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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16439/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto della istanza di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medico-sanitaria applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen. consistito nell'avere "inventato" gli esiti di un complesso test psicologico (cd.

Minnesota) relativi a un paziente che non ha mai visitato (capo 22 dell'incolpazione provvisoria).

2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagata, tramite i propri difensori, proponendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con i primi due viene denunciata l'erronea interpretazione: dei fatti attribuiti all'indagata "insussistenza della prova della maternità del test Minnesotsa"; dell'intercettazione telefonica "per mancata trascrizione dell'intercettazione integrale".

2.2. Con il terzo si evidenzia che se, come assume lo stesso Tribunale del riesame, non sussistono le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, non sussisterebbero, allora, neppure ragioni per il mantenimento di una misura cautelare.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

I difensori della ricorrente hanno depositato una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale; sostengono che il ricorso, essendo tempestivo, non sarebbe inammissibile, e insistono poi sui motivi proposti.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Va chiarito, per rispondere alla questione sollevata con la memoria di replica, che le cause di inammissibilità dell'impugnazione non sono limitate alla tardività, ma sono tutte quelle previste dall'art. 591 cod. proc., cui si aggiungono, per il ricorso per cassazione, quelle di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 6.

I primi due motivi esulano dal novero dei vizi deducibili.

L'asserita erronea interpretazione del fatto e di una conversazione non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 606, comma 1 cod. proc. pen. che consentono l'accesso al giudizio di legittimità.

7. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e b) cod. proc. peri., ma ha confermato la permanenza del pericolo di reiterazione del reato; tale punto, che regge la misura interdittiva, non viene toccato dal ricorso.8.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il rigetto della istanza di revoca della misura interdittiva del divieto di esercitare la professione medico-sanitaria applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 479 e 476, comma secondo, cod. pen. consistito nell'avere "inventato" gli esiti di un complesso test psicologico (cd. Minnesota) relativi a un paziente che non ha mai visitato (capo 22 dell'incolpazione provvisoria). 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagata, tramite i propri difensori, proponendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con i primi due viene denunciata l'erronea interpretazione: dei fatti attribuiti all'indagata "insussistenza della prova della maternità del test Minnesotsa"; dell'intercettazione telefonica "per mancata trascrizione dell'intercettazione integrale". 2.2. Con il terzo si evidenzia che se, come assume lo stesso Tribunale del riesame, non sussistono le esigenze cautelari del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga, non sussisterebbero, allora, neppure ragioni per il mantenimento di una misura cautelare. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. I difensori della ricorrente hanno depositato una memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale; sostengono che il ricorso, essendo tempestivo, non sarebbe inammissibile, e insistono poi sui motivi proposti. 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Va chiarito, per rispondere alla questione sollevata con la memoria di replica, che le cause di inammissibilità dell'impugnazione non sono limitate alla tardività, ma sono tutte quelle previste dall'art. 591 cod. proc., cui si aggiungono, per il ricorso per cassazione, quelle di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 6. I primi due motivi esulano dal novero dei vizi deducibili. L'asserita erronea interpretazione del fatto e di una conversazione non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 606, comma 1 cod. proc. pen. che consentono l'accesso al giudizio di legittimità. 7. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e b) cod. proc. peri., ma ha confermato la permanenza del pericolo di reiterazione del reato; tale punto, che regge la misura interdittiva, non viene toccato dal ricorso.8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa del
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