CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 15/04/2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di rapina aggravata e ricettazione e [OSCURATO:PERSONA] anche per resistenza a pubblico ufficiale. 1.1 Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto la sussistenza della contestata recidiva prendendo in considerazione esclusivamente i precedenti dell'imputato, senza motivare in ordine ai presupposti dell'istituto e valorizzando una condanna relativa ad una contravvenzione. 1.2 D difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello aveva concesso le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti riducendo la pena inflitta in primo grado, ma aveva apoditticamente affermato che l'aumento per la continuazione fosse congruo, senza pertanto ridurlo, quando era evidente che la misura della continuazione in primo grado era stata determinata dalla mancata concessione delle attenuanti generiche e della recidiva. 2. Propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la manifesta illogicità ed apparenza della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella pag.6 della sentenza impugnata, evidenziando i numerosi precedenti anche specifici dell'imputato per reati contro il patrimonio, indice di una accentuata pericolosità sociale; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.2 Quanto all'aumento previsto per la continuazione, si deve osservare che la concessione delle attenuanti generiche equivalenti sia già stata considerata dal giudice di appello con la riduzione della pena base dalla quale partire e che in tema di determinazione della pena è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata un contenuto aumento a titolo di continuazione (come nel caso in esame), l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Infatti, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01), come avvenuto nel caso in esame, in cui la Corte di appello ha evidenziato la gravità delle azioni delittuose commesse ed il precedente specifico del ricorrente 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore