CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 30831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2638/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliat a in ROMA, presso lo studio del primo,via [OSCURATO:PERSONA] n. 51-54; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difes o dall ’ A vv ocato [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso, domiciliat o ex lege in ROMA, via Tempio di Giove n. 21; -controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE , Oggetto: Opposizione- sanzioni amministrative- preavviso di fermo amministrativo CC 26.09.2023 Ric. n. 2638/2022 Pres.F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.- intimata- avverso la sentenza n. 12128 /20 2 1 del Tribunale di ROMApubblicata il 14/07/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 /0 9 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] oppo se dinanzi al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 615 c.p.c. il preavviso di fermo amministrativo n.09780201800025608000 comunicatole i n data 10.12.2018 a mezzo raccomandata a.r. in relazione alla cartella esattoriale n.0972017022296631000, avente ad oggetto sanzioni amministrative del 2014, chiedendo, in via principale , accertata la nullità illegittimità e/o inesistenza della cartella di pagamento nonché della notifica della stessa nonché degli atti ad essa prodromici e connessi, dichiarare l’inesistenza del credito; sempre in via principale, accertata l’omessa notifica del Verbale di violazione amministrativa (c.d. VAV) presupposto all ’ iscrizione a ruolo, dichiarare la non debenza delle somme richieste e, per l’effetto, annullare il preavviso di fermo opposto e gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati; in subordine, per tutti i motivi sopra esposti, dichiarare l’illegittimità ed annullare il preavviso di fermo n. 09780201800025608000, in ulteriore subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese da distrarsi ; si costituì [OSCURATO:PERSONA] , chiedendo il rigetto dell’opposizione; il Giudice di pace di Roma accolse parzialmente l ’ opposizione e per quanto ancora di interesse, in particolare, dichiarò l ’ inefficacia del preavviso di fermo n. 09780201800025608000 limitatamente alla cartella contestata n. 0972017022296631000 per mancanza della notifica, disponendo l ’ integrale compensazione delle spese di lite; CC 26.09.2023 Ric. n. 2638/2022 Pres.F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.avverso la sentenza di prime cure ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) l ’ erroneità della sentenza per essere incorsa in un vizio di ultra pe ti zione per essersi pronunciata sulla prescrizione sebbene mai eccepita dall’attrice; 2) l’erroneità della sentenza per non aver accertato l’omessa notifica dei Verbali di violazione amministrativa (c.d. VAV) e della cartella di pagamento sottesa in quanto non provate in giudizio; 3) l’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di l ’ inutilizzabilità della documentazione prodotta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] per intervenuto disconoscimento ex art. 2719 c.c.; 4) l’erroneità della sentenza per impossibilità di collegamento tra i documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] e la cartella sottesa all’atto impugnato; 5) l ’ omessa pronuncia in ordine all’eccezione di nullità dell’atto impugnato per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi; 6) l’erroneità della pronuncia inpunto di compensazione delle spese di lite; si sono costituit e in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l ’ Agenzia Entrate – Riscossