CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato dalla violenza sulle cose; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione impugnata; la Corte di merito ha chiarito (a pag. 2) le ragioni che impediscono la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d'altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente