CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato . unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Generale Dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Inps - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] d'Aloisio, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.323/2025depositata il 05/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 3680/2026Numero sezionale 599/2026Numero di raccolta generale 18133/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo (compensate con la parte controricorrente anche inconsiderazione della data di deposito del controricorso; nulla deveprovvedersi nei rapporti con l’Inps che non ha svolto effettiva attivitàdifensiva); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 05/06/2026Gabriella Marchese