Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:521
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0352_RES
Causa C‑352/22
A.
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 giugno 2024
«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro – Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un altro Stato membro – Domanda di estradizione dello Stato terzo di origine di tale rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza – Effetto della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura di estradizione di cui trattasi – Articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Protezione di detto rifugiato contro l’estradizione così richiesta»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95 – Protezione dal respingimento – Portata – Cittadino di paese terzo al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro – Domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine rivolta allo Stato membro di residenza – Condizioni di autorizzazione dell’estradizione – Scambio di informazioni tra lo Stato membro richiesto e l’autorità dello Stato membro che ha riconosciuto lo status di rifugiato – Revoca di detto status da parte di tale autorità
[Art. 4, § 3, comma 1, TUE; art. 78, § 2, a), TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 4, 18, 19, § 2, e 51, § 1; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, considerando 12 e 21 e artt. 2, b), d) ed e), 11-14, 21, § 1, e 36, e 2013/32, artt. 1, 9, 44, 45 e 49]
(v. punti 39-45, 49, 51-55, 58, 61-72 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dall’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la portata del principio di non respingimento nel contesto di una domanda di estradizione proveniente dal paese terzo di origine di un rifugiato presso il suo Stato membro di residenza, in una situazione in cui tale status gli è stato riconosciuto in un altro Stato membro.
Nel 2010, le autorità italiane hanno riconosciuto ad A. un cittadino turco di origine curda, lo status di rifugiato, valido fino al 2030, in quanto correva un rischio di persecuzione politica da parte delle autorità turche in ragione del suo sostegno al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Dal mese di luglio del 2019, A. risiede in [OSCURATO:PERSONA].
Sulla base di un mandato d’arresto emesso nel mese di giugno 2020 da un giudice turco, A. è stato segnalato all’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) per essere arrestato ed estradato in Turchia ai fini di un procedimento penale per omicidio volontario. Arrestato in [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2020, A. è stato sottoposto prima a detenzione provvisoria, poi a custodia formale ai fini dell’estradizione fino al 14 aprile 2022.
Con ordinanza adottata nel novembre 2021, l’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, ha dichiarato ammissibile l’estradizione di A. verso la Turchia, non ritenendosi vincolato, in particolare, dalla decisione di riconoscimento dello status di rifugiato adottata dalle autorità italiane. A seguito di un ricorso costituzionale proposto da A., tale ordinanza è stata tuttavia annullata dal Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, [OSCURATO:PERSONA]), secondo il quale il giudice del rinvio aveva omesso di sottoporre tale questione alla Corte in via pregiudiziale.
In tale contesto, rinviatagli la causa, il giudice del rinvio, nuovamente investito della domanda di estradizione di A., ha deciso di chiedere alla Corte se la decisione di riconoscimento dello status di rifugiato adottata da uno Stato membro abbia, in forza del diritto dell’Unione, un effetto vincolante nell’ambito di una procedura di estradizione condotta in un altro Stato membro.
Giudizio della Corte
Con la sua sentenza la Corte constata, anzitutto, che, siccome la decisione di uno Stato membro di accogliere la domanda di estradizione emessa dallo Stato di origine nei confronti di un cittadino di paese terzo al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato in un altro Stato membro avrebbe l’effetto di privare tale cittadino dei diritti e dei benefici previsti dalla direttiva 2011/95 (
1
), si deve ritenere che la procedura di estradizione condotta nel primo Stato membro attui il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Pertanto, l’autorità competente dello Stato membro richiesto non può autorizzare l’estradizione del cittadino di paese terzo al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato da un altro Stato membro verso tale paese terzo, qualora la sua estradizione violi il principio di non respingimento, sancito all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta (
2
).
A tal riguardo, la Corte sottolinea, da un lato, che, fintantoché la persona reclamata soddisfa le condizioni per possedere la qualità di rifugiato, l’articolo 18 della Carta osta alla sua estradizione verso il paese terzo da cui è fuggita e nel quale rischia di essere perseguitata. Dall’altro lato, quando la persona reclamata deduce un rischio serio di trattamenti inumani o degradanti in caso di estradizione, lo Stato membro richiesto deve verificare, prima di procedere alla sua eventuale estradizione, che quest’ultima non pregiudicherà i diritti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.
