CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 22150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in relazione al delitto di cui all'art. 385 cod. pen., il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto e dell'abitualità del comportamento illecito, compendiato dalle gravi condanne riportate dall'imputato e dal titolo di reato per il quale era sottoposto a misura cautelare, precedenti valsi anche per denegare, senza cadute logiche in punto di motivazione, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] relatore li Pr