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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34353/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza n. 4906, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 18.5.2022, e pubblicata il 25.5.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Ires 20 06 - Cartella di pagamento ex 36 bis Dpr 600/73 - Confisca di prevenzione - * Principio di diritto.

1. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi eseguita ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bisdel Dpr n. 633 del 1972, a seguito di avviso bonario, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] anche la cartella di pagamento n. 293 2012 0022035319.

In sintesi la cartella esattoriale originava dal fatto che, essendo incontestato il diritto della contribuente a portare in compensazione propri crediti fiscali, la società aveva ecceduto i limiti normativamente consentiti per centinaia di migliaia di Euro.

L’accertamento fiscale era stato originariamente eseguito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], poi fusa per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] con atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. La società impugnava l’atto riscossivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, proponendo censure procedimentali, ed anche contestando la fondatezza nel merito della pretesa tributaria.

Nel corso della procedura diveniva definitiva in data 7.3.2017 la integrale confisca delle quote sociali della contribuente, ai sensi della normativa antimafia.

La CTP reputava fondate le difese della società, ed accoglieva il suo ricorso.

3. L’Incaricato per l’esazione, Agenzia delle Entrate Riscossione, spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, riproponendo i propri argomenti.

La CTR riteneva che, in conseguenza dell’intervenuta confisca definitiva delle quote sociali, si fosse realizzata la confusione tra debitore e creditore ai sensi dell’art. 1253 cod. civ., ed in conseguenza dichiarava la cessazione della materia del contendere. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti d’impugnazione.

La società ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello (cfr. sent.

CTR, p.

II), in data 20.12.2022, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., a causa del difetto assoluto di motivazione della decisione della CTR, che peraltro ha deciso la cessazione della materia del contendere pronunciando extra petita, in assenza di ogni domanda di parte.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1253 cod. civ., anche in relazione all’art. 50 del D.Lgs. n. 159 del 2011, perché l’intervenuto provvedimento di confisca non ha importato la cessazione della materia del contendere, in quanto non si è realizzata la confusione dei patrimoni tra creditore e debitore, peraltro interessando la confisca il patrimonio del debitore titolare delle quote sociali e non la società, e perché l’Amministrazione finanziaria ha interesse alla pronuncia al fine di partecipare quale creditore alla liquidazione della società.

3. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, presentando elementi di connessione.

Risulta pacifico che nessuna parte aveva richiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere adottata dal giudice dell’appello.

Si tratta di una pronuncia adottata d’ufficio dalla CTR, la quale, con motivazione molto stringata, ha ritenuto che, in conseguenza dell’intervenuta confisca definitiva delle quote sociali, si fosse realizzata la confusione dei patrimoni del debitore e del creditore ai sensi dell’art. 1253 cod. civ.

Non ha perciò esaminato il merito delle difese proposte dalle parti, ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.

3.1. Occorre premettere che la cartella di pagamento è un atto riscossivo, ma non è un atto della procedura di esecuzione forzata, risultando ad esso preliminare (cfr., tra le ultime, Cass. sez.

V, 4.3.2024, n. 5637).

In questa sede, pertanto, non si dibatte della ammissibilità di una procedura di esecuzione forzata fondata sull’atto in contestazione.

3.2. Tanto premesso, questa Corte di legittimità ha chiarito che “ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per IRPEG e ILOR a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR)”, Cass. sez.

V, 22.7.2020, n. 15601, e non vi è traccia degli indicati accertamenti nella pronuncia del giudice del gravame.

3.3. Inoltre, si è recentemente osservato, prendendo le mosse dalla procedura fallimentare ed esprimendo principi estensibili, che “nel caso di contestazione sull’ano sul quantum della pretesa fiscale, l’ente impositore non può prescindere dalla precostituzione di un titolo idoneo dinanzi al giudice tributario per la successiva insinuazione al passivo concorsuale dinanzi al giudice fallimentare.

Analogamente, quindi, in caso di soggezione a sequestro di prevenzione del patrimonio del contribuente, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 57 ss. per l’accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all’adozione della misura di prevenzione (v.

Cass., Sez.

T., 25 settembre 2023, n. 27515 e le pronunce richiamate da Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356 cit.).

In questa prospettiva, la procedura di sequestro non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, per cui resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie l'accertamento delle obbligazioni concernente un periodo d’imposta tributaria sorte in epoca antecedente all’adozione della misura di prevenzione (v.

Cass., Sez.

T., 25 settembre 2023, n. 27515 cit. che richiama Cass., Sez.

V, 3 aprile 2006, n. 7791).

Da quanto esposto deriva che l'adozione di una misura di prevenzione non inibisce l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, per conseguenza, non esonera l'amministratore giudiziario della società prevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudice tributario per contestare l'ane/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione (così Cass., Sez.- T. 25 settembre 2023, n. 27515 cit. che richiama Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356; nello stesso, amplius, Cass., Sez.

T., 18 gennaio 2024, n. 1898; Cass. n. 30483 del 2024)”, Cass. 18.10.2025, n. 27811, meritando solo di essere ricordato che nel caso di specie la cartella di pagamento è stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, ed ha quindi natura di atto di accertamento, oltre che esattivo.

3.3.1. Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui: “Nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, adottata ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, la procedura di confisca non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, per cui resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione delle Corti tributarie l'accertamento delle obbligazioni fiscali sorte in epoca antecedente all’adozione della misura di prevenzione, e l’ente impositore è perciò legittimato ad agire al fine di conseguire un titolo idoneo dinanzi al giudice tributario, al fine di poterlo azionare mediante la successiva insinuazione al passivo innanzi al giudice della procedura concorsuale”.

4. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto negli indicati limiti di ragione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi espost

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza n. 4906, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 18.5.2022, e pubblicata il 25.5.2022; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa OGGETTO: Ires 20 06 - Cartella di pagamento ex 36 bis Dpr 600/73 - Confisca di prevenzione - * Principio di diritto. 1. L’Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi eseguita ai sensi dell’art. 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 54 bisdel Dpr n. 633 del 1972, a seguito di avviso bonario, notificava alla [OSCURATO:PERSONA] anche la cartella di pagamento n. 293 2012 0022035319. In sintesi la cartella esattoriale originava dal fatto che, essendo incontestato il diritto della contribuente a portare in compensazione propri crediti fiscali, la società aveva ecceduto i limiti normativamente consentiti per centinaia di migliaia di Euro. L’accertamento fiscale era stato originariamente eseguito nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], poi fusa per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] con atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La società impugnava l’atto riscossivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Catania, proponendo censure procedimentali, ed anche contestando la fondatezza nel merito della pretesa tributaria. Nel corso della procedura diveniva definitiva in data 7.3.2017 la integrale confisca delle quote sociali della contribuente, ai sensi della normativa antimafia. La CTP reputava fondate le difese della società, ed accoglieva il suo ricorso. 3. L’Incaricato per l’esazione, Agenzia delle Entrate Riscossione, spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, riproponendo i propri argomenti. La CTR riteneva che, in conseguenza dell’intervenuta confisca definitiva delle quote sociali, si fosse realizzata la confusione tra debitore e creditore ai sensi dell’art. 1253 cod. civ., ed in conseguenza dichiarava la cessazione della materia del contendere. 4.Avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due strumenti d’impugnazione. La società ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello (cfr. sent. CTR, p. II), in data 20.12.2022, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., a causa del difetto assoluto di motivazione della decisione della CTR, che peraltro ha deciso la cessazione della materia del contendere pronunciando extra petita, in assenza di ogni domanda di parte. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 1253 cod. civ., anche in relazione all’art. 50 del D.Lgs. n. 159 del 2011, perché l’intervenuto provvedimento di confisca non ha importato la cessazione della materia del contendere, in quanto non si è realizzata la confusione dei patrimoni tra creditore e debitore, peraltro interessando la confisca il patrimonio del debitore titolare delle quote sociali e non la società, e perché l’Amministrazione finanziaria ha interesse alla pronuncia al fine di partecipare quale creditore alla liquidazione della società. 3. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, presentando elementi di connessione. Risulta pacifico che nessuna parte aveva richiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere adottata dal giudice dell’appello. Si tratta di una pronuncia adottata d’ufficio dalla CTR, la quale, con motivazione molto stringata, ha ritenuto che, in conseguenza dell’intervenuta confisca definitiva delle quote sociali, si fosse realizzata la confusione dei patrimoni del debitore e del creditore ai sensi dell’art. 1253 cod. civ. Non ha perciò esaminato il merito delle difese proposte dalle parti, ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. 3.1. Occorre premettere che la cartella di pagamento è un atto riscossivo, ma non è un atto della procedura di esecuzione forzata, risultando ad esso preliminare (cfr., tra le ultime, Cass. sez. V, 4.3.2024, n. 5637). In questa sede, pertanto, non si dibatte della ammissibilità di una procedura di esecuzione forzata fondata sull’atto in contestazione. 3.2. Tanto premesso, questa Corte di legittimità ha chiarito che “ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per IRPEG e ILOR a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR)”, Cass. sez. V, 22.7.2020, n. 15601, e non vi è traccia degli indicati accertamenti nella pronuncia del giudice del gravame. 3.3. Inoltre, si è recentemente osservato, prendendo le mosse dalla procedura fallimentare ed esprimendo principi estensibili, che “nel caso di contestazione sull’ano sul quantum della pretesa fiscale, l’ente impositore non può prescindere dalla precostituzione di un titolo idoneo dinanzi al giudice tributario per la successiva insinuazione al passivo concorsuale dinanzi al giudice fallimentare. Analogamente, quindi, in caso di soggezione a sequestro di prevenzione del patrimonio del contribuente, la cognizione del giudice ordinario nel procedimento previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 57 ss. per l’accertamento e la soddisfazione in ambito concorsuale dei creditori anteriori non esclude la cognizione del giudice tributario sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto impositivo, i cui presupposti siano maturati in data anteriore all’adozione della misura di prevenzione (v. Cass., Sez. T., 25 settembre 2023, n. 27515 e le pronunce richiamate da Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356 cit.). In questa prospettiva, la procedura di sequestro non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, per cui resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione delle commissioni tributarie l'accertamento delle obbligazioni concernente un periodo d’imposta tributaria sorte in epoca antecedente all’adozione della misura di prevenzione (v. Cass., Sez. T., 25 settembre 2023, n. 27515 cit. che richiama Cass., Sez. V, 3 aprile 2006, n. 7791). Da quanto esposto deriva che l'adozione di una misura di prevenzione non inibisce l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, per conseguenza, non esonera l'amministratore giudiziario della società prevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudice tributario per contestare l'ane/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione (così Cass., Sez.- T. 25 settembre 2023, n. 27515 cit. che richiama Cass., Sez. 6/5, 3 febbraio 2022, n. 3356; nello stesso, amplius, Cass., Sez. T., 18 gennaio 2024, n. 1898; Cass. n. 30483 del 2024)”, Cass. 18.10.2025, n. 27811, meritando solo di essere ricordato che nel caso di specie la cartella di pagamento è stata emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, ed ha quindi natura di atto di accertamento, oltre che esattivo. 3.3.1. Può in proposito indicarsi il principio di diritto secondo cui: “Nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, adottata ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, la procedura di confisca non attrae nel suo ambito la definizione delle controversie in materia d'imposte, per cui resta devoluto in via esclusiva alla giurisdizione delle Corti tributarie l'accertamento delle obbligazioni fiscali sorte in epoca antecedente all’adozione della misura di prevenzione, e l’ente impositore è perciò legittimato ad agire al fine di conseguire un titolo idoneo dinanzi al giudice tributario, al fine di poterlo azionare mediante la successiva insinuazione al passivo innanzi al giudice della procedura concorsuale”. 4. Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato, e deve perciò essere accolto negli indicati limiti di ragione, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi espost
Sentenza Cassazione n. 34353/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris