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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 47400/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale del 27 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto, in data 3 marzo 2021, con cui il Tribunale aveva disposto - nell'ambito del procedimento volto all'applicazione della misura di prevenzione, personale e patrimoniale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il sequestro di alcuni beni.

A ragione osserva che sussistono i presupposti della pericolosità sociale e della correlazione temporale tra quest'ultima e l'acquisizione della disponibilità dei beni oggetto del sequestro, avvenuta in concomitanza con le condotte criminose accettate in sede di cognizione dalle quali sono derivati ingenti profitti.

Il prevenuto, d'altra parte non ha offerto giustificazioni valide sulla lecita provenienza delle risorse utilizzate.

2. Avverso il decreto ricorre per cassazione Prefetto, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, per violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 27 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011 nonché per abnormità del provvedimento.

Evidenzia che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione perché proposta avverso un provvedimento non impugnabile, come è pacificamente il decreto di sequestro emesso inaudita altera parte in vista della futura confisca di prevenzione.

Di conseguenza, il provvedimento impugnato è affetto da abnoì-mità strutturale perché emesso nell'esercizio di un poter non attribuito dall'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. È consolidato approdo della giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro - disposti nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa - è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 20237 del 21/04/2016, Lampada, Rv. 266892 - 01).

Dal combinato disposto del d.lgs. cit. artt. 10 e 27, si desume che sono soggetti al ricorso, anche nel merito, davanti alla Corte di Appello, i provvedimenti con i quali il Tribunale dispone: a) la confisca dei beni sequestrati; b) la revoca del sequestro; c) la restituzione della cauzione; d) la liberazione delle garanzie; e) la confisca della cauzione; f) la esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

Quindi, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e l'impossibilità del ricorso all'interpretazione analogica, non sono soggetti ad alcuna impugnazione né il sequestro, né la reiezione dell'istanza di revoca del sequestro.

Il codice antimafia ha riproposto il medesimo sistema impugnatorio previsto dalla ormai abrogata normativa, nel combinato disposto dell'art. 4, commi 8 e 9, I., 27 dicembre 1956, n. 1423, e art. 3, comma 2-ter, I., 31 maggio 1965 n. 575.

Di conseguenza, deve ritenersi che continuino a trovare applicazione i seguenti principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità sotto la previgente normativa (ex multis Sez. 2, n. 3624 del 18/01/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249271 - 01),:- i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro adottati nel corso della procedura di prevenzione nei confronti del proposto, sono inoppugnabili; - l'unico rimedio contro il relativo decreto è l'opposizione, da proporre con la forma dell'incidente di esecuzione; - il ricorso per cassazione, erroneamente proposto, va convertito, ex art. 568 cod. proc. pen. nell'incidente di esecuzione. - avverso, infine, il provvedimento del Tribunale, è ammissibile il ricorso per cassazione ma solo per violazione di legge.

2. Tanto posto, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro, fuori dai casi previsti dalla legge.

Tale vizio è rilevabile, anche di ufficio, in questa sede di legittimità, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la pronunzia che, non rilevandolo, abbia deciso nel merito invece di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione (cfr. Sez.

U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e l'impugnazione proposta avverso il decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Napoli il 3.03.2021.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in esito all'udienza camerale del 27 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto, in data 3 marzo 2021, con cui il Tribunale aveva disposto - nell'ambito del procedimento volto all'applicazione della misura di prevenzione, personale e patrimoniale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il sequestro di alcuni beni. A ragione osserva che sussistono i presupposti della pericolosità sociale e della correlazione temporale tra quest'ultima e l'acquisizione della disponibilità dei beni oggetto del sequestro, avvenuta in concomitanza con le condotte criminose accettate in sede di cognizione dalle quali sono derivati ingenti profitti. Il prevenuto, d'altra parte non ha offerto giustificazioni valide sulla lecita provenienza delle risorse utilizzate. 2. Avverso il decreto ricorre per cassazione Prefetto, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo, per violazione di legge processuale in riferimento agli artt. 27 e seg. d.lgs. n. 159 del 2011 nonché per abnormità del provvedimento. Evidenzia che la Corte distrettuale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione perché proposta avverso un provvedimento non impugnabile, come è pacificamente il decreto di sequestro emesso inaudita altera parte in vista della futura confisca di prevenzione. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è affetto da abnoì-mità strutturale perché emesso nell'esercizio di un poter non attribuito dall'ordinamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. È consolidato approdo della giurisprudenza di questa Corte che in tema di misure di prevenzione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 (cosiddetto "codice antimafia") avverso i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro - disposti nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa - è ammessa solo l'opposizione, innanzi allo stesso giudice, nelle forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 20237 del 21/04/2016, Lampada, Rv. 266892 - 01). Dal combinato disposto del d.lgs. cit. artt. 10 e 27, si desume che sono soggetti al ricorso, anche nel merito, davanti alla Corte di Appello, i provvedimenti con i quali il Tribunale dispone: a) la confisca dei beni sequestrati; b) la revoca del sequestro; c) la restituzione della cauzione; d) la liberazione delle garanzie; e) la confisca della cauzione; f) la esecuzione sui beni costituiti in garanzia. Quindi, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e l'impossibilità del ricorso all'interpretazione analogica, non sono soggetti ad alcuna impugnazione né il sequestro, né la reiezione dell'istanza di revoca del sequestro. Il codice antimafia ha riproposto il medesimo sistema impugnatorio previsto dalla ormai abrogata normativa, nel combinato disposto dell'art. 4, commi 8 e 9, I., 27 dicembre 1956, n. 1423, e art. 3, comma 2-ter, I., 31 maggio 1965 n. 575. Di conseguenza, deve ritenersi che continuino a trovare applicazione i seguenti principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità sotto la previgente normativa (ex multis Sez. 2, n. 3624 del 18/01/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249271 - 01),:- i provvedimenti di sequestro e di reiezione dell'istanza di revoca del sequestro adottati nel corso della procedura di prevenzione nei confronti del proposto, sono inoppugnabili; - l'unico rimedio contro il relativo decreto è l'opposizione, da proporre con la forma dell'incidente di esecuzione; - il ricorso per cassazione, erroneamente proposto, va convertito, ex art. 568 cod. proc. pen. nell'incidente di esecuzione. - avverso, infine, il provvedimento del Tribunale, è ammissibile il ricorso per cassazione ma solo per violazione di legge. 2. Tanto posto, la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro, fuori dai casi previsti dalla legge. Tale vizio è rilevabile, anche di ufficio, in questa sede di legittimità, conseguendone anche la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la pronunzia che, non rilevandolo, abbia deciso nel merito invece di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione (cfr. Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e l'impugnazione proposta avverso il decreto di sequestro, emesso dal Tribunale di Napoli il 3.03.2021. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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