CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 41484/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19 febbraio 2015, la Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Mantova, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato ai sensi degli artt. 625, comma 1, n. 7) e 61 n. 5 cod. pen. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando come i giudici di merito siano incorsi in errore, apportando un aumento di pena benchè non fosse stata contestata l'aggravante della recidiva in imputazione. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato. Risulta dalla lettura degli atti, accessibili alla Corte in ragione della natura della doglianza proposta, come la recidiva sia stata contestata dal P.M. nel corso della udienza del 19/2/2013. A seguito della contestazione il Giudice ha ritualmente provveduto a notificare all'imputato copia del verbale del dibattimento in ossequio alla previsione di cui all'art. 520 cod. proc. pen. Pertanto la doglianza è del tutto destituita di fondamento. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il P,/reside e [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] DE P0 ST-7-ZTA (.