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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20071/2026

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- [OSCURATO:PERSONA], in personadel Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 191/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 355/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1.

La Corte d’appello di Lecce (Sezione di Taranto), in riforma dellasentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Taranto, ha dichiaratoNumero registro generale 22731/2022Numero sezionale 2873/2026Numero di raccolta generale 20071/2026Data pubblicazione 16/06/2026dovute all’Inps da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di Euro7.857,18 a titolo di contributi dovuti per l’iscrizione alla gestione separatanegli anni 2009 e 2010 ed a titolo di sanzioni.2.

La Corte territoriale, accogliendo l’appello dell’Istituto, ha in tal modoconfermato la sussistenza dell’obbligo contributivo a carico delprofessionista avvocato, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2comma 26 L. 335/95, in virtù del principio di universalizzazione dellacopertura assicurativa, evidenziando il compimento da parte dellaricorrente di attività professionali connotantesi per l’abitualità e ciònonostante l’avvenuta percezione di un reddito inferiore alla soglia minimaindividuata.3.

Ricorre per cassazione la professionista, affidandosi a due motivi diricorso, illustrati in memoria depositata in prossimità dell’udienzacamerale.4.

L’Inps è rimasto intimato.5.

Il ricorso è stato trattato e deciso nell’adunanza del 11 giugno 2026 edil Collegio, all’esito della trattazione della causa, si è riservato il termine digiorni sessanta per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. lamenta violazione art. 2909, c.c. ed omesso esamecirca un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

Rileva il ricorrentecome, nell’ambito di altro procedimento, conclusosi con sentenza delTribunale di Taranto n. 1590 del 6.4.2017, prodotta e di cui il ricorsoriporta alcuni brani tramite estratto, divenuta irrevocabile il 20.9.2019, èstato annullato l’avviso di addebito relativo ai contributi per l’anno 2009,sul presupposto della insussistenza dell’obbligo di iscrizione.

Lamenta ilricorrente come in sede di appello, nonostante la prospettazione delpredetto profilo di censura, la Corte territoriale ne abbia omesso lavalutazione mentre, laddove correttamente valutato, avrebbe imposto dirigettare nel merito, almeno per l’anno 2009, l’appello proposto dall’INPS.2.

Con il secondo motivo di censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3 c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 18, comma 12 del d.l.n. 98 del 6.7.2011, conv. con l. n. 111 del 15.7.2011 e dell’art. 111,comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, nonché, ai sensi dell’art. 360,n. 5, omesso esame di un fatto decisivo.

Nel richiamarsi alla sentenzadella Corte costituzionale n. 104 del 2022, la ricorrente si duoleNumero registro generale 22731/2022Numero sezionale 2873/2026Numero di raccolta generale 20071/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’applicazione delle sanzioni in relazione a condotte, concernenti gli anni2009 e 2010, nelle quali non era possibile ravvisare alcuna ipotesi dievasione né volontà di occultamento.3.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla sola annualità del 2009, risultain parte inammissibile, in parte infondato.3.1 Con riferimento al profilo attinente all’operatività del giudicato esternorappresentato dalla sentenza del Tribunale di Taranto, n. 1590 del6.4.2017, deve rilevarsi come il motivo pecca di autosufficienza.3.2.

Va, infatti qui ricordato che secondo lo stabile indirizzo di questaCorte enunciato a SS.UU. (Cass., Sez.

U, 21/02/2022, n. 5633), il ricorsoper cassazione con cui venga denunciata la violazione dell'art. 2909 cod.civ. deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro, secondo quantoprescritto ai fini dell'autosufficienza del ricorso dall'art. 366, comma 1, n.6 cod. proc. civ., la specifica indicazione della parte del provvedimentogiurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale dicui si denuncia l'errata interpretazione, non diversamente da quel che, piùin generale, si raccomanda allorché si deduca l'esistenza del giudicato,essendo onere in tal caso del ricorrente che ne invochi l'efficacia nelgiudizio pendente, a pena d'inammissibilità del motivo, riprodurre inquest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passatain giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci dellamotivazione (ex plurimis, Cass., Sez.

II, 23/06/2017, n. 15737, Sez. 1, n.13662 del 2025, Rv. 674891-01).

Nello stesso senso anche Sez.

L, n.11943 del 2025, Rv. 675541-01, nella quale si precisa chel'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno,va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenzae nella motivazione che la sorregge, valutazione quest’ultime che lamancata riproduzione del testo integrale della sentenza preclude.

Non sitratta di un formalismo fine a sé stesso, ma di uno strumento chegarantisce chiarezza, completezza e funzionalità dell’atto introduttivo,evitando che la Corte sia costretta a supplire alle carenze del ricorrente,gravandola di attività ricostruttive incompatibili con la sua funzione.

Ilprincipio, così interpretato, si configura come una regola di tecnicaprocessuale che favorisce la trasparenza e la correttezza delcontraddittorio, senza comprimere il diritto di accesso alla giustizia.3.3 Orbene, nel caso che ne occupa, va detto, con più diretto riguardo allasentenza del Tribunale di Taranto n. 1590 del 6.4.2017, oggetto divalutazione, che la stessa non si rende in ogni caso scrutinabile, dato che,non riproducendone il ricorso il contenuto se non per stralci, non risultapossibile stabilire il contenuto dell’accertamento compiuto dal predettoNumero registro generale 22731/2022Numero sezionale 2873/2026Numero di raccolta generale 20071/2026Data pubblicazione 16/06/2026Tribunale in relazione ai contributi relativi all’annualità del 2009 cosìdovendosi ritenere, sotto questo aspetto, il motivo manifestamente privodi autosufficienza e dunque inammissibile.3.4 Il motivo di ricorso è parimenti inammissibile anche nella parte in cuiprospetta il mancato esame del giudicato sub specie dell’omesso esame diun fatto decisivo.

In disparte il rilievo secondo cui, proprio la ritenutainammissibilità del primo profilo di censura scaturente dalla rilevataimpossibilità di verificare l’effettiva ricorrenza di un giudicato produttivo dieffetti, almeno parzialmente preclusivi, della contestazione oggetto dellapresente controversia, preclude la possibilità di apprezzare la rilevanza disiffatto profilo di censura, deve nondimeno osservarsi come tale vizioprincipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. Sez.

U., n. 8053del 2014, Rv. 629831-01) e non alla mancata valutazione dell’eccezione digiudicato.4.

Il secondo motivo è fondato.4.1 Si deve osservare che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale,con la sentenza n.104 del 22/4/2022, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, conmodificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui nonprevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume diaffari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma delsistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale,delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodoanteriore alla sua entrata in vigore».4.2 Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, co.12, del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15/7/2011, n. 111,un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretatadell’art.2, co.26, della L. n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunquetener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insortoaffidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia conun criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto9.2. del Considerato in diritto)”.Numero registro generale 22731/2022Numero sezionale 2873/2026Numero di raccolta generale 20071/2026Data pubblicazione 16/06/20264.3 Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, secondoquanto correttamente rilevato dalla ricorrente, la disciplina delle sanzionicessa di applicarsi al caso di specie, in cui si controverte su due annualità(il 2009 ed il 2010) antecedenti alla legge d’interpretazione autentica del2011 (in termini, Cass. n.17970/22).5.

In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiaratoinammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata in parte qua e,decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzionicivili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla èdovuto a titolo di sanzioni civili per gli anni 2009 e 2010.6.

In considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimitàl'accoglimento del secondo motivo deriva dalla sopravvenuta parzialedeclaratoria di incostituzionalità della norma interpretativa, ricorronoidonee ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità e di quelle dei gradi di merito.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile ilprimo motivo, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civilirelative alla sua iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010.Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Roma, decisoall’adunanza camerale del 25 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- [OSCURATO:PERSONA], in personadel Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –avverso la sentenza n. 191/2022 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 355/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'ADDARIO.1. La Corte d’appello di Lecce (Sezione di Taranto), in riforma dellasentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Taranto, ha dichiaratoNumero registro generale 22731/2022Numero sezionale 2873/2026Numero di raccolta generale 20071/2026Data pubblicazione 16/06/2026dovute all’Inps da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di Euro7.857,18 a titolo di contributi dovuti per l’iscrizione alla gestione separatanegli anni 2009 e 2010 ed a titolo di sanzioni.2. La Corte territoriale, accogliendo l’appello dell’Istituto, ha in tal modoconfermato la sussistenza dell’obbligo contributivo a carico delprofessionista avvocato, in presenza delle condizioni di cui all’art. 2comma 26 L. 335/95, in virtù del principio di universalizzazione dellacopertura assicurativa, evidenziando il compimento da parte dellaricorrente di attività professionali connotantesi per l’abitualità e ciònonostante l’avvenuta percezione di un reddito inferiore alla soglia minimaindividuata.3. Ricorre per cassazione la professionista, affidandosi a due motivi diricorso, illustrati in memoria depositata in prossimità dell’udienzacamerale.4. L’Inps è rimasto intimato.5. Il ricorso è stato trattato e deciso nell’adunanza del 11 giugno 2026 edil Collegio, all’esito della trattazione della causa, si è riservato il termine digiorni sessanta per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. lamenta violazione art. 2909, c.c. ed omesso esamecirca un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Rileva il ricorrentecome, nell’ambito di altro procedimento, conclusosi con sentenza delTribunale di Taranto n. 1590 del 6.4.2017, prodotta e di cui il ricorsoriporta alcuni brani tramite estratto, divenuta irrevocabile il 20.9.2019, èstato annullato l’avviso di addebito relativo ai contributi per l’anno 2009,sul presupposto della insussistenza dell’obbligo di iscrizione. Lamenta ilricorrente come in sede di appello, nonostante la prospettazione delpredetto profilo di censura, la Corte territoriale ne abbia omesso lavalutazione mentre, laddove correttamente valutato, avrebbe imposto dirigettare nel merito, almeno per l’anno 2009, l’appello proposto dall’INPS.2. Con il secondo motivo di censura, ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 3 c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 18, comma 12 del d.l.n. 98 del 6.7.2011, conv. con l. n. 111 del 15.7.2011 e dell’art. 111,comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, nonché, ai sensi dell’art. 360,n. 5, omesso esame di un fatto decisivo. Nel richiamarsi alla sentenzadella Corte costituzionale n. 104 del 2022, la ricorrente si duoleNumero registro generale 22731/2022Numero sezionale 2873/2026Numero di raccolta generale 20071/2026Data pubblicazione 16/06/2026dell’applicazione delle sanzioni in relazione a condotte, concernenti gli anni2009 e 2010, nelle quali non era possibile ravvisare alcuna ipotesi dievasione né volontà di occultamento.3. Il primo motivo di ricorso, relativo alla sola annualità del 2009, risultain parte inammissibile, in parte infondato.3.1 Con riferimento al profilo attinente all’operatività del giudicato esternorappresentato dalla sentenza del Tribunale di Taranto, n. 1590 del6.4.2017, deve rilevarsi come il motivo pecca di autosufficienza.3.2. Va, infatti qui ricordato che secondo lo stabile indirizzo di questaCorte enunciato a SS.UU. (Cass., Sez. U, 21/02/2022, n. 5633), il ricorsoper cassazione con cui venga denunciata la violazione dell'art. 2909 cod.civ. deve contenere, a pena di inammissibilità, tra l'altro, secondo quantoprescritto ai fini dell'autosufficienza del ricorso dall'art. 366, comma 1, n.6 cod. proc. civ., la specifica indicazione della parte del provvedimentogiurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale dicui si denuncia l'errata interpretazione, non diversamente da quel che, piùin generale, si raccomanda allorché si deduca l'esistenza del giudicato,essendo onere in tal caso del ricorrente che ne invochi l'efficacia nelgiudizio pendente, a pena d'inammissibilità del motivo, riprodurre inquest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passatain giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci dellamotivazione (ex plurimis, Cass., Sez. II, 23/06/2017, n. 15737, Sez. 1, n.13662 del 2025, Rv. 674891-01). Nello stesso senso anche Sez. L, n.11943 del 2025, Rv. 675541-01, nella quale si precisa chel'interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno,va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenzae nella motivazione che la sorregge, valutazione quest’ultime che lamancata riproduzione del testo integrale della sentenza preclude. Non sitratta di un formalismo fine a sé stesso, ma di uno strumento chegarantisce chiarezza, completezza e funzionalità dell’atto introduttivo,evitando che la Corte sia costretta a supplire alle carenze del ricorrente,gravandola di attività ricostruttive incompatibili con la sua funzione. Ilprincipio, così interpretato, si configura come una regola di tecnicaprocessuale che favorisce la trasparenza e la correttezza delcontraddittorio, senza comprimere il diritto di accesso alla giustizia.3.3 Orbene, nel caso che ne occupa, va detto, con più diretto riguardo allasentenza del Tribunale di Taranto n. 1590 del 6.4.2017, oggetto divalutazione, che la stessa non si rende in ogni caso scrutinabile, dato che,non riproducendone il ricorso il contenuto se non per stralci, non risultapossibile stabilire il contenuto dell’accertamento compiuto dal predettoNumero registro generale 22731/2022Numero sezionale 2873/2026Numero di raccolta generale 20071/2026Data pubblicazione 16/06/2026Tribunale in relazione ai contributi relativi all’annualità del 2009 cosìdovendosi ritenere, sotto questo aspetto, il motivo manifestamente privodi autosufficienza e dunque inammissibile.3.4 Il motivo di ricorso è parimenti inammissibile anche nella parte in cuiprospetta il mancato esame del giudicato sub specie dell’omesso esame diun fatto decisivo. In disparte il rilievo secondo cui, proprio la ritenutainammissibilità del primo profilo di censura scaturente dalla rilevataimpossibilità di verificare l’effettiva ricorrenza di un giudicato produttivo dieffetti, almeno parzialmente preclusivi, della contestazione oggetto dellapresente controversia, preclude la possibilità di apprezzare la rilevanza disiffatto profilo di censura, deve nondimeno osservarsi come tale vizioprincipale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza odagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia (cfr. Cass. Sez. U., n. 8053del 2014, Rv. 629831-01) e non alla mancata valutazione dell’eccezione digiudicato.4. Il secondo motivo è fondato.4.1 Si deve osservare che, nelle more del giudizio, la Corte costituzionale,con la sentenza n.104 del 22/4/2022, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, conmodificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui nonprevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenzaforense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume diaffari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma delsistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale(INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale,delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodoanteriore alla sua entrata in vigore».4.2 Il legislatore, pur fissando legittimamente, con l’art.18, co.12, del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 98, convertito, con modificazioni, nella L. 15/7/2011, n. 111,un precetto normativo già desumibile dalla disposizione interpretatadell’art.2, co.26, della L. n.335 del 1995, «avrebbe dovuto comunquetener conto, in questa particolare fattispecie, di tale già insortoaffidamento in una diversa interpretazione; ciò, peraltro, in sintonia conun criterio destinato ad affermarsi nell’ordinamento previdenziale» (punto9.2. del Considerato in diritto)”.Numero registro generale 22731/2022Numero sezionale 2873/2026Numero di raccolta generale 20071/2026Data pubblicazione 16/06/20264.3 Per effetto della declaratoria d’illegittimità costituzionale, secondoquanto correttamente rilevato dalla ricorrente, la disciplina delle sanzionicessa di applicarsi al caso di specie, in cui si controverte su due annualità(il 2009 ed il 2010) antecedenti alla legge d’interpretazione autentica del2011 (in termini, Cass. n.17970/22).5. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiaratoinammissibile il primo; la sentenza impugnata va cassata in parte qua e,decidendosi nel merito la questione relativa all'applicabilità delle sanzionicivili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla èdovuto a titolo di sanzioni civili per gli anni 2009 e 2010.6. In considerazione del fatto che nel presente giudizio di legittimitàl'accoglimento del secondo motivo deriva dalla sopravvenuta parzialedeclaratoria di incostituzionalità della norma interpretativa, ricorronoidonee ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio dilegittimità e di quelle dei gradi di merito. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile ilprimo motivo, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, dichiara che la ricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civilirelative alla sua iscrizione alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010.Dichiara compensate le spese dell’intero processo.Dichiara l’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto. Roma, decisoall’adunanza camerale del 25 marzo 2026.La PresidenteGabriella Marchese
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