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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 28762/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 640 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pagina 4 della sentenza impugnata facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del reato contestato alla fattispecie di cui all'art 641 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen, è indeducibile perché reiterativo di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito a pagina 5 della sentenza impugnata, dovendosi lo stesso considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, a pagina 5 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 I Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 640 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento a pagina 4 della sentenza impugnata facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata derubricazione del reato contestato alla fattispecie di cui all'art 641 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen, è indeducibile perché reiterativo di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito a pagina 5 della sentenza impugnata, dovendosi lo stesso considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione, a pagina 5 della sentenza impugnata, esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024 I Cons
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