CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 marzo 2022
Cassazione n. 37929/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso g OTT 2022 O [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno di convalida del decreto del Questore di Salerno del 5 marzo 2022 di applicazione dell'obbligo di comparizione in occasione delle partite di calcio della [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con l'unico motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato sarebbe in contrasto con l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Salerno che non avrebbe revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali, a cui il ricorrente era sottoposto, in base allo stesso fatto per cui è stato emesso il provvedimento del Questore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 581 cod. proc. pen. per genericità. Si deduce il vizio di violazione di legge sostanziale senza neanche indicare quali norme sarebbero state violate. Del tutto irrilevante ai fini della convalida del provvedimento del Questore è la valutazione del Tribunale di sorveglianza, peraltro non allegata. Il ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione dell'ordinanza impugnata ed è inammissibile anche per la mancanza del requisito della specificità estrinseca. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così