CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6234-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 106, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] D’URSO, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1097/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 02/07/2019;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 4.3.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rilascio di una porzione di terreno occupata dal convenuto. Quest’ultimo si costituiva, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’acquisto della proprietà dell’areacontroversia a titolo di usucapione. Con sentenza n. 596/2015 il Tribunale accoglieva la domanda principale. Interponeva appello avverso detta decisione il Razzetti e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, n. 1097/2019, accoglieva il gravame solo in relazione al governo delle spese del doppio grado di giudizio, compensandole per intero tra le parti. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. cod. proc. civ., la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso si articolanei seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, 1158 e 2697 c.c. e travisamento dei fatti ed atti di causa, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente accertato la proprietà della res in capo al rivendicante a titolo di usucapione, senza considerare che lo stesso aveva dedotto di averla acquistata in forza di disposizioni a titolo gratuito; ed inoltre, ritenuto conseguita la prova del possesso pacifico ultraventennale in capo al Fioravanti, anche se quest’ultimo non aveva mai chiesto l’unione del proprio possesso a quello del suo dante causa; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze dell’istruttoria svolta in corso di causa; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 c.p.c., 588, 1146 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione su documenti prodotti per la prima volta in grado di appello. La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisè del seguente tenore: “INAMMISSIBILITA’, o comunque [OSCURATO:PERSONA] del ricorso, avverso statuizione di accoglimento della domanda di rivendicazione e rilascio di un terreno, e di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione dello stesso. Primo motivo: il ricorrente lamenta che il giudice di merito abbia accertato la proprietà della res in capo al rivendicante a titolo di usucapione, mentre lo stesso aveva dedotto di averla acquistata in forza di disposizioni a titolo gratuito. Lamenta inoltre che la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto conseguita la prova del possesso pacifico ultraventennale in capo al Fioravanti, anche se quest’ultimo non aveva mai chiesto l’unione del proprio possesso a quello del suo dante causa.Quanto alla prima parte, la censura è inammissibile, o comunque manifestamente infondata, alla luce della natura autodeterminata del diritto di proprietà, dalla quale discende, da un lato, che esso sia individuato in base alla sola indicazione del suo contenuto e del bene che ne costituisce l’oggetto, e, dall’altro lato, che nelle azioni a sua difesa, la deduzione del fatto, o atto, costitutivo rileva non ai fini della individuazione del diritto, ma solo ai fini della sua prova (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 22591 del 16/10/2020, Rv. 659370). In altri termini, “La causa petendi delle azioni a difesa dellaproprietà o della comproprietà, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, è lo stesso diritto vantato dall'attore e non il titolo che ne costituisce la fonte; sicché, la specificazione del modo di acquisto del diritto reale a difesa del quale si agisce non comporta, in quanto rivolta a determinare più compiutamente la causa petendi, mutamento della domanda e della situazione giuridica con essa fatta valere e non dà luogo in appello alla proposizione di una domanda nuova, preclusa dall'art. 345 c.p.c.” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 5894 del 20/04/2001 , Rv.546134). Da tali principi deriva che la Corte distrettuale non è incorsa in ultrapetizione, nel ritenere conseguita la prova della proprietà della cosa rivendicata in capo all’originario attore per usucapione, pur in difetto di una specifica richiesta dell’interessato in tal senso. Quanto alla seconda parte, invece, la censura è inammissibile, o comunque manifestamente infondata, perché lo stesso ricorrente da atto che il Fioravanti è divenuto erede del suo dante causa giusta l’accertamento della paternità derivante dalla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 109/2007 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. pag. 13 del ricorso). Poiché la domanda di rivendicazione è stata proposta con atto di citazione del 4.3.2010 (cfr. pag. 1 del ricorso), introduttivo del giudizio di prime cure, è evidente che, a quella data, l’attore Fioravanti era erede, e dunque, in quanto tale, aveva titolo di continuare automaticamente l’esercizio del possesso del suo dante causa, alla luce della disposizione di cui all’art. 1146, primo comma, c.c. (cfr. pag. 13 del ricorso). Secondo motivo: inammissibile, o comunque manifestamente infondato, perché attinge la valutazione delle risultanze istruttorie condotta dal giudice di merito ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’usucapione e non tiene conto che detta valutazione e “… la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Il giudice di merito ha valorizzato, ai fini della decisione, la deposizione resa dal Razzetti, nel marzo 1996, in altro giudizio, con la quale lo stesso aveva riconosciuto di aver coltivato il terreno di cui è causa in forza di titolo conferitogli proprio dal Fioravanti (cfr. pag. 10 della sentenza). Terzo motivo: ilricorrente lamenta la tardiva produzione, in appello, di due sentenze, rispettivamente di accertamento e disconoscimento di paternità, emesse nel 2004 e nel 2007, e sostiene che esse avrebbero dovuto essere allegate in atti di primo grado. La censura è inammissibile perché non contiene l’indicazione del preciso momento processuale in cui detti documenti sarebbero stati introdotti in secondo grado (sul punto, nulla dice la sentenza impugnata) e non da atto che l’odierno ricorrente aveva tempestivamente contestato l’allegazione di detti documenti”. [OSCURATO:PERSONA] condivide il contenuto della proposta ex art. 380 - bis c.p.c. La memoria della parte ricorrente non offre argomenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere aggiungere che i motivi sono comunque inammissibili per come sono stati formulati, presentando ciascuno di essi la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei (ai sensi dei n. 3, n. 4 e n. 5 dell’art. 360 c.p.c.) e risultando, pertanto, privi della necessaria specificità (cfr., da ultimo, Cass.Sez. 1 , Ordinanza n.26874 del 23/10/2018 , Rv. 651324 ). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bisc.p.c.–il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamentodi una somma ‒ nei limiti di legge ‒ in favore della cassa delle ammende. 6. –Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – a i sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib