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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 13176/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sost.

Proc. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e preso atto della rinuncia al ricorso del 29 gennaio 2024 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con due separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo entrambi violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio moti- vazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il difensore del Pinto ha proposto, inoltre, con un se- condo motivo vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca ex art. 240bis del danaro in sequestro.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 31 gennaio 2024 il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto poi pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso.

2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I proposti ricorsi sono inammissibili.

2. Ed invero, quanto a [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo.

3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità e di mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile.

Ed invero, a far tempo dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. nen.

Il secondo motivo di ricorso proposto dal Pinto in relazione alla confisca del danaro è manifestamente infondato in quanto il giudice del patteggiamento appare avere operato una corretta applicazione dell'art. 73, comma 7 bis, d.P.R. 309/90, norma secondo cui: «Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto».

La sentenza rende adeguatamente conto delle lucrose, ripetute ed assai con- sistenti cessioni di cocaina poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale tirava le fila di una consistente attività che gli è valsa entrate economiche importanti, legate ai quantitativi non banali ceduti ricorrentemente.

Il provvedimento di confisca del denaro contante sequestrato è limpidamente coerente con quanto emerso in atti e peraltro ben soppesato anche in occasione del provvedimento cautelare richia- mato nella sentenza con rinvio motivazionale corretto, rispetto ad un atto noto all'interessato.

La riferibilità della consistente somma contante alla moglie, attese le circo- stanze del fatto, viene inotivatamente ritenuta del tutto illogica.

Essendo anche il ricorso del Pinto inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro tremila e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così corretto dal Presidente in data 27 marzo 2025 Il C s gliere este ore Il Presidente enzo P And

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sost. Proc. gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi e preso atto della rinuncia al ricorso del 29 gennaio 2024 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, con due separati atti a firma dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo entrambi violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio moti- vazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il difensore del Pinto ha proposto, inoltre, con un se- condo motivo vizio motivazionale in relazione alla disposta confisca ex art. 240bis del danaro in sequestro. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 31 gennaio 2024 il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto poi pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I proposti ricorsi sono inammissibili. 2. Ed invero, quanto a [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell'intervenuta formale rinuncia all'impugnazione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. Non essendo specificati i motivi della rinuncia e pertanto non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza 13.6.2000 n. 186), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. nella misura indicata in dispositivo. 3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, in punto di responsabilità e di mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile. Ed invero, a far tempo dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. nen. Il secondo motivo di ricorso proposto dal Pinto in relazione alla confisca del danaro è manifestamente infondato in quanto il giudice del patteggiamento appare avere operato una corretta applicazione dell'art. 73, comma 7 bis, d.P.R. 309/90, norma secondo cui: «Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto». La sentenza rende adeguatamente conto delle lucrose, ripetute ed assai con- sistenti cessioni di cocaina poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale tirava le fila di una consistente attività che gli è valsa entrate economiche importanti, legate ai quantitativi non banali ceduti ricorrentemente. Il provvedimento di confisca del denaro contante sequestrato è limpidamente coerente con quanto emerso in atti e peraltro ben soppesato anche in occasione del provvedimento cautelare richia- mato nella sentenza con rinvio motivazionale corretto, rispetto ad un atto noto all'interessato. La riferibilità della consistente somma contante alla moglie, attese le circo- stanze del fatto, viene inotivatamente ritenuta del tutto illogica. Essendo anche il ricorso del Pinto inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro tremila e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così corretto dal Presidente in data 27 marzo 2025 Il C s gliere este ore Il Presidente enzo P And
Sentenza Cassazione n. 13176/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris