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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09866/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18686 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E , in persona del legale rappresentantep.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello (PEC: fabiodaniello @ legalmail . it ), domiciliata presso la Cancelleria dellaCorte di cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:cartelle di paga- mento –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania, sez. staccata di Salerno , n. 8306 / 4 /201 9 depositata il 7 novembre2019, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno , è stato rigettato l’appello proposto dalla società Eurodistill a ti S.r.l. , ora in fallimento, avverso la sen- tenza n. 2121 / 2 / 2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, che aveva rigettato i l ricors o propost o da l la contribuente , avverso l’intimazione di pagamento n . 10020179002168364 e 53 cartelledi pagamento presupposte recanti debiti tributari per un to- taledi euro 1.287.331,89 . 2.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo ritenendo che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate e l’avvisodi intimazione fosse stato a sua volta legittimamente notifi- catoal debito re prima dello spirare del termine decennale.

Il giudice d’appelloconfermava tale determinazione, accertando la regolarità dellenotifiche degli atti impugnati. 3.Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso il contribuente , af- fidatoa tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche:

4. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ. – lamenta l’o messo esame circa fatti de- cisiviper il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con rifermento all'omesso esame dell'intervenuta prescrizione dei crediti tributari di cui all'intimazione di pagamento n. 10020179002168364.5.

I l secondo motivo della società , in relazione a ll’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ. , deduce il vizio motivazione, per o messo esamecirca fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le partirelativamente all'omesso esame della regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento 10020179002168364.Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe va- lutatoche parte delle cartelle di pagamento impugnate e le relative contestatenotifiche. 6.Le due censur e sono inammissibil i per doppia conforme con rife- rimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primosia secondo grado .

Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quantoqui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collo- camentoall’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, conil connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la di- sposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previ- sto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.La contribuente non in relazione a ll’art.360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. quanto alla regolarità delle notifiche delle cartelle e, nel corpo della censura, pare poi prospettare anche una questione di omessa pronuncia del giudice su parte della domanda, questione completamente diversa e da costruire in rapporto a ll’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. 7.Con il terzo motivo , ai fini dell’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., si denuncia , con riferimento all a notificazione dell ’ « iscrizione ipotecaria prot. 1082/10012 riguardante un debito totale di euro 1.223.472,84 recato da 29 cartelle di pagamento con addebito di imposte,di contributi previdenziali e camerali » , la n ullità della sen- tenzaper violazione ed errata applicazione degli art t . 145 e 140 cod. proc. civ. , dell'art. 26 del d .P.R. 602/73 e dell'art. 60 del d .P.R. 600/73, in considerazione della interpretazione della normativa in materia di notifica alle persone giuridiche elaborata dalla Corte c o- stituzionale nella sentenza n. 258/2012.

Secondo la ricorrente, l’agente della riscossione per perfezionare ritualmente la notifica dell’iscrizioneipotecaria avrebbe dovuto comunicare, con raccoman- datainformativa, l’avvenuta consegna del plico . 8.Il motivo è affetto da concorrente profili di inammissibilità ed in- fondatezza. 8.1.La denunciata violazione di legge ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. non è logicamente idonea a determinare la nullità della sentenza .

Va poi precisato ch e non risulta dalla lettura della sentenzache sia stata oggetto del contendere anche l ’iscrizione ipo- tecaria prot. 1082/10012 , bensì l’intimazione di pagamento n. 10020179002168364 e 53 cartelle di pagamento presupposte re- cantidebiti tributari per un totale di euro 1.287.331,89. 8.2.O ve si intenda la questione riferita alla notifica dell’ipoteca ex art.77del d.P.R. n.602/73 quale atto interruttivo della prescrizione , ilCollegio osserva che il corpo del motivo non riproduce neppure la relata per consentire l’apprezzamento della decisività della que- stione.

8.3. In ogni caso, va anche ribadita la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 ; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 ) elaborata i n temadi riscossione delle imposte .

Q ualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte,del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte delconcessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, tro- vanoapplicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario enon quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplifi- cata"di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costi- tuzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicisticasvolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimentodella vita finanziaria dello Stato.

Il principio è perfetta- mente applicabile anche all’iscrizione ipotecaria notificata diretta- mentedall’agente della riscossione.

A differenza di quanto ritiene la ricorrentenon è pertanto necessario l'invio di una successiva racco- mandatainformativa in quanto trovano applicazione le norme con- cernentiil servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1,comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva,e non quelle della l. n. 890 del 1982 . 9.Il ricors o è conclusivamente rigettat o .

Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 14.000 per compensi, oltre a spese prenotatea debito .

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18686 /20 20 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] E , in persona del legale rappresentantep.t., rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Aniello (PEC: fabiodaniello @ legalmail . it ), domiciliata presso la Cancelleria dellaCorte di cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE , in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:cartelle di paga- mento –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Campania, sez. staccata di Salerno , n. 8306 / 4 /201 9 depositata il 7 novembre2019, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno , è stato rigettato l’appello proposto dalla società Eurodistill a ti S.r.l. , ora in fallimento, avverso la sen- tenza n. 2121 / 2 / 2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, che aveva rigettato i l ricors o propost o da l la contribuente , avverso l’intimazione di pagamento n . 10020179002168364 e 53 cartelledi pagamento presupposte recanti debiti tributari per un to- taledi euro 1.287.331,89 . 2.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo ritenendo che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate e l’avvisodi intimazione fosse stato a sua volta legittimamente notifi- catoal debito re prima dello spirare del termine decennale. Il giudice d’appelloconfermava tale determinazione, accertando la regolarità dellenotifiche degli atti impugnati. 3.Avverso la sentenza d ella CTR propone ricorso il contribuente , af- fidatoa tre motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 4. Con il primo motivo parte ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ. – lamenta l’o messo esame circa fatti de- cisiviper il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con rifermento all'omesso esame dell'intervenuta prescrizione dei crediti tributari di cui all'intimazione di pagamento n. 10020179002168364.5. I l secondo motivo della società , in relazione a ll’art.360 primo comman.5 cod. proc. civ. , deduce il vizio motivazione, per o messo esamecirca fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le partirelativamente all'omesso esame della regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento 10020179002168364.Secondo la ricorrente la CTR non avrebbe va- lutatoche parte delle cartelle di pagamento impugnate e le relative contestatenotifiche. 6.Le due censur e sono inammissibil i per doppia conforme con rife- rimento al paradigma del prospettato vizio motivazionale alla luce del doppio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primosia secondo grado . Infatti, l’abrogazione dell’art. 348 - ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quantoqui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collo- camentoall’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, conil connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la di- sposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vedel’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previ- sto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.La contribuente non in relazione a ll’art.360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. quanto alla regolarità delle notifiche delle cartelle e, nel corpo della censura, pare poi prospettare anche una questione di omessa pronuncia del giudice su parte della domanda, questione completamente diversa e da costruire in rapporto a ll’art.360 primo comman.4 cod. proc. civ. 7.Con il terzo motivo , ai fini dell’art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ., si denuncia , con riferimento all a notificazione dell ’ « iscrizione ipotecaria prot. 1082/10012 riguardante un debito totale di euro 1.223.472,84 recato da 29 cartelle di pagamento con addebito di imposte,di contributi previdenziali e camerali » , la n ullità della sen- tenzaper violazione ed errata applicazione degli art t . 145 e 140 cod. proc. civ. , dell'art. 26 del d .P.R. 602/73 e dell'art. 60 del d .P.R. 600/73, in considerazione della interpretazione della normativa in materia di notifica alle persone giuridiche elaborata dalla Corte c o- stituzionale nella sentenza n. 258/2012. Secondo la ricorrente, l’agente della riscossione per perfezionare ritualmente la notifica dell’iscrizioneipotecaria avrebbe dovuto comunicare, con raccoman- datainformativa, l’avvenuta consegna del plico . 8.Il motivo è affetto da concorrente profili di inammissibilità ed in- fondatezza. 8.1.La denunciata violazione di legge ex art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. non è logicamente idonea a determinare la nullità della sentenza . Va poi precisato ch e non risulta dalla lettura della sentenzache sia stata oggetto del contendere anche l ’iscrizione ipo- tecaria prot. 1082/10012 , bensì l’intimazione di pagamento n. 10020179002168364 e 53 cartelle di pagamento presupposte re- cantidebiti tributari per un totale di euro 1.287.331,89. 8.2.O ve si intenda la questione riferita alla notifica dell’ipoteca ex art.77del d.P.R. n.602/73 quale atto interruttivo della prescrizione , ilCollegio osserva che il corpo del motivo non riproduce neppure la relata per consentire l’apprezzamento della decisività della que- stione. 8.3. In ogni caso, va anche ribadita la consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 28872 del 12/11/2018 ; Cass. Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019 ) elaborata i n temadi riscossione delle imposte . Q ualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte,del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte delconcessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, tro- vanoapplicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario enon quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplifi- cata"di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costi- tuzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicisticasvolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimentodella vita finanziaria dello Stato. Il principio è perfetta- mente applicabile anche all’iscrizione ipotecaria notificata diretta- mentedall’agente della riscossione. A differenza di quanto ritiene la ricorrentenon è pertanto necessario l'invio di una successiva racco- mandatainformativa in quanto trovano applicazione le norme con- cernentiil servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell'art. 1,comma 883, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva,e non quelle della l. n. 890 del 1982 . 9.Il ricors o è conclusivamente rigettat o . Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 14.000 per compensi, oltre a spese prenotatea debito . Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma