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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21584/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. 2.

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che il termine necessario alla prescrizione non è ancora decorso (il reato di cui all'art. 455 cod. pen. veniva contestato in relazione all'art. 453 cod. pen., ragion per cui, posta la pena massima di anni otto di reclusione, cui si aggiungono anni due di reclusione ex art. 161 cod. pen., il termine di prescrizione ultimo il 21.05.2024).

3. Rilevato, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione e inosservanza delle norme processuali in ordine alla non sussistenza di elementi probatori idonei all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; in sintesi, esso si rivolve in una richiesta di rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in mancanza della deduzione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha adeguatamente ricostruito la responsabilità dell'imputato sulla base della piattaforma probatoria (v. pag. 3 della sentenza).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di cui all'art. 455 cod. pen. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che il termine necessario alla prescrizione non è ancora decorso (il reato di cui all'art. 455 cod. pen. veniva contestato in relazione all'art. 453 cod. pen., ragion per cui, posta la pena massima di anni otto di reclusione, cui si aggiungono anni due di reclusione ex art. 161 cod. pen., il termine di prescrizione ultimo il 21.05.2024). 3. Rilevato, altresì, che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione e inosservanza delle norme processuali in ordine alla non sussistenza di elementi probatori idonei all'affermazione di responsabilità, è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; in sintesi, esso si rivolve in una richiesta di rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità in mancanza della deduzione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha adeguatamente ricostruito la responsabilità dell'imputato sulla base della piattaforma probatoria (v. pag. 3 della sentenza). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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