Orbene, al fine di valutare il rischio di violazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 nonché dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, la circostanza che un altro Stato membro abbia riconosciuto alla persona reclamata lo status di rifugiato costituisce un elemento particolarmente serio di cui l’autorità competente dello Stato membro richiesto deve tener conto, cosicché una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato, sempreché detto status non sia stato revocato dallo Stato membro che lo ha riconosciuto, deve indurre tale autorità a rifiutare l’estradizione, in applicazione di tali disposizioni. Infatti, il sistema europeo comune di asilo è fondato sul principio della fiducia reciproca, in virtù del quale si deve presumere, salvo circostanze eccezionali, che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, della Convenzione di Ginevra (
3
) e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (
4
).
Inoltre, le disposizioni delle direttive 2011/95 e 2013/32 (
5
) relative alla revoca dello status di rifugiato e alla procedura da esse prevista sarebbero eluse se lo Stato membro richiesto potesse estradare un cittadino di paese terzo, al quale un altro Stato membro ha riconosciuto lo status di rifugiato, verso il suo paese d’origine, poiché una tale estradizione equivarrebbe, di fatto, a porre fine a detto status e a privare l’interessato del godimento effettivo della protezione offertagli dall’articolo 18 della Carta, dei diritti e dei benefici previsti, per quanto riguarda il contenuto della protezione internazionale, dal capo VII della direttiva 2011/95, nonché delle garanzie procedurali enunciate all’articolo 45 della direttiva 2013/32.
Pertanto, sulla base del principio di leale cooperazione (
6
), l’autorità competente in materia di estradizione dello Stato membro richiesto deve avviare, quanto prima, uno scambio di informazioni con l’autorità dell’altro Stato membro che ha riconosciuto alla persona reclamata lo status di rifugiato. A tale titolo, essa è tenuta ad informare quest’ultima autorità della domanda di estradizione riguardante tale persona, a trasmetterle il suo parere su tale domanda e a chiedere a propria volta la trasmissione, entro un termine ragionevole, sia delle informazioni in suo possesso che hanno portato al riconoscimento di detto status, sia della sua decisione se occorra o meno revocare lo status di rifugiato all’interessato.
Da un lato, tale scambio di informazioni è inteso a mettere l’autorità competente in materia di estradizione dello Stato membro richiesto in condizione di procedere in modo pienamente informato alle verifiche ad essa incombenti in forza dell’articolo 18 e dell’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.
Dall’altro lato, lo scambio di informazioni consente all’autorità competente dell’altro Stato membro di revocare, se del caso, lo status di rifugiato sulla base dell’articolo 14 della direttiva 2011/95, nel pieno rispetto delle garanzie enunciate all’articolo 45 della direttiva 2013/32.
Alla luce di quanto precede, la Corte afferma che solo nell’ipotesi in cui l’autorità competente dello Stato membro che ha riconosciuto alla persona reclamata lo status di rifugiato decida di revocare tale status sulla base dell’articolo 14 della direttiva 2011/95 e purché l’autorità competente in materia di estradizione dello Stato membro richiesto giunga alla conclusione che tale persona non ha o non ha più la qualità di rifugiato e che non sussiste alcun serio rischio che, in caso di sua estradizione verso lo Stato terzo richiedente, detta persona sia ivi sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto dell’Unione non osterebbe a una estradizione.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95, in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, qualora un cittadino di paese terzo al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese d’origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’estradizione.
(
1
) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (
GU 2011, L 337, pag. 9
).
(
2
) L’articolo 18 della Carta sancisce il diritto d’asilo, l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta prevede il principio di «non-refoulement» (non respingimento).
(
3
) Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
(
4
) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
(
5
) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (
GU 2013, L 180, pag. 60
).
(
6
) La Corte precisa che tale principio, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, in forza del quale l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati, trova espressione concreta nell’articolo 36 della direttiva 2011/95 nonché nell’articolo 49 della direttiva 2013/32.