/2023depositata il 10/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- Tra i fratelli Grazio e [OSCURATO:PERSONA], soci di un’attività di impresa, è intercorso un arbitrato a definizione di una controversia. Serafino ha posto il lodo in esecuzione, facendolo ratificare dal Tribunale. Grozio si è opposto, osservando che si trattava di un lodo irrituale, che dunque non poteva essere oggetto di delibazione e che di conseguenza non poteva avere efficacia di titolo esecutivo. 2.- I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno invece interpretato il lodo come rituale, e dunque suscettibile di exequatur. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque proposto ricorso per cassazione che questa Corte ha dichiarato inammissibile. 3.- Egli ricorre ora nuovamente per la revocazione della ordinanza di questa Corte (n. 400 del 2023), con un motivo di censura illustrato da memoria. L’intimato non si è costituito. Ragioni della decisione 1.- Il ricorrente propone revocazione della ordinanza di questa Corte, sostenendo che essa è incorsa in errore per avere erroneamente supposto ((all 09 a pag 4 nel 4° capoverso)) che il ricorrente avesse impugnato il Lodo, basato sull’esame diretto della clausola compromissoria, laddove invece con i motivi di opposizione, di appello e di cassazione il ricorrente denunciava non solo l’inammissibile statuizione in tal senso da parte dei Giudici di merito, che Illegittimamente ed infondatamente, riqualificavano il Lodo da Irrituale a Rituale sulla base degli atti compromissori, in violazione dell’art 615 cpc, ma anche l’illegittimità dell’apposizione dell’exequatour, tutto ciò come dimostrato in modo inequivoco sia dalla sintesi dei primi 2 motivi di ricorso che a maggiore ragione nella parte della loro esplicazione riportata da pag 18 del ricorso in all. 08 per il 1° motivo e da pag 21 per il 2° motivo . In sostanza, questa Corte avrebbe travisato il significato dei motivi di ricorso, i quali miravano a contestare altresì la legittimità dell’exequatur, ossia miravano a sostenere che, trattandosi di lodo irrituale, non si poteva apporre l’exequatur; che poi si trattasse di lodo irrituale era evidente dal fatto che tale lo avevano qualificato gli stessi arbitri. Se questa Corte, nella precedente decisione, avesse bene inteso quali erano i motivi di ricorso avrebbe dovuto accoglierlo, sulla base degli stessi principi di diritto cui quella stessa decisione ha fatto riferimento. Il motivo è inammissibile. Giova ricordare quali siano i presupposti della revocazione, compresi quelli fatti valere verso una decisione della Corte di cassazione: In tema direvocazione delle pronunce della Corte dicassazione, l'errore rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti); b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; d) deve essere essenziale e decisivo; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio dicassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. (Cass. Sez. Un., 20013/ 2024). Qui non ricorre alcuna di queste ipotesi. Il ricorrente si duole semmai di una errata interpretazione dei suoi motivi di ricorso, ed in particolare del fatto che la decisione precedente ha erroneamente inteso quale fosse l’oggetto della impugnazione: era anche quello relativo, secondo il ricorrente, alla legittimità dell’exequaturin un lodo irrituale. In sostanza, il ricorrente sostiene che la precedente decisione, quella qui oggetto di revocazione, avendo male inteso i motivi di ricorso, ha di conseguenza escluso che oggetto di esso fosse la contestazione dell’exequaturad un lodo irrituale. E dunque, chiaramente si lamenta un asserito vizio che non consente la revocazione della sentenza, non rientrando tra quelli per i quali, come prima ricordato, quella revocazione è ammessa. Sia detto per inciso che è il ricorrente a non avere adeguatamente inteso la ratio della decisione di questa Corte di cui chiede la revocazione, ratio che era la seguente: per contestare l’apponibilità dell’exequatur si doveva altresì contestare l’interpretazione che del lodo avevano dato i giudici di merito, i quali lo avevano, contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, inteso come un lodo rituale e dunque suscettibile di exequatur. Si legge infatti nella decisione qui impugnata che la detta diversa qualificazione dell’arbitrato, quale irrituale, è insuscettibile di essere portata alla cognizione del giudice di legittimità in sede di giudizio di opposizione all’esecuzione, nel quale sono ammesse le sole questioni riguardanti l’esistenza del titolo esecutivo . Resta poi evidente che la contestazione della legittimità dell’exequatur presuppone la contestazione della natura del lodo, da cui quella dipende. E la ratio della sentenza impugnata è proprio in questo: che la natura di quel lodo non poteva essere più contestata in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 1000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo un
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