Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19275/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne ha conferma la condanna per i delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n.2) e 223 comma 1 e 2 n.2)

I. fall., commessi nelle qualità di amministratore di diritto e socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita nel 2017.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza degli elementi del reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b) d'imputazione è manifestamente infondato e generico, posto che la Corte ha ampiamente argomentato sull'influenza determinata sull'aggravamento del dissesto, già rivelatosi nel 2012, della sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali (v. in particolare p. 6 della sentenza impugnata), mentre, contrariamente a quanto sostenuto, non ha in alcun modo configurato quello ritenuto come reato di pericolo, né ha evocato ipotetiche distrazioni da parte dell'imputato.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) come bancarotta semplice documentale è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali, così come ha fatto la Corte territoriale inferendo logicamente dalla sistematica omissione degli obblighi fiscali e previdenziali la finalità sottesa alla sottrazione della contabilità (ex multis Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne ha conferma la condanna per i delitti di cui agli artt. 216 comma 1 n.2) e 223 comma 1 e 2 n.2) I. fall., commessi nelle qualità di amministratore di diritto e socio unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita nel 2017. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'insussistenza degli elementi del reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo b) d'imputazione è manifestamente infondato e generico, posto che la Corte ha ampiamente argomentato sull'influenza determinata sull'aggravamento del dissesto, già rivelatosi nel 2012, della sistematica omissione dei versamenti tributari e previdenziali (v. in particolare p. 6 della sentenza impugnata), mentre, contrariamente a quanto sostenuto, non ha in alcun modo configurato quello ritenuto come reato di pericolo, né ha evocato ipotetiche distrazioni da parte dell'imputato. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata qualificazione giuridica del reato di cui al capo a) come bancarotta semplice documentale è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali, così come ha fatto la Corte territoriale inferendo logicamente dalla sistematica omissione degli obblighi fiscali e previdenziali la finalità sottesa alla sottrazione della contabilità (ex multis Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 19275/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris