CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45525/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. DOLCE Costanza ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che la aveva riconosciuta colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'avere provocato un incidente stradale e l'aveva condannata alla pena di mesi sei di arresto e di euro 1.500 di ammenda. 2. La ricorrente lamenta violazione di legge e nullità degli atti del giudizio per omessa notifica della citazione in primo grado al domicilio eletto, che corrispon- deva poi al luogo di residenza in [OSCURATO:PERSONA] della Verdura 4, Palermo. Assumeva infatti che l'ufficiale giudiziario aveva errato nel ritenerla sconosciuta presso il luogo di domicilio e il giudice di avere disposto la notifica ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. per insufficienza ed inidoneità del domicilio laddove il domicilio costituiva altresì il luogo di residenza che avrebbe giustificato tutt'altro procedimento notificatorio e che nello stesso indirizzo, in occasione della notifica della citazione in appello, era stato rinvenuto il fratello della ricorente, che risul- tava abitare allo stesso indirizzo. Preliminarmente va riconosciuta la estinzione del reato per prescrizione maturata in data 13.2.2021 ai sensi degli art.157 e 161 cod.proc.pen., laddove le doglian- ze prospettate non si presentano inammissibili, soprattutto con riferimento alla rinnovazione della notifica eseguita ai sensi dell'art.161 comma 4 cod.proc.pen. in presenza di dichiarazione di domicilio insufficiente e inidonea, laddove al sud- detto domicilio dichiarato risultava altresì la residenza anagrafica dell'imputata e del fratello, mentre le notizie acquisite in loco dall'ufficiale giudiziario avrebbero dovuto essere coordinate con la obiettività del dato anagrafico. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata per es- sere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per.pre- scrizione. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il