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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07066/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3103/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],– intimati –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 - n. 742/2021, depositata il 25 giugno2021;Numero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1.

L’Agenzia delle Entrate notificava, in data 18 dicembre2012, alla società [OSCURATO:PERSONA] societàsportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentantePandolfi Massimo, l’avviso di accertamento n.TQY041402965, con il quale, constatata l’omessapresentazione della dichiarazione annuale ai fini IRES, IRAPed IVA, veniva accertato induttivamente, per l’anno d’imposta2006, il reddito ripreso a tassazione in € 290.831,00, condisconoscimento delle agevolazioni previste per le societàsportive dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398, e condeterminazione delle imposte dovute.Essendo la società cancellata dal registro delle imprese afar data dal 12 dicembre 2012, l’avviso di accertamento inquestione veniva notificato anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] GiuseppePaolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, a seguito di contraddittorio nell’àmbitodella procedura di accertamento con adesione, l’Ufficio, conprovvedimento di autotutela parziale, rettificava e annullavale contestazioni relative alle II.DD. ed all’IRAP,rideterminando la pretesa tributaria ai fini IVA in € 74.325,00,oltre a sanzioni per € 178.380,00.R.G.

N. 3103/2022 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/20262.

L’avviso di accertamento in questione, così comemodificato dal provvedimento di autotutela, veniva quindiimpugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diAncona la quale, con sentenza n. 477/2014, depositata il 22maggio 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’attoimpugnato e compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dai contribuenti, la Commissione TributariaRegionale delle Marche – sez. n. 4, con sentenza n. 742/2021,pronunciata il 22 giugno 2021 e depositata in segreteria il 25giugno 2021, accoglieva l’appello incidentale, confermandotuttavia la sentenza impugnata e compensando le spese dilite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 25 gennaio 2022).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PandolfiMassimo, [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.5.

La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 28novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito di detta adunanza camerale la Corte ha emessoordinanza interlocutoria n. 1855 del 27 gennaio 2025, con laquale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delladecisione delle Sezioni Unite circa la questione dellalegittimazione passiva dei soci di società estinta.Con decreto presidenziale del 18 luglio 2025 è stata quindifissata per la discussione l’udienza pubblica del 20 novembre2025.R.G.

N. 3103/2022 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale inRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce la nullità della sentenza per violazione del dispostodegli artt. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Sostiene cha la decisione impugnata sia priva di unamotivazione effettiva, essendo connotata da gravecontraddittorietà, in quanto conferma la sentenza di primogrado favorevole al contribuente ed al contempo accoglie ilsuo appello incidentale, rivelandosi per altro versoincomprensibile nella parte in cui decide nel merito.1.2.

Con il secondo motivo, in via gradata, vienedenunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2495,2696 e 2727 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice.Si osserva che la sentenza impugnata, laddove afferma chel’Ufficio non avrebbe assolto all’onere probatorio a suo caricoin ordine alla distribuzione dell’attivo sociale ai soci dellasocietà estinta, non tiene in considerazione che il recuperoriguardava ricavi non dichiarati e come tali non tracciabilinella contabilità ufficiale, mentre era da ritenersi inconfutabilel’esercizio dell’attività, essendo state emesse delle fatture,ancorché in assenza delle dichiarazioni e del deposito deiR.G.

N. 3103/2022 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026bilanci.

Assume quindi che, come chiarito dallagiurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 c.c.,all’atto di estinzione della società si determina un fenomenosuccessorio, in virtù del quale l’obbligazione di una società dicapitali, non si estingue, ma si trasferisce ai soci nei limiti diquanto riscosso, il che rende legittima la notificazionedell’avviso di accertamento ai soci, non costituendocondizione della legittimazione passiva la circostanza che nonsi sia proceduto al riparto in base al bilancio finale diliquidazione.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.

Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1,lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], nonè più consentito censurare in sede di legittimità laR.G.

N. 3103/2022 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendoevidente che ammettere, in sede di legittimità, la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordinealle quaestiones facti significherebbe consentire uninammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espressenella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposteal vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutanoin vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processotributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazioneperplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanzadella mera «insufficienza» o «contraddittorietà» dellamotivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto: invero, la C.T.R. ha accolto l’appelloincidentale dei contribuenti, che riguardava la loro mancanzadi legittimazione passiva in quanto non vi era provadell’avvenuta distribuzione di attivo all’esito dell’estinzionedella società, così ritenendo, di fatto, assorbito l’appelloprincipale dell’Ufficio.La sentenza deve ritenersi, quindi, compiutamentemotivata, in quanto, in pratica, conferma l’accoglimento delricorso originario, ma per motivi diversi rispetto alla sentenzadi primo grado (che era entrata nel merito dell’accertamento,R.G.

N. 3103/2022 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026ritenendo non provata la pretesa tributaria).

Il percorsomotivazionale è dunque pienamente comprensibile, ecertamente coerente con l’obbligo motivazionale imposto alguidicante.2.2.

Anche il secondo motivo è infondato.L’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che, dopo lacancellazione della società dal registro delle imprese, icreditori sociali rimasti insoddisfatti possano far valere lapropria pretesa nei confronti dei soci «fino alla concorrenzadelle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione».Orbene, ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo unorientamento di questa Sezione (Cass. 23 novembre 2016, n.23916; Cass. 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio2017, n. 2444), a seguito di cancellazione della società dalregistro delle imprese consegue: a) la definitiva estinzionedell'ente; b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordineai beni residuati dalla liquidazione qualora non fosse statoripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria; c) lasuccessione, in termini giuridici, per l'operare di unmeccanismo di tipo "derivativo-successorio" ex art. 110c.p.c., degli ex soci nei debiti della società, nei limiti ed allecondizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 c.c. (v.anche Cass. 28 settembre 2016, n. 19142; Cass. 26 giugno2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444).Altro orientamento di questa Sezione, facendo capo allesentenze delle Sezioni Unite del 12 marzo 2013, nn. 6070 e6072, che individuano sempre nei soci coloro che sonodestinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo allasocietà cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione,R.G.

N. 3103/2022 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026perviene a diverse conclusioni, secondo le quali gli ex socidella società estinta sono successori indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualcheriparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass. 7aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass.21 gennaio 2018 n. 1713).In particolare, con la sentenza n. 9094 del 2017, questaCorte ha affermato che: «La possibilità di sopravvenienzediritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque,di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo neiconfronti dei soci, in considerazione della natura dinamicadell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni staticheallo stato degli atti».Nelle more è sopraggiunta, tuttavia, la sentenza delleSS.UU. n. 3625 del 12 febbraio 2025, le quali hanno chiaritoil principio secondo il quale: «Nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debitotributario della società estintasi per cancellazione dal registrodelle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3°(già 2°) comma dell'art. 2495 c.c., integra, oltre alla misuramassima dell'esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e nonalla legittimazione ad causam dei soci stessi; questopresupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai sociex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/73di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l'interesse ad agireR.G.

N. 3103/2022 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fattodella mancata riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l'escussione di garanzie; la verifica del presuppostodell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsidirettamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5,d.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio diimpugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso diaccertamento ad essa originariamente notificato,quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell'estinzione della società per cancellazione dal registrodelle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori dellasocietà stessa».Nel caso di specie, posto che l’avviso di accertamento è statofin dall’origine notificato agli attuali contribuenti quali soci, equando si era già verificata la cancellazione della società dicapitali, la deduzione circa l’esistenza del presuppostodell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione (ovvero, in alternativa, circa la sussistenza dibeni che, pur non ricompresi nel bilancio, erano staticomunque trasferiti ai soci) avrebbe dovuto esserecontenuta, fin dall’origine, proprio nell’atto impositivo cosìnotificato, circostanza, questa, che non risulta dimostratadall’Ufficio, che neanche la deduce in giudizio.R.G.

N. 3103/2022 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo i contribuenti rimasti intimati.Rilevato che risulta soccombenza parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, in quantoAmministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato,non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater.Numero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn Nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] V CIVILE - TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OggettoROBERTA [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAVVISO [OSCURATO:PERSONA] –IVA 2006VALENTINO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROSANNA [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 3103/2022ALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3103/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],– intimati –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 - n. 742/2021, depositata il 25 giugno2021;Numero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1.

L’Agenzia delle Entrate notificava, in data 18 dicembre2012, alla società [OSCURATO:PERSONA] societàsportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentantePandolfi Massimo, l’avviso di accertamento n.TQY041402965, con il quale, constatata l’omessapresentazione della dichiarazione annuale ai fini IRES, IRAPed IVA, veniva accertato induttivamente, per l’anno d’imposta2006, il reddito ripreso a tassazione in € 290.831,00, condisconoscimento delle agevolazioni previste per le societàsportive dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398, e condeterminazione delle imposte dovute.Essendo la società cancellata dal registro delle imprese afar data dal 12 dicembre 2012, l’avviso di accertamento inquestione veniva notificato anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] GiuseppePaolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, a seguito di contraddittorio nell’àmbitodella procedura di accertamento con adesione, l’Ufficio, conprovvedimento di autotutela parziale, rettificava e annullavale contestazioni relative alle II.DD. ed all’IRAP,rideterminando la pretesa tributaria ai fini IVA in € 74.325,00,oltre a sanzioni per € 178.380,00.R.G.

N. 3103/2022 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/20262.

L’avviso di accertamento in questione, così comemodificato dal provvedimento di autotutela, veniva quindiimpugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diAncona la quale, con sentenza n. 477/2014, depositata il 22maggio 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’attoimpugnato e compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dai contribuenti, la Commissione TributariaRegionale delle Marche – sez. n. 4, con sentenza n. 742/2021,pronunciata il 22 giugno 2021 e depositata in segreteria il 25giugno 2021, accoglieva l’appello incidentale, confermandotuttavia la sentenza impugnata e compensando le spese dilite.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 25 gennaio 2022).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PandolfiMassimo, [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.5.

La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 28novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito di detta adunanza camerale la Corte ha emessoordinanza interlocutoria n. 1855 del 27 gennaio 2025, con laquale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delladecisione delle Sezioni Unite circa la questione dellalegittimazione passiva dei soci di società estinta.Con decreto presidenziale del 18 luglio 2025 è stata quindifissata per la discussione l’udienza pubblica del 20 novembre2025.R.G.

N. 3103/2022 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale inRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce la nullità della sentenza per violazione del dispostodegli artt. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Sostiene cha la decisione impugnata sia priva di unamotivazione effettiva, essendo connotata da gravecontraddittorietà, in quanto conferma la sentenza di primogrado favorevole al contribuente ed al contempo accoglie ilsuo appello incidentale, rivelandosi per altro versoincomprensibile nella parte in cui decide nel merito.1.2.

Con il secondo motivo, in via gradata, vienedenunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2495,2696 e 2727 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice.Si osserva che la sentenza impugnata, laddove afferma chel’Ufficio non avrebbe assolto all’onere probatorio a suo caricoin ordine alla distribuzione dell’attivo sociale ai soci dellasocietà estinta, non tiene in considerazione che il recuperoriguardava ricavi non dichiarati e come tali non tracciabilinella contabilità ufficiale, mentre era da ritenersi inconfutabilel’esercizio dell’attività, essendo state emesse delle fatture,ancorché in assenza delle dichiarazioni e del deposito deiR.G.

N. 3103/2022 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026bilanci.

Assume quindi che, come chiarito dallagiurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 c.c.,all’atto di estinzione della società si determina un fenomenosuccessorio, in virtù del quale l’obbligazione di una società dicapitali, non si estingue, ma si trasferisce ai soci nei limiti diquanto riscosso, il che rende legittima la notificazionedell’avviso di accertamento ai soci, non costituendocondizione della legittimazione passiva la circostanza che nonsi sia proceduto al riparto in base al bilancio finale diliquidazione.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile.

Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1,lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2012, n. 134], nonè più consentito censurare in sede di legittimità laR.G.

N. 3103/2022 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendoevidente che ammettere, in sede di legittimità, la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordinealle quaestiones facti significherebbe consentire uninammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espressenella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposteal vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutanoin vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processotributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazioneperplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanzadella mera «insufficienza» o «contraddittorietà» dellamotivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto: invero, la C.T.R. ha accolto l’appelloincidentale dei contribuenti, che riguardava la loro mancanzadi legittimazione passiva in quanto non vi era provadell’avvenuta distribuzione di attivo all’esito dell’estinzionedella società, così ritenendo, di fatto, assorbito l’appelloprincipale dell’Ufficio.La sentenza deve ritenersi, quindi, compiutamentemotivata, in quanto, in pratica, conferma l’accoglimento delricorso originario, ma per motivi diversi rispetto alla sentenzadi primo grado (che era entrata nel merito dell’accertamento,R.G.

N. 3103/2022 6Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026ritenendo non provata la pretesa tributaria).

Il percorsomotivazionale è dunque pienamente comprensibile, ecertamente coerente con l’obbligo motivazionale imposto alguidicante.2.2.

Anche il secondo motivo è infondato.L’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che, dopo lacancellazione della società dal registro delle imprese, icreditori sociali rimasti insoddisfatti possano far valere lapropria pretesa nei confronti dei soci «fino alla concorrenzadelle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione».Orbene, ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo unorientamento di questa Sezione (Cass. 23 novembre 2016, n.23916; Cass. 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio2017, n. 2444), a seguito di cancellazione della società dalregistro delle imprese consegue: a) la definitiva estinzionedell'ente; b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordineai beni residuati dalla liquidazione qualora non fosse statoripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria; c) lasuccessione, in termini giuridici, per l'operare di unmeccanismo di tipo "derivativo-successorio" ex art. 110c.p.c., degli ex soci nei debiti della società, nei limiti ed allecondizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 c.c. (v.anche Cass. 28 settembre 2016, n. 19142; Cass. 26 giugno2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444).Altro orientamento di questa Sezione, facendo capo allesentenze delle Sezioni Unite del 12 marzo 2013, nn. 6070 e6072, che individuano sempre nei soci coloro che sonodestinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo allasocietà cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione,R.G.

N. 3103/2022 7Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026perviene a diverse conclusioni, secondo le quali gli ex socidella società estinta sono successori indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualcheriparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass. 7aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass.21 gennaio 2018 n. 1713).In particolare, con la sentenza n. 9094 del 2017, questaCorte ha affermato che: «La possibilità di sopravvenienzediritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque,di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo neiconfronti dei soci, in considerazione della natura dinamicadell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni staticheallo stato degli atti».Nelle more è sopraggiunta, tuttavia, la sentenza delleSS.UU. n. 3625 del 12 febbraio 2025, le quali hanno chiaritoil principio secondo il quale: «Nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debitotributario della società estintasi per cancellazione dal registrodelle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3°(già 2°) comma dell'art. 2495 c.c., integra, oltre alla misuramassima dell'esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e nonalla legittimazione ad causam dei soci stessi; questopresupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai sociex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/73di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l'interesse ad agireR.G.

N. 3103/2022 8Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fattodella mancata riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l'escussione di garanzie; la verifica del presuppostodell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsidirettamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5,d.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio diimpugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso diaccertamento ad essa originariamente notificato,quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell'estinzione della società per cancellazione dal registrodelle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori dellasocietà stessa».Nel caso di specie, posto che l’avviso di accertamento è statofin dall’origine notificato agli attuali contribuenti quali soci, equando si era già verificata la cancellazione della società dicapitali, la deduzione circa l’esistenza del presuppostodell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione (ovvero, in alternativa, circa la sussistenza dibeni che, pur non ricompresi nel bilancio, erano staticomunque trasferiti ai soci) avrebbe dovuto esserecontenuta, fin dall’origine, proprio nell’atto impositivo cosìnotificato, circostanza, questa, che non risulta dimostratadall’Ufficio, che neanche la deduce in giudizio.R.G.

N. 3103/2022 9Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/20263.

Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo i contribuenti rimasti intimati.Rilevato che risulta soccombenza parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, in quantoAmministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato,non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.Il Consigliere est.

Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 3103/2022 10Cons. est.

Valentino LenociP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.Il Consigliere est.

Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA]) (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 3103/2022 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3103/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],– intimati –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 - n. 742/2021, depositata il 25 giugno2021;Numero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott.  [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1. L’Agenzia delle Entrate notificava, in data 18 dicembre2012, alla società [OSCURATO:PERSONA] societàsportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentantePandolfi Massimo, l’avviso di accertamento n.TQY041402965, con il quale, constatata l’omessapresentazione della dichiarazione annuale ai fini IRES, IRAPed IVA, veniva accertato induttivamente, per l’anno d’imposta2006, il reddito ripreso a tassazione in € 290.831,00, condisconoscimento delle agevolazioni previste per le societàsportive dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398, e condeterminazione delle imposte dovute.Essendo la società cancellata dal registro delle imprese afar data dal 12 dicembre 2012, l’avviso di accertamento inquestione veniva notificato anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] GiuseppePaolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, a seguito di contraddittorio nell’àmbitodella procedura di accertamento con adesione, l’Ufficio, conprovvedimento di autotutela parziale, rettificava e annullavale contestazioni relative alle II.DD. ed all’IRAP,rideterminando la pretesa tributaria ai fini IVA in € 74.325,00,oltre a sanzioni per € 178.380,00.R.G. N. 3103/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/20262. L’avviso di accertamento in questione, così comemodificato dal provvedimento di autotutela, veniva quindiimpugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diAncona la quale, con sentenza n. 477/2014, depositata il 22maggio 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’attoimpugnato e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dai contribuenti, la Commissione TributariaRegionale delle Marche – sez. n. 4, con sentenza n. 742/2021,pronunciata il 22 giugno 2021 e depositata in segreteria il 25giugno 2021, accoglieva l’appello incidentale, confermandotuttavia la sentenza impugnata e compensando le spese dilite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 25 gennaio 2022).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PandolfiMassimo, [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 28novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito di detta adunanza camerale la Corte ha emessoordinanza interlocutoria n. 1855 del 27 gennaio 2025, con laquale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delladecisione delle Sezioni Unite circa la questione dellalegittimazione passiva dei soci di società estinta.Con decreto presidenziale del 18 luglio 2025 è stata quindifissata per la discussione l’udienza pubblica del 20 novembre2025.R.G. N. 3103/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale inRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce la nullità della sentenza per violazione del dispostodegli artt. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Sostiene cha la decisione impugnata sia priva di unamotivazione effettiva, essendo connotata da gravecontraddittorietà, in quanto conferma la sentenza di primogrado favorevole al contribuente ed al contempo accoglie ilsuo appello incidentale, rivelandosi per altro versoincomprensibile nella parte in cui decide nel merito.1.2. Con il secondo motivo, in via gradata, vienedenunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2495,2696 e 2727 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice.Si osserva che la sentenza impugnata, laddove afferma chel’Ufficio non avrebbe assolto all’onere probatorio a suo caricoin ordine alla distribuzione dell’attivo sociale ai soci dellasocietà estinta, non tiene in considerazione che il recuperoriguardava ricavi non dichiarati e come tali non tracciabilinella contabilità ufficiale, mentre era da ritenersi inconfutabilel’esercizio dell’attività, essendo state emesse delle fatture,ancorché in assenza delle dichiarazioni e del deposito deiR.G. N. 3103/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026bilanci. Assume quindi che, come chiarito dallagiurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 c.c.,all’atto di estinzione della società si determina un fenomenosuccessorio, in virtù del quale l’obbligazione di una società dicapitali, non si estingue, ma si trasferisce ai soci nei limiti diquanto riscosso, il che rende legittima la notificazionedell’avviso di accertamento ai soci, non costituendocondizione della legittimazione passiva la circostanza che nonsi sia proceduto al riparto in base al bilancio finale diliquidazione.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1,lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2012, n. 134], nonè più consentito censurare in sede di legittimità laR.G. N. 3103/2022 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendoevidente che ammettere, in sede di legittimità, la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordinealle quaestiones facti significherebbe consentire uninammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espressenella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposteal vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutanoin vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processotributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazioneperplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanzadella mera «insufficienza» o «contraddittorietà» dellamotivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto: invero, la C.T.R. ha accolto l’appelloincidentale dei contribuenti, che riguardava la loro mancanzadi legittimazione passiva in quanto non vi era provadell’avvenuta distribuzione di attivo all’esito dell’estinzionedella società, così ritenendo, di fatto, assorbito l’appelloprincipale dell’Ufficio.La sentenza deve ritenersi, quindi, compiutamentemotivata, in quanto, in pratica, conferma l’accoglimento delricorso originario, ma per motivi diversi rispetto alla sentenzadi primo grado (che era entrata nel merito dell’accertamento,R.G. N. 3103/2022 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026ritenendo non provata la pretesa tributaria). Il percorsomotivazionale è dunque pienamente comprensibile, ecertamente coerente con l’obbligo motivazionale imposto alguidicante.2.2. Anche il secondo motivo è infondato.L’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che, dopo lacancellazione della società dal registro delle imprese, icreditori sociali rimasti insoddisfatti possano far valere lapropria pretesa nei confronti dei soci «fino alla concorrenzadelle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione».Orbene, ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo unorientamento di questa Sezione (Cass. 23 novembre 2016, n.23916; Cass. 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio2017, n. 2444), a seguito di cancellazione della società dalregistro delle imprese consegue: a) la definitiva estinzionedell'ente; b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordineai beni residuati dalla liquidazione qualora non fosse statoripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria; c) lasuccessione, in termini giuridici, per l'operare di unmeccanismo di tipo "derivativo-successorio" ex art. 110c.p.c., degli ex soci nei debiti della società, nei limiti ed allecondizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 c.c. (v.anche Cass. 28 settembre 2016, n. 19142; Cass. 26 giugno2015, n. 13259; Cass.  31 gennaio 2017, n. 2444).Altro orientamento di questa Sezione, facendo capo allesentenze delle Sezioni Unite del 12 marzo 2013, nn. 6070 e6072, che individuano sempre nei soci coloro che sonodestinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo allasocietà cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione,R.G. N. 3103/2022 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026perviene a diverse conclusioni, secondo le quali gli ex socidella società estinta sono successori indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualcheriparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass. 7aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass.21 gennaio 2018 n. 1713).In particolare, con la sentenza n. 9094 del 2017, questaCorte ha affermato che: «La possibilità di sopravvenienzediritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque,di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo neiconfronti dei soci, in considerazione della natura dinamicadell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni staticheallo stato degli atti».Nelle more è sopraggiunta, tuttavia, la sentenza delleSS.UU. n. 3625 del 12 febbraio 2025, le quali hanno chiaritoil principio secondo il quale: «Nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debitotributario della società estintasi per cancellazione dal registrodelle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3°(già 2°) comma dell'art. 2495 c.c., integra, oltre alla misuramassima dell'esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e nonalla legittimazione ad causam dei soci stessi; questopresupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai sociex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/73di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l'interesse ad agireR.G. N. 3103/2022 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fattodella mancata riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l'escussione di garanzie; la verifica del presuppostodell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsidirettamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5,d.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio diimpugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso diaccertamento ad essa originariamente notificato,quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell'estinzione della società per cancellazione dal registrodelle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori dellasocietà stessa».Nel caso di specie, posto che l’avviso di accertamento è statofin dall’origine notificato agli attuali contribuenti quali soci, equando si era già verificata la cancellazione della società dicapitali, la deduzione circa l’esistenza del presuppostodell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione (ovvero, in alternativa, circa la sussistenza dibeni che, pur non ricompresi nel bilancio, erano staticomunque trasferiti ai soci) avrebbe dovuto esserecontenuta, fin dall’origine, proprio nell’atto impositivo cosìnotificato, circostanza, questa, che non risulta dimostratadall’Ufficio, che neanche la deduce in giudizio.R.G. N. 3103/2022 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo i contribuenti rimasti intimati.Rilevato che risulta soccombenza parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, in quantoAmministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato,non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater.Numero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn Nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] V CIVILE - TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:   OggettoROBERTA       [OSCURATO:PERSONA] PresidenteAVVISO [OSCURATO:PERSONA] –IVA 2006VALENTINO    [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROSANNA       [OSCURATO:PERSONA]  Consigliere R.G. N. 3103/2022ALESSANDRO  [OSCURATO:PERSONA]       Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA]ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 3103/2022 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA],– intimati –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 4 - n. 742/2021, depositata il 25 giugno2021;Numero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del20 novembre 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc.gen. dott.  [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigettodel ricorso;udito per l’Agenzia delle Entrate l’avvocato dello Stato Ignazio1. L’Agenzia delle Entrate notificava, in data 18 dicembre2012, alla società [OSCURATO:PERSONA] societàsportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentantePandolfi Massimo, l’avviso di accertamento n.TQY041402965, con il quale, constatata l’omessapresentazione della dichiarazione annuale ai fini IRES, IRAPed IVA, veniva accertato induttivamente, per l’anno d’imposta2006, il reddito ripreso a tassazione in € 290.831,00, condisconoscimento delle agevolazioni previste per le societàsportive dalla l. 16 dicembre 1991, n. 398, e condeterminazione delle imposte dovute.Essendo la società cancellata dal registro delle imprese afar data dal 12 dicembre 2012, l’avviso di accertamento inquestione veniva notificato anche ai soci [OSCURATO:PERSONA] GiuseppePaolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Successivamente, a seguito di contraddittorio nell’àmbitodella procedura di accertamento con adesione, l’Ufficio, conprovvedimento di autotutela parziale, rettificava e annullavale contestazioni relative alle II.DD. ed all’IRAP,rideterminando la pretesa tributaria ai fini IVA in € 74.325,00,oltre a sanzioni per € 178.380,00.R.G. N. 3103/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/20262. L’avviso di accertamento in questione, così comemodificato dal provvedimento di autotutela, veniva quindiimpugnato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] diAncona la quale, con sentenza n. 477/2014, depositata il 22maggio 2014, accoglieva il ricorso, annullando l’attoimpugnato e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, ed appelloincidentale dai contribuenti, la Commissione TributariaRegionale delle Marche – sez. n. 4, con sentenza n. 742/2021,pronunciata il 22 giugno 2021 e depositata in segreteria il 25giugno 2021, accoglieva l’appello incidentale, confermandotuttavia la sentenza impugnata e compensando le spese dilite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi (ricorsonotificato il 25 gennaio 2022).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PandolfiMassimo, [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.5. La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 28novembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.All’esito di detta adunanza camerale la Corte ha emessoordinanza interlocutoria n. 1855 del 27 gennaio 2025, con laquale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo, in attesa delladecisione delle Sezioni Unite circa la questione dellalegittimazione passiva dei soci di società estinta.Con decreto presidenziale del 18 luglio 2025 è stata quindifissata per la discussione l’udienza pubblica del 20 novembre2025.R.G. N. 3103/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026All’udienza suddetta il Pubblico Ministero ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale inRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a duemotivi.1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce la nullità della sentenza per violazione del dispostodegli artt. 36, comma 2, n. 4) d. lgs. 31 dicembre 1992, n.546 e 132, comma 2, n. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), dello stesso codice di rito.Sostiene cha la decisione impugnata sia priva di unamotivazione effettiva, essendo connotata da gravecontraddittorietà, in quanto conferma la sentenza di primogrado favorevole al contribuente ed al contempo accoglie ilsuo appello incidentale, rivelandosi per altro versoincomprensibile nella parte in cui decide nel merito.1.2. Con il secondo motivo, in via gradata, vienedenunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 2495,2696 e 2727 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), dello stesso codice.Si osserva che la sentenza impugnata, laddove afferma chel’Ufficio non avrebbe assolto all’onere probatorio a suo caricoin ordine alla distribuzione dell’attivo sociale ai soci dellasocietà estinta, non tiene in considerazione che il recuperoriguardava ricavi non dichiarati e come tali non tracciabilinella contabilità ufficiale, mentre era da ritenersi inconfutabilel’esercizio dell’attività, essendo state emesse delle fatture,ancorché in assenza delle dichiarazioni e del deposito deiR.G. N. 3103/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026bilanci. Assume quindi che, come chiarito dallagiurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 2495 c.c.,all’atto di estinzione della società si determina un fenomenosuccessorio, in virtù del quale l’obbligazione di una società dicapitali, non si estingue, ma si trasferisce ai soci nei limiti diquanto riscosso, il che rende legittima la notificazionedell’avviso di accertamento ai soci, non costituendocondizione della legittimazione passiva la circostanza che nonsi sia proceduto al riparto in base al bilancio finale diliquidazione.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.Come è noto, il sindacato di legittimità sulla motivazione ècircoscritto alla verifica del rispetto del c.d. minimocostituzionale, nel senso che l'anomalia motivazionaledenunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramutain violazione di legge costituzionalmente rilevante e attieneall'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testodella sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanzeprocessuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanzadel difetto di sufficienza - nella mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile. Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c. [ad opera dell'articolo 54, comma 1,lett. b), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2012, n. 134], nonè più consentito censurare in sede di legittimità laR.G. N. 3103/2022 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione, essendoevidente che ammettere, in sede di legittimità, la verificadella sufficienza o della razionalità della motivazione in ordinealle quaestiones facti significherebbe consentire uninammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espressenella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposteal vaglio del giudice del merito (da ultimo, Cass. 28 aprile2023, n. 11263; Cass. 7 aprile 2023, n. 9543).A tal proposito, la violazione del principio del c.d. minimocostituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutanoin vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cuiall'articolo 132, comma 2, n. 4) c.p.c., e, nel processotributario, all’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico», di «motivazione apparente», di «contrastoirriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazioneperplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanzadella mera «insufficienza» o «contraddittorietà» dellamotivazione (Cass. 18 agosto 2023, n. 24808).Nel caso di specie, tale minimo costituzionale apparecomunque raggiunto: invero, la C.T.R. ha accolto l’appelloincidentale dei contribuenti, che riguardava la loro mancanzadi legittimazione passiva in quanto non vi era provadell’avvenuta distribuzione di attivo all’esito dell’estinzionedella società, così ritenendo, di fatto, assorbito l’appelloprincipale dell’Ufficio.La sentenza deve ritenersi, quindi, compiutamentemotivata, in quanto, in pratica, conferma l’accoglimento delricorso originario, ma per motivi diversi rispetto alla sentenzadi primo grado (che era entrata nel merito dell’accertamento,R.G. N. 3103/2022 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026ritenendo non provata la pretesa tributaria). Il percorsomotivazionale è dunque pienamente comprensibile, ecertamente coerente con l’obbligo motivazionale imposto alguidicante.2.2. Anche il secondo motivo è infondato.L’art. 2495, comma 3, c.c. prevede che, dopo lacancellazione della società dal registro delle imprese, icreditori sociali rimasti insoddisfatti possano far valere lapropria pretesa nei confronti dei soci «fino alla concorrenzadelle somme da questi riscosse in base al bilancio finale diliquidazione».Orbene, ciò posto, deve evidenziarsi che, secondo unorientamento di questa Sezione (Cass. 23 novembre 2016, n.23916; Cass. 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio2017, n. 2444), a seguito di cancellazione della società dalregistro delle imprese consegue: a) la definitiva estinzionedell'ente; b) l'insorgenza di una comunione fra i soci in ordineai beni residuati dalla liquidazione qualora non fosse statoripartito l'intero attivo nella fase liquidatoria; c) lasuccessione, in termini giuridici, per l'operare di unmeccanismo di tipo "derivativo-successorio" ex art. 110c.p.c., degli ex soci nei debiti della società, nei limiti ed allecondizioni previste dalla legge, ossia dall'art. 2495 c.c. (v.anche Cass. 28 settembre 2016, n. 19142; Cass. 26 giugno2015, n. 13259; Cass.  31 gennaio 2017, n. 2444).Altro orientamento di questa Sezione, facendo capo allesentenze delle Sezioni Unite del 12 marzo 2013, nn. 6070 e6072, che individuano sempre nei soci coloro che sonodestinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo allasocietà cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione,R.G. N. 3103/2022 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026perviene a diverse conclusioni, secondo le quali gli ex socidella società estinta sono successori indipendentemente dallacircostanza che essi abbiano goduto, o no, di un qualcheriparto in base al bilancio finale di liquidazione (cfr., Cass. 7aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035; Cass.21 gennaio 2018 n. 1713).In particolare, con la sentenza n. 9094 del 2017, questaCorte ha affermato che: «La possibilità di sopravvenienzediritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque,di escludere l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo neiconfronti dei soci, in considerazione della natura dinamicadell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni staticheallo stato degli atti».Nelle more è sopraggiunta, tuttavia, la sentenza delleSS.UU. n. 3625 del 12 febbraio 2025, le quali hanno chiaritoil principio secondo il quale: «Nella fattispecie diresponsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debitotributario della società estintasi per cancellazione dal registrodelle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione disomme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3°(già 2°) comma dell'art. 2495 c.c., integra, oltre alla misuramassima dell'esposizione debitoria personale dei soci, unacondizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e nonalla legittimazione ad causam dei soci stessi; questopresupposto, se contestato, deve conseguentemente essereprovato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai sociex artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. 600/73di apposito avviso di accertamento, la responsabilità inquestione, fermo restando che l'interesse ad agireR.G. N. 3103/2022 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/2026dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fattodella mancata riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altreevenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quantonon ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci,ovvero l'escussione di garanzie; la verifica del presuppostodell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione, concernendo un elemento che deve esserededotto nella fase di accertamento da indirizzarsidirettamente nei confronti dei soci ex art. 36, comma 5,d.P.R. n. 602/1973, non può avere ingresso nel giudizio diimpugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso diaccertamento ad essa originariamente notificato,quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causadell'estinzione della società per cancellazione dal registrodelle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori dellasocietà stessa».Nel caso di specie, posto che l’avviso di accertamento è statofin dall’origine notificato agli attuali contribuenti quali soci, equando si era già verificata la cancellazione della società dicapitali, la deduzione circa l’esistenza del presuppostodell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finaledi liquidazione (ovvero, in alternativa, circa la sussistenza dibeni che, pur non ricompresi nel bilancio, erano staticomunque trasferiti ai soci) avrebbe dovuto esserecontenuta, fin dall’origine, proprio nell’atto impositivo cosìnotificato, circostanza, questa, che non risulta dimostratadall’Ufficio, che neanche la deduce in giudizio.R.G. N. 3103/2022 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 3103/2022Numero sezionale 764/2025Numero di raccolta generale 7066/2026Data pubblicazione 24/03/20263. Consegue il rigetto del ricorso.Nulla per le spese, essendo i contribuenti rimasti intimati.Rilevato che risulta soccombenza parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato, in quantoAmministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato,non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.Il Consigliere est.                         Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])                 (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 3103/2022 10Cons. est. Valentino LenociP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, 20 novembre 2025.Il Consigliere est.                         Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])                 (Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 3103/2022 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07066/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris