CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 08872/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2885-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 26/2019 della CORTE D'APPELLO) di POTENZA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza del 10 luglio 2019, la Corte d'Appello di Potenza, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto; la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto prescritto il diritto dovendo individuarsi il dies a quo al massimo entro la data del pensionamento, ultimo momento utile per il perfezionarsi del diritto ai benefici contributivi; per la cassazione di tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione a cinque motivi, in relazione alla quale l'[OSCURATO:PERSONA] pur intimato non ha svolto alcuna difesa; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata; CONSTDF.R ATO che: con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamenta il carattere apparente della motivazione dell'impugnata sentenza con specifico riguardo all'individuazione nella data del pensionamento del termine da cui far decorrere la prescrizione ordinaria decennale del diritto in questione, quando invece ai predetti tini rileva il momento in cui l'interessato ha avuto consapevolezza dell'esposizione; con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. I [OSCURATO:PERSONA]., e dell'art. 132 c.p.c., in una con il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l'omessa considerazione di quanto allegato con l'atto introduttivo circa la maturata consapevolezza dell'esposizione all'atto del deposito delle perizie disposte dal Tribunale di Matera intervenuta successivamente al pensionamento; con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale dovendo, al contrario, ritenersi l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione, essendo l'estinzione possibile per i soli diritti patrimoniali, ovvero per i singoli ratei; Ric. 2020 n. 02885 sez. ML - ud. 25-01-2022 -2- nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., è prospettata con riferimento alla non rispondenza ai canoni della gravità, precisione e concordanza del ragionamento presuntivo in base al quale la Corte territoriale gìunge a ricollegare al pensionamento del Ruvo la COrttiapeVOie779 deireSpOS±Z±one, trattandosi dell'unico indice indiziario considerato; con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., per aver la Corte territoriale ricollegato l'inerzia del Ruvo e quindi la sua possibilità di far valere il suo diritto al suo pensionamento senza che l'argomento abbia alcuna base logico-giuridica; - il primo motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 36146 del 2021 in fattispecie del tutto analoga, Cass. n. 4283/2020 e Cass. n. 486/2021) secondo cui, ai fini della decorrenza della prescrizione del beneficio della rivalutazione contributiva, deve attribuirsi rilievo, non alla cessazione dell'esposizione e così come termine ultimo al pensionamento del lavoratore, ma alla consapevolezza dell'esposizione all'amianto, di modo che, solo ove sussista tale consapevolezza, il lavoratore, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, può agire in giudizio, previa domanda amministrativa per far valere il suo autonomo diritto, posto che, in corretta applicazione dell'enunciato principio, la Corte territoriale, lungi dal fare riferimento, ai fini del decorso della prescrizione, al dato, in sé irrilevante, dell'intervenuto pensionamento, avrebbe dovuto individuare il momento in cui il ricorrente ha acquisito consapevolezza o poteva avere consapevolezza dell'avvenuta esposizione, dando conto di tale accertamento; pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli altri e cassata, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2020 n. 02885 sez. ML - ud. 25-01-2022 -3- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Potenza, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 25 gennaio 2022. Il P.dedte [OSCURATO:PERSONA] one f DEPOSITATO M CANCELLERIA 's7 oagi, i 8 MAR 2022 -='7;N.,.. • IL. [OSCURATO:PERSONA] ILCAh'I