CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 1992
Cassazione n. 12817/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1992 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40968-2023 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna per i delitti di ricettazione, furto con strappo ed indebito utilizzo di carta di credito; Considerato che il ricorso è incentrato su un unico motivo, che deduce, in primo luogo, vizio della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, in specie con riguardo ai fatti rubricati sub B) e C), contestando la sussistenza dei delitti ex artt. 624 bis e 493 ter cod. pen, anche per assenza di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo; inoltre„ il ricorrente deduce vizio di motivazione circa l'omessa valutazione di circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. , e quindi con riguardo alla entità della pena; Ritenuto, innanzitutto, che laddove contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato, il motivo non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e tendente a una inammissibile rivalutazione delle prove, per conseguire una ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4-5 della sentenza d'appello). Infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto, infine, che il motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibilmente dedotto per la prima volta dinanzi al Giudice di legittimità; in ogni caso, è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle amm