CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35065/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da ghaiz Khalid, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del rea 'o di furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata declaratoria di assoluzione in difetto dell'elemento oggettivo del reato con particolare riferimento all'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta di introduzione nell'abitazione e l'impossessamento dei beni altrui. 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o i altre norme giuridiche in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui aWart. 61 n. 5 cod. pen. 3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione alla riconosciuta recidiva reiterata ed infraqui quennale. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i primi due motivi di ricorso, pertinenti all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, attengono a profili non devoluti alla cognizione della Corte d'appello; considerato che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex nnultis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Considerato che è stato rispettato l'onere motivazionale imposto con riferimento al riconoscimento della contestata recidiva. Invero, la Corte di merito facendo buon governo dei principi stabiliti in sede di legittimità, ha posto in rilievo l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato e, quindi, la maggiore colpevolezza in ragione dei precedenti penali annoverati e della gr vità del fatto di cui si è reso responsabile. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamr issibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen