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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 11017/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 1830-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1830/2021 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1497/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 2575/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Roma e chiedeva dichiararsi prescritto il credito portato dall’estratto di ruolo a lui stesso intestato, pari ad euro 8.929,56.

Si costituivano in giudizio INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto nel merito.

Con la sentenza n. 6126/2019 del 19/06/2019 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di interesse ad agire del ricorrente con l’impugnazione avverso l’estratto di ruolo.

2. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituivano nel giudizio di appello INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 1497/2020 depositata in data 08/07/2020, accoglieva parzialmente il gravame dichiarando l’interesse del ricorrente a impugnare l’estratto di ruolo e l’ammissibilità del ricorso originario; la Corte rigettava, tuttavia, nel merito l’impugnazione e condannava la parte appellante al pagamento delle spese nei confronti degli enti resistenti.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, il solo [OSCURATO:PERSONA].

Si sono costituite con controricorso INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame.

4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Considerato che:

1. Va premesso che sulla questione dell’interesse del ricorrente all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in ordine alla quale la sentenza impugnata si è pronunciata in senso affermativo ed espresso, è calato il giudicato in difetto di impugnazione da parte dell’INPS e della Agenzia delle Entrate – Riscossione.

2. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 602/1973; artt. 25, 26, 49 e 57; d.m. n. 321/1999, artt. 1 e 6: del d.l. 31/12/1996, n. 669, art. 5, comma 5; degli artt. 2697, 2700, 2712 e 2719 c.c., artt. 214, 215, 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

2. La difesa del ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma senza contestare l’interpretazione delle norme invocate lamenta, piuttosto, che la Corte di merito avrebbe errato a considerare validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione del credito erariale.

Sotto questo profilo il ricorso insiste circa la validità del disconoscimento effettuato dalla difesa del ricorrente in ordine alle relate di notifica degli atti interruttivi della prescrizione e richiama il disconoscimento effettuato nel verbale di udienza 27/02/2019 che viene riportato nel ricorso.

2.1. Orbene, la sentenza impugnata sul punto deve andare esente da censure perché proprio il disconoscimento invocato dalla parte ricorrente, per come riportato, è generico, onnicomprensivo e insufficiente a privare di efficacia le copie delle relate depositate in atti dall’ente della riscossione.

2.2. La sentenza si è attenuta ai principi costantemente affermati da questa Corte in materia: in tema di prova documentale ildisconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali dellerelate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso) (Cass. 20/06/2019,n. 16557 ).

Ed ancora: in tema dinotifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica dellarelata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art.2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 11/10/2017, n.23902).

3. Sempre con l’unico motivo di ricorso si deduce che la sentenza sarebbe caratterizzata da motivazione apparente e, sebbene senza invocare l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si denuncia nullità della sentenza.

Il motivo è, anche sotto questo profilo, infondato perché la motivazione della sentenza è logica, completa, esauriente.

La Corte di Appello individua il termine di prescrizione applicabile, la decorrenza di esso, gli atti interruttivi opposti dall’ente della riscossione verificandone validità ed efficacia.

La motivazione della sentenza si pone, così, ben oltre il minimo costituzionale necessario e sufficiente.

4. Sempre in ragione dell’unico motivo di ricorso, è dedotto un ulteriore profilo di critica alla sentenza impugnata, che avrebbe errato nel considerare gli atti prodotti in giudizio quale valida interruzione della prescrizione.

Orbene, tale profilo di critica è inammissibile perché mira a rimettere alla Corte un irriferibile rivalutazione del materiale istruttorio e documentale che la Corte territoriale ha già valutato come rappresentativo della interruzione della prescrizione.

4.1. Il motivo di ricorso non vale, in ultima analisi, nemmeno ad attingere la motivazione della Corte, atteso che la sentenza impugnata rileva come le contestazioni sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] circa l’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione siano state tardive oltre che generiche e, pertanto, come la questione non sia stata validamente devoluta al giudice di appello.

A fronte di questo rilievo, nell’atto di impugnazione non è specificato come, dove e quando la questione sia stata posta in primo grado e poi riproposta in appello.

5. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza tra la parte ricorrente e l’INPS e sono liquidate come in dispositivo.

Nulla in ordine alle spese tra la parte ricorrente e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che è stata convenuta in giudizio solo ai fini della litis denuntiatio.

P.Q.M rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’INPS che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1830-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.1830/2021 Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1497/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 2575/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Roma e chiedeva dichiararsi prescritto il credito portato dall’estratto di ruolo a lui stesso intestato, pari ad euro 8.929,56. Si costituivano in giudizio INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone comunque il rigetto nel merito. Con la sentenza n. 6126/2019 del 19/06/2019 il Tribunale di Roma dichiarava il difetto di interesse ad agire del ricorrente con l’impugnazione avverso l’estratto di ruolo. 2. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]; si costituivano nel giudizio di appello INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, con la sentenza n. 1497/2020 depositata in data 08/07/2020, accoglieva parzialmente il gravame dichiarando l’interesse del ricorrente a impugnare l’estratto di ruolo e l’ammissibilità del ricorso originario; la Corte rigettava, tuttavia, nel merito l’impugnazione e condannava la parte appellante al pagamento delle spese nei confronti degli enti resistenti. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con unico motivo, il solo [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituite con controricorso INPS e Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame. 4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Va premesso che sulla questione dell’interesse del ricorrente all’impugnazione dell’estratto di ruolo, in ordine alla quale la sentenza impugnata si è pronunciata in senso affermativo ed espresso, è calato il giudicato in difetto di impugnazione da parte dell’INPS e della Agenzia delle Entrate – Riscossione. 2. Con l’unico motivo di ricorso la parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 602/1973; artt. 25, 26, 49 e 57; d.m. n. 321/1999, artt. 1 e 6: del d.l. 31/12/1996, n. 669, art. 5, comma 5; degli artt. 2697, 2700, 2712 e 2719 c.c., artt. 214, 215, 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. 2. La difesa del ricorrente deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma senza contestare l’interpretazione delle norme invocate lamenta, piuttosto, che la Corte di merito avrebbe errato a considerare validi ed efficaci atti interruttivi della prescrizione del credito erariale. Sotto questo profilo il ricorso insiste circa la validità del disconoscimento effettuato dalla difesa del ricorrente in ordine alle relate di notifica degli atti interruttivi della prescrizione e richiama il disconoscimento effettuato nel verbale di udienza 27/02/2019 che viene riportato nel ricorso. 2.1. Orbene, la sentenza impugnata sul punto deve andare esente da censure perché proprio il disconoscimento invocato dalla parte ricorrente, per come riportato, è generico, onnicomprensivo e insufficiente a privare di efficacia le copie delle relate depositate in atti dall’ente della riscossione. 2.2. La sentenza si è attenuta ai principi costantemente affermati da questa Corte in materia: in tema di prova documentale ildisconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che il contribuente avesse disconosciuto in modo efficace la conformità delle copie agli originali, in quanto, con la memoria illustrativa, si era limitato a dedurre la mancata produzione degli originali dellerelate di notifica e la non conformità "a quanto espressamente richiesto" con il ricorso) (Cass. 20/06/2019,n. 16557 ). Ed ancora: in tema dinotifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica dellarelata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art.2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Cass. 11/10/2017, n.23902). 3. Sempre con l’unico motivo di ricorso si deduce che la sentenza sarebbe caratterizzata da motivazione apparente e, sebbene senza invocare l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si denuncia nullità della sentenza. Il motivo è, anche sotto questo profilo, infondato perché la motivazione della sentenza è logica, completa, esauriente. La Corte di Appello individua il termine di prescrizione applicabile, la decorrenza di esso, gli atti interruttivi opposti dall’ente della riscossione verificandone validità ed efficacia. La motivazione della sentenza si pone, così, ben oltre il minimo costituzionale necessario e sufficiente. 4. Sempre in ragione dell’unico motivo di ricorso, è dedotto un ulteriore profilo di critica alla sentenza impugnata, che avrebbe errato nel considerare gli atti prodotti in giudizio quale valida interruzione della prescrizione. Orbene, tale profilo di critica è inammissibile perché mira a rimettere alla Corte un irriferibile rivalutazione del materiale istruttorio e documentale che la Corte territoriale ha già valutato come rappresentativo della interruzione della prescrizione. 4.1. Il motivo di ricorso non vale, in ultima analisi, nemmeno ad attingere la motivazione della Corte, atteso che la sentenza impugnata rileva come le contestazioni sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] circa l’efficacia degli atti interruttivi della prescrizione siano state tardive oltre che generiche e, pertanto, come la questione non sia stata validamente devoluta al giudice di appello. A fronte di questo rilievo, nell’atto di impugnazione non è specificato come, dove e quando la questione sia stata posta in primo grado e poi riproposta in appello. 5. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza tra la parte ricorrente e l’INPS e sono liquidate come in dispositivo. Nulla in ordine alle spese tra la parte ricorrente e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che è stata convenuta in giudizio solo ai fini della litis denuntiatio. P.Q.M rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’INPS che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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