CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2022
Cassazione n. 40452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nata ad AREZZO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di AREZZOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per il prosieguo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Arezzo ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Città di Castello aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione. 2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre la parte civile, tramite il difensore e procuratore speciale, deducendo che, considerato il periodo di sospensione feriale e la data di spedizione dell'atto, l'appello risulterebbe presentato nel termine di legge. 3. Il ricorso è fondato. 4. L'appello è tempestivo. La sentenza del giudice di pace, pronunciata in data 11 luglio 2022, è stata depositata nel termine di legge di quindici giorni maturato il 26 luglio 2022. Tenuto conto della sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto) il termine per l'impugnazione, pari a trenta giorni, veniva a scadere domenica 25 settembre 2022, termine prorogato di diritto a lunedì 26 settembre 2022. Circa le modalità di presentazione dell'impugnazione si applica il regime vigente alla data di deliberazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537) quindi, tra le altre, la previsione originaria dell'art. 583, cod. proc. pen. (ora riscritta e abrogata in parte qua per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022). L'atto di appello è stato spedito tramite lettera raccomandata il 26 settembre 2022 (cfr. timbro di spedizione apposto da [OSCURATO:PERSONA] sulla busta di spedizione della raccomandata) ed è a questa data che occorre avere riguardo, ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen., per fissare il momento di proposizione dell'impugnazione non a quella di ricezione dell'atto da parte della cancelleria del giudice (29 settembre 2022), come erroneamente ritenuto dal Tribunale. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Arezzo che procederà al giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Arezzo per il giudizio di appe