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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 1989

Cassazione n. 08525/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza impugnata.

In essa, invero, si evidenzia che: - militano contro la tenuità del fatto, da un lato, la biografia penale dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali anche gravi (stupefacenti, armi, omicidio), tra cui uno per evasione, della stessa indole rispetto alla violazione della misura di prevenzione, dall'altro, l'oggettiva rilevanza della violazione, posto che l'imputato, obbligato a risiedere in Catanzaro, era stato sorpreso a bordo della sua vettura nel territorio del Comune di Squillace, lontano circa venticinque chilometri dal capoluogo, distanza assai significativa, sì da risultare integrata una grave violazione del divieto imposto; - né può rilevare, sotto tale aspetto, il contegno collaborativo del giudicabile, che ha ammesso ciò che non poteva negare e ha già fruito, per tale motivo, della concessione di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, malgrado l'allarmante biografia penale.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catanzaro nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che: - militano contro la tenuità del fatto, da un lato, la biografia penale dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali anche gravi (stupefacenti, armi, omicidio), tra cui uno per evasione, della stessa indole rispetto alla violazione della misura di prevenzione, dall'altro, l'oggettiva rilevanza della violazione, posto che l'imputato, obbligato a risiedere in Catanzaro, era stato sorpreso a bordo della sua vettura nel territorio del Comune di Squillace, lontano circa venticinque chilometri dal capoluogo, distanza assai significativa, sì da risultare integrata una grave violazione del divieto imposto; - né può rilevare, sotto tale aspetto, il contegno collaborativo del giudicabile, che ha ammesso ciò che non poteva negare e ha già fruito, per tale motivo, della concessione di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, malgrado l'allarmante biografia penale. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026
Sentenza Cassazione n. 08525/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris