CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21111/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Torino ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato nel resto la pronuncia, emessa dal Tribunale di Cuneo, di condanna per la ricettazione di un telefono cellulare, provento di furto. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge e vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il suindicato reato, pur in difetto della consapevolezza in capo al ricorrente della provenienza illecita del titolo di credito, e per non avere riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità. 2.1 II ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che - nel rimarcare che l'imputato non aveva dato spiegazioni plausibili sul possesso del cellulare, di provenienza furtiva - si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), secondo cui, ai fini della configurabilità della ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che I ai cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa,, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. E, nel caso di specie, la mancata giustificazione della detenzione del cellulare, come rimarcato nella sentenza impugnata, è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Ne discende che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nessun vizio inficia la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il delitto di ricettazione. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] édi _ / u2A DEPOS