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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22387/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi da 1 a 6, cod. pen.

Secondo l'imputazione provvisoria il Ciliberti farebbe parte, con il ruolo di promotore ed organizzatore, operando nella gestione degli affari come luogotenente del suocero [OSCURATO:PERSONA], capo del gruppo Presta, dell'associazione criminale di 'ndrangheta operante nei territori di Cosenza e dei Comuni vicini, costituita da una confederazioni di gruppi riconducibili al vertice rappresentato da [OSCURATO:PERSONA].

2. Propongono ricorso per cassazione i difensore di. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv' . [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione della consistenza del quadro indiziario relativo sia alla sussistenza della compagine associativa che alla presunta partecipazione del ricorrente.

Il motivo tende ad evidenziare, da un lato, la completa sovrapponibilità delle argomentazioni del Tribunale del riesame rispetto a quelle dell'ordinanza genetica e, dall'altro, la presenza delle medesime carenze motivazionali, ricollegabili all'omesso specifico esame delle censure formulate con l'impugnazione cautelare.

In particolare, si deduce che: -dei sette collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state considerate nell'ambito del compendio indiziario, solo uno ha fatto il nome del Presta, senza, tuttavia, menzionare l'esistenza di alcun gruppo; -nessuno dei collaboratori di giustizia ha, invece, menzionato il ricorrente. - l'esistenza del gruppo Presta è stata riferita esclusivamente dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata oggetto di specifiche censure formulate in sede di riesame, non esaminate dal Tribunale, avuto riguardo: a) alla condizione di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] in regime di 41-bis sin dal 2012; b) al contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nei confronti del ricorrente in cui è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato di favoreggiamento del Presta ed è stata esclusa l'aggravante della finalità agevolatrice del gruppo a questo facente capo proprio in ragione della mancanza di prove dell'esistenza della consorteria mafiosa successivamente all'anno 2002 (la condotta contestata in detto procedimento risulta invece commessa nel marzo 2012). c) all'astio del collaboratore nei confronti del ricorrente come emerge dalla conversazione intercettata il 25 marzo 2017. -In ogni caso le dichiarazioni rese dal Presta riferiscono solo di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in relazione alla quale pende a carico del ricorrente altro procedimento (denominato Valle dell'Esaro) relativo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale Ciliberti è stato tratto in arresto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sottoposto a misura custodiale. 2.2 Strettamente correlato a tale ultima prospettazione è il secondo motivo di ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di violazione di legge, in particolare degli artt. 297, comma 3 e 649 cod. proc. pen., e di motivazione in relazione alla omessa dichiarazione della inefficacia sopravvenuta della misura cautelare.

Al riguardo, rileva il ricorrente che i fatti contestati nei due procedimenti sono i medesimi e in essi vengono utilizzati gli stessi atti di indagine.

Nel primo procedimento, infatti, è stata contestata l'aggravante della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso.

Inoltre, il numero di registro generale del presente procedimento è più antico di quello relativo al narcotraffico.

Infine, quanto al requisito dell'anteriorità, si deduce che la prima ordinanza cautelare è del febbraio del 2020; quanto alla seconda misura, nonostante la contestazione in forma aperta della partecipazione al sodalizio mafioso, in realtà può ritenersi che lo stesso ha ormai rescisso il legame con il sodalizio, con conseguente cessazione della permanenza in data antecedente l'emissione della prima ordinanza, atteso che è detenuto sin dall'Il febbraio 2020 e che dagli atti di indagine risulta che le azioni ascritte al ricorrente sono avvenute nel ristretto arco temporale tra il 2017 e il 2018. 2.3 Tali ultime ragioni vengono, infine, poste a fondamento del terzo motivo di ricorso con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo di ricorso è interamente versato in fatto e di carattere confutativo.

Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2.2 Ciò premesso; l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, rispetto alla quale il ricorrente oppone una diversa ricostruzione fattuale senza, tuttavia, dedurre specifici vizi censurabili in sede di legittimità, ha ricostruito, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, l'esistenza di una federazione dei gruppi di 'ndrangheta operanti nel territorio cosentino, denominata "Sistema", connotato da una cassa comune (c.d.

"bacinella"), in cui confluivano i proventi di tutte le attività illecite svolte dai gruppi aderenti alla federazione (proventi che venivano divisi tra i gruppi e destinati a pagare i sodali, mantenere i detenuti o per le spese legali) e da una divisione di ruoli.

A differenza di quanto argomentato dal ricorrente, la sussistenza del gruppo Presta è stata desunta non solo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle propalazioni di altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità non è oggetto di censure da parte del ricorrente.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state, inoltre, oggetto di adeguato scrutinio da parte del Tribunale che, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte in tema di chiamata in correità (cfr. Sez.

U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; Sez.

U., n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598), ha ritenuto l'attendibilità del Presta, considerando non rilevante il solo dissenso da questo manifestato rispetto alla decisione di [OSCURATO:PERSONA] di attribuire al ricorrente un ruolo rilevante all'interno del gruppo ed individuando, come si dirà di seguito, puntuali riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Innanzitutto, l'ordinanza impugnata argomenta in termini non illogici né contraddittori in ordine alla sopravvivenza del gruppo anche a seguito della detenzione di [OSCURATO:PERSONA] considerando che, dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] risulta che, in occasione di una riunione, convocata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] tramite il ricorrente, il primo designò quale suo successore [OSCURATO:PERSONA] (fratello del dichiarante) in caso fosse stato arrestato.

Quanto al ruolo del ricorrente nel sodalizio, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune dai denunciati vizi, ha considerato, da un lato, le precise dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Presta, che ha descritto il ricorrente come il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], da questo designato come suo "alter ego" ed operativo nell'organizzazione delle principali attività di interesse del gruppo criminale nel campo dello spaccio e delle estorsioni, e dall'altro, i riscontri emersi sia dalle intercettazioni che dall'annotazione di polizia giudiziaria relativa al controllo di Polizia giudiziaria predisposto in occasione dell'incontro tra Presta e [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che il ricorrente non formula specifiche censure in merito ai riscontri valorizzati dal Tribunale, l'ordinanza impugnata (pp. 16-17) ha considerato le risultanze delle intercettazioni ambientali nella macchina in uso all'indagato e al sodale [OSCURATO:PERSONA], in cui talvolta è stato intercettato anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che il Ciliberti a) interveniva nella raccolta di denaro per sostenere le spese legali e per il pagamento degli stipendi degli affiliati; b) si rapportava con i fratelli Presta nell'organizzazione degli affari illeciti (l'ordinanza riporta una conversazione relativa al recupero di crediti derivanti dallo spaccio di droga, altra relativa ad una riunione cui partecipò anche l'indagato in cui si discuteva di questione economiche ed altra relativa ad un soggetto che intendeva avviare un'attività economica in relazione alla quale occorreva verificare dal ricorrente se c'era il relativo "nulla osta").

E' stato, inoltre, valorizzato quanto emerso dal controllo di [OSCURATO:PERSONA] predisposto in occasione di un incontro tra Presta e [OSCURATO:PERSONA], che, riferisce l'ordinanza impugnata, fungeva da tramite con esponenti del clan Trimboli-Barbaro per contrattare l'acquisto di una partita di cocaina.

Risulta, infatti, che in tale circostanza il ricorrente è stato fermato a bordo di un'auto in compagnia di Presta ed è stato trovato in possesso di un foglio manoscritto con cifre e nomi, oltre che di denaro (1000 euro) e di un assegno del valore di 1000 euro.

Tali risultanze sono state considerate dall'ordinanza impugnata quale ulteriore conferma del ruolo di spicco svolto dal ricorrente, in quanto in grado di negoziare l'acquisto di droga con esponenti di altre consorterie mafiose del territorio.

Così facendo, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, qui ribadito, che ritiene configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di "alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo (Sez. 5, n. 35277 del 16/06/2017, Panebianco, Rv. 270654).3.

Il secondo motivo di ricorso non è deducibile in questa Sede.

Va, infatti, ribadito che nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti - circostanza, questa, non dedotta dal ricorrente - in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare cosicché la relativa questione deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351).

4. Il terzo motivo è generico ed aspecifico.

Va, innanzitutto, premesso che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780).

A tal fine, il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti ha una valenza neutra e, ove non accompagnato da ulteriori elementi circostanziali, è, pertanto, inidoneo a rivelare un allontanamento dal sodalizio e ad elidere la presunzione di pericolosità (si veda, in tal senso, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004).

L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha ritenuto che il tempo trascorso in carcere e la circostanza che il Ciliberti sia sottoposto a misura cautelare anche in altro procedimento, in mancanza di ulteriori elementi allegati dal ricorrente, non costituiscono indici significativi della rescissione del vincolo associativo.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi da 1 a 6, cod. pen. Secondo l'imputazione provvisoria il Ciliberti farebbe parte, con il ruolo di promotore ed organizzatore, operando nella gestione degli affari come luogotenente del suocero [OSCURATO:PERSONA], capo del gruppo Presta, dell'associazione criminale di 'ndrangheta operante nei territori di Cosenza e dei Comuni vicini, costituita da una confederazioni di gruppi riconducibili al vertice rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensore di. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv' . [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione della consistenza del quadro indiziario relativo sia alla sussistenza della compagine associativa che alla presunta partecipazione del ricorrente. Il motivo tende ad evidenziare, da un lato, la completa sovrapponibilità delle argomentazioni del Tribunale del riesame rispetto a quelle dell'ordinanza genetica e, dall'altro, la presenza delle medesime carenze motivazionali, ricollegabili all'omesso specifico esame delle censure formulate con l'impugnazione cautelare. In particolare, si deduce che: -dei sette collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state considerate nell'ambito del compendio indiziario, solo uno ha fatto il nome del Presta, senza, tuttavia, menzionare l'esistenza di alcun gruppo; -nessuno dei collaboratori di giustizia ha, invece, menzionato il ricorrente. - l'esistenza del gruppo Presta è stata riferita esclusivamente dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità è stata oggetto di specifiche censure formulate in sede di riesame, non esaminate dal Tribunale, avuto riguardo: a) alla condizione di detenzione di [OSCURATO:PERSONA] in regime di 41-bis sin dal 2012; b) al contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nei confronti del ricorrente in cui è stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione del reato di favoreggiamento del Presta ed è stata esclusa l'aggravante della finalità agevolatrice del gruppo a questo facente capo proprio in ragione della mancanza di prove dell'esistenza della consorteria mafiosa successivamente all'anno 2002 (la condotta contestata in detto procedimento risulta invece commessa nel marzo 2012). c) all'astio del collaboratore nei confronti del ricorrente come emerge dalla conversazione intercettata il 25 marzo 2017. -In ogni caso le dichiarazioni rese dal Presta riferiscono solo di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in relazione alla quale pende a carico del ricorrente altro procedimento (denominato Valle dell'Esaro) relativo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per il quale Ciliberti è stato tratto in arresto 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sottoposto a misura custodiale. 2.2 Strettamente correlato a tale ultima prospettazione è il secondo motivo di ricorso con cui si deducono vizi cumulativi di violazione di legge, in particolare degli artt. 297, comma 3 e 649 cod. proc. pen., e di motivazione in relazione alla omessa dichiarazione della inefficacia sopravvenuta della misura cautelare. Al riguardo, rileva il ricorrente che i fatti contestati nei due procedimenti sono i medesimi e in essi vengono utilizzati gli stessi atti di indagine. Nel primo procedimento, infatti, è stata contestata l'aggravante della finalità agevolatrice del sodalizio mafioso. Inoltre, il numero di registro generale del presente procedimento è più antico di quello relativo al narcotraffico. Infine, quanto al requisito dell'anteriorità, si deduce che la prima ordinanza cautelare è del febbraio del 2020; quanto alla seconda misura, nonostante la contestazione in forma aperta della partecipazione al sodalizio mafioso, in realtà può ritenersi che lo stesso ha ormai rescisso il legame con il sodalizio, con conseguente cessazione della permanenza in data antecedente l'emissione della prima ordinanza, atteso che è detenuto sin dall'Il febbraio 2020 e che dagli atti di indagine risulta che le azioni ascritte al ricorrente sono avvenute nel ristretto arco temporale tra il 2017 e il 2018. 2.3 Tali ultime ragioni vengono, infine, poste a fondamento del terzo motivo di ricorso con cui si deducono i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo di ricorso è interamente versato in fatto e di carattere confutativo. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 2.2 Ciò premesso; l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, rispetto alla quale il ricorrente oppone una diversa ricostruzione fattuale senza, tuttavia, dedurre specifici vizi censurabili in sede di legittimità, ha ricostruito, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, l'esistenza di una federazione dei gruppi di 'ndrangheta operanti nel territorio cosentino, denominata "Sistema", connotato da una cassa comune (c.d. "bacinella"), in cui confluivano i proventi di tutte le attività illecite svolte dai gruppi aderenti alla federazione (proventi che venivano divisi tra i gruppi e destinati a pagare i sodali, mantenere i detenuti o per le spese legali) e da una divisione di ruoli. A differenza di quanto argomentato dal ricorrente, la sussistenza del gruppo Presta è stata desunta non solo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle propalazioni di altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], la cui attendibilità non è oggetto di censure da parte del ricorrente. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono state, inoltre, oggetto di adeguato scrutinio da parte del Tribunale che, facendo buon governo della giurisprudenza di questa Corte in tema di chiamata in correità (cfr. Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145; Sez. U., n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598), ha ritenuto l'attendibilità del Presta, considerando non rilevante il solo dissenso da questo manifestato rispetto alla decisione di [OSCURATO:PERSONA] di attribuire al ricorrente un ruolo rilevante all'interno del gruppo ed individuando, come si dirà di seguito, puntuali riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Innanzitutto, l'ordinanza impugnata argomenta in termini non illogici né contraddittori in ordine alla sopravvivenza del gruppo anche a seguito della detenzione di [OSCURATO:PERSONA] considerando che, dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] risulta che, in occasione di una riunione, convocata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] tramite il ricorrente, il primo designò quale suo successore [OSCURATO:PERSONA] (fratello del dichiarante) in caso fosse stato arrestato. Quanto al ruolo del ricorrente nel sodalizio, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune dai denunciati vizi, ha considerato, da un lato, le precise dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Presta, che ha descritto il ricorrente come il braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], da questo designato come suo "alter ego" ed operativo nell'organizzazione delle principali attività di interesse del gruppo criminale nel campo dello spaccio e delle estorsioni, e dall'altro, i riscontri emersi sia dalle intercettazioni che dall'annotazione di polizia giudiziaria relativa al controllo di Polizia giudiziaria predisposto in occasione dell'incontro tra Presta e [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che il ricorrente non formula specifiche censure in merito ai riscontri valorizzati dal Tribunale, l'ordinanza impugnata (pp. 16-17) ha considerato le risultanze delle intercettazioni ambientali nella macchina in uso all'indagato e al sodale [OSCURATO:PERSONA], in cui talvolta è stato intercettato anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che il Ciliberti a) interveniva nella raccolta di denaro per sostenere le spese legali e per il pagamento degli stipendi degli affiliati; b) si rapportava con i fratelli Presta nell'organizzazione degli affari illeciti (l'ordinanza riporta una conversazione relativa al recupero di crediti derivanti dallo spaccio di droga, altra relativa ad una riunione cui partecipò anche l'indagato in cui si discuteva di questione economiche ed altra relativa ad un soggetto che intendeva avviare un'attività economica in relazione alla quale occorreva verificare dal ricorrente se c'era il relativo "nulla osta"). E' stato, inoltre, valorizzato quanto emerso dal controllo di [OSCURATO:PERSONA] predisposto in occasione di un incontro tra Presta e [OSCURATO:PERSONA], che, riferisce l'ordinanza impugnata, fungeva da tramite con esponenti del clan Trimboli-Barbaro per contrattare l'acquisto di una partita di cocaina. Risulta, infatti, che in tale circostanza il ricorrente è stato fermato a bordo di un'auto in compagnia di Presta ed è stato trovato in possesso di un foglio manoscritto con cifre e nomi, oltre che di denaro (1000 euro) e di un assegno del valore di 1000 euro. Tali risultanze sono state considerate dall'ordinanza impugnata quale ulteriore conferma del ruolo di spicco svolto dal ricorrente, in quanto in grado di negoziare l'acquisto di droga con esponenti di altre consorterie mafiose del territorio. Così facendo, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, qui ribadito, che ritiene configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di "alter ego" del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario, tali da risolversi in un contributo causale alla realizzazione del ruolo direttivo del sodalizio, nonché alla conservazione ed al rafforzamento di quest'ultimo (Sez. 5, n. 35277 del 16/06/2017, Panebianco, Rv. 270654).3. Il secondo motivo di ricorso non è deducibile in questa Sede. Va, infatti, ribadito che nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti - circostanza, questa, non dedotta dal ricorrente - in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare cosicché la relativa questione deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di rigetto, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351). 4. Il terzo motivo è generico ed aspecifico. Va, innanzitutto, premesso che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui al combinato disposto degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., può essere superata anche quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga una situazione che, pur in mancanza della prova positiva della rescissione del vincolo associativo, dimostri - in modo obiettivo e concreto - l'effettivo e irreversibile allontanamento dell'indagato dal gruppo criminale e la conseguente mancanza delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 28821 del 30/09/2020, Aloe, Rv. 279780). A tal fine, il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti ha una valenza neutra e, ove non accompagnato da ulteriori elementi circostanziali, è, pertanto, inidoneo a rivelare un allontanamento dal sodalizio e ad elidere la presunzione di pericolosità (si veda, in tal senso, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di tali principi e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, ha ritenuto che il tempo trascorso in carcere e la circostanza che il Ciliberti sia sottoposto a misura cautelare anche in altro procedimento, in mancanza di ulteriori elementi allegati dal ricorrente, non costituiscono indici significativi della rescissione del vincolo associativo. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore
Sentenza Cassazione n. 22387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris