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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18784/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 aprile 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato dall'imputato poiché tardivo e, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha condannato l'imputato (in parziale riforma della sentenza emessa il 10 luglio 2018 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia all'esito di giudizio abbreviato) alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in data 1 febbraio 2018 (e in data anteriore e prossima) in Cerignola e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto, occultandola nella parte retrostante del battiscopa della cucina dell'abitazione dei propri genitori, una pistola a tamburo, cal. 22, con matricola abrasa, nonché il relativo munizionamento (50 proiettili cal. 22); 2) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., poiché aveva ricevuto, al fine di farne profitto, la pistola di cui al capo 1, beni di provenienza illecita.

2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello dell'imputato, la sentenza era divenuta definitiva sul punto, non potendosi considerare valida l'impugnazione presentata dal Procuratore generale, che aveva erroneamente dedotto un vizio di legge.

Secondo il ricorrente, infatti, la sentenza del 1G.u.p. era gravata solo da un vizio di motivazione.

La Corte di appello, pertanto, non avrebbe potuto convertire il ricorso per cassazione in appello, proprio perché impugnazione non ammissibile.

In ogni caso, il ricorrente evidenzia che non era stato a lui notificato il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Giova evidenziare che il principio, fissato dall'art. 580 cod. proc. pen., secondo il quale il ricorso per cassazione si converte nell'appello quando siano proposti mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza, trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto appello senza indicarne i motivi; per rimuovere gli effetti dell'impugnazione è necessaria infatti la declaratoria di inammissibilità, che deve essere emessa dal giudice 2 dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., di guisa che, fino a quando tale declaratoria non intervenga, l'appello produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto da un'altra delle parti del processo (Sez. 4, n. 23541 del 15/05/2008, Mossaid, Rv. 240852).

Tale interpretazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza più recente, nel momento in cui è stato chiarito che, quando siano proposti mezzi d'impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte in appello, trova applicazione anche nel caso in cui l'appello dell'imputato sia dichiarato inammissibile perché presentato in carenza d'interesse (Sez. 3, n. 41709 del 22/05/2018, Berdelli, Rv. 274303). [OSCURATO:PERSONA] condivide questo orientamento giurisprudenziale, poiché consente la congiunta trattazione dei mezzi d'impugnazione da parte del giudice d'appello che ha un'ampia cognizione di merito, sia pure nei limiti dei devoluto.

Né in senso contrario può invocarsi una lesione della tassatività del mezzo d'impugnazione, siccome il giudice d'appello conosce del ricorso per cassazione riconvertito con i canoni del giudice di legittimità.

D'altra parte il ricorso per cassazione per saltum costituisce una particolarità del sistema processuale ed espone naturalmente al rischio che l'obiettivo che s'intende raggiungere, anche in termini di riduzione del tempo di definizione del processo, sia neutralizzato dalla scelta della controparte di presentare l'appello. è l'ordinaria dinamica dei rapporti tra i mezzi d'impugnazione che sono nella disponibilità delle parti, nella quale il giudice non può intervenire con interpretazioni volte a censurare strategie difensive, in assenza di precisi parametri legali.

Pertanto, il ricorso per cassazione, una volta convertito in appello, dev'essere conosciuto e deciso necessariamente dal giudice d'appello, che è il giudice naturale secondo il meccanismo delineato dall'art. 580 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'appello dell'imputato era inammissibile, poiché intempestivo per violazione dell'art. 585 cod. proc. peri., e che il ricorso per cassazione del pubblico ministero, fondato, doveva convertirsi in atto di appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., pur conservando la propria natura di impugnazione di legittimità.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è del tutto irrilevante - in questa sede - che il ricorso per cassazione non fosse stato notificato all'imputato, posto che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Sejdaras, Rv. 275802).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle tfr rAvalt spese processuali e tiUM:Emets) della somma di tremila euro*[OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 aprile 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello presentato dall'imputato poiché tardivo e, in accoglimento dell'impugnazione del pubblico ministero, ha condannato l'imputato (in parziale riforma della sentenza emessa il 10 luglio 2018 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia all'esito di giudizio abbreviato) alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi in data 1 febbraio 2018 (e in data anteriore e prossima) in Cerignola e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) detenzione di arma clandestina, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, perché aveva detenuto, occultandola nella parte retrostante del battiscopa della cucina dell'abitazione dei propri genitori, una pistola a tamburo, cal. 22, con matricola abrasa, nonché il relativo munizionamento (50 proiettili cal. 22); 2) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., poiché aveva ricevuto, al fine di farne profitto, la pistola di cui al capo 1, beni di provenienza illecita. 2. Il ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello dell'imputato, la sentenza era divenuta definitiva sul punto, non potendosi considerare valida l'impugnazione presentata dal Procuratore generale, che aveva erroneamente dedotto un vizio di legge. Secondo il ricorrente, infatti, la sentenza del 1G.u.p. era gravata solo da un vizio di motivazione. La Corte di appello, pertanto, non avrebbe potuto convertire il ricorso per cassazione in appello, proprio perché impugnazione non ammissibile. In ogni caso, il ricorrente evidenzia che non era stato a lui notificato il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che il principio, fissato dall'art. 580 cod. proc. pen., secondo il quale il ricorso per cassazione si converte nell'appello quando siano proposti mezzi di impugnazione diversi contro la stessa sentenza, trova applicazione anche nel caso in cui l'imputato abbia proposto appello senza indicarne i motivi; per rimuovere gli effetti dell'impugnazione è necessaria infatti la declaratoria di inammissibilità, che deve essere emessa dal giudice 2 dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., di guisa che, fino a quando tale declaratoria non intervenga, l'appello produce i suoi normali effetti, compreso quello della conversione del ricorso proposto da un'altra delle parti del processo (Sez. 4, n. 23541 del 15/05/2008, Mossaid, Rv. 240852). Tale interpretazione è stata confermata anche dalla giurisprudenza più recente, nel momento in cui è stato chiarito che, quando siano proposti mezzi d'impugnazione diversi contro la stessa sentenza, il ricorso per cassazione si converte in appello, trova applicazione anche nel caso in cui l'appello dell'imputato sia dichiarato inammissibile perché presentato in carenza d'interesse (Sez. 3, n. 41709 del 22/05/2018, Berdelli, Rv. 274303). [OSCURATO:PERSONA] condivide questo orientamento giurisprudenziale, poiché consente la congiunta trattazione dei mezzi d'impugnazione da parte del giudice d'appello che ha un'ampia cognizione di merito, sia pure nei limiti dei devoluto. Né in senso contrario può invocarsi una lesione della tassatività del mezzo d'impugnazione, siccome il giudice d'appello conosce del ricorso per cassazione riconvertito con i canoni del giudice di legittimità. D'altra parte il ricorso per cassazione per saltum costituisce una particolarità del sistema processuale ed espone naturalmente al rischio che l'obiettivo che s'intende raggiungere, anche in termini di riduzione del tempo di definizione del processo, sia neutralizzato dalla scelta della controparte di presentare l'appello. è l'ordinaria dinamica dei rapporti tra i mezzi d'impugnazione che sono nella disponibilità delle parti, nella quale il giudice non può intervenire con interpretazioni volte a censurare strategie difensive, in assenza di precisi parametri legali. Pertanto, il ricorso per cassazione, una volta convertito in appello, dev'essere conosciuto e deciso necessariamente dal giudice d'appello, che è il giudice naturale secondo il meccanismo delineato dall'art. 580 cod. proc. pen. Nel caso di specie, la Corte di appello, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che l'appello dell'imputato era inammissibile, poiché intempestivo per violazione dell'art. 585 cod. proc. peri., e che il ricorso per cassazione del pubblico ministero, fondato, doveva convertirsi in atto di appello in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen., pur conservando la propria natura di impugnazione di legittimità. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è del tutto irrilevante - in questa sede - che il ricorso per cassazione non fosse stato notificato all'imputato, posto che l'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 4, n. 20810 del 02/10/2018, dep. 2019, Sejdaras, Rv. 275802). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle tfr rAvalt spese processuali e tiUM:Emets) della somma di tremila euro*[OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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