CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39920/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALA• dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione. 3. Il ricorso è generico e manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha rilevato che tra i due episodi criminosi di porto di coltello è intercorso un intervallo temporale di quasi due anni e che nulla fa ritenere che al momento della commissione del primo reato fosse stato già programmato anche il secondo episodio. Il ricorrente si è sul punto limitato a ribadire l'importanza del requisito della omogeneità dei reati e che l'intervallo temporale non è amplissimo. Non ha quindi svolto critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il cotls liere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] p S lucia [OSCURATO:PERSONA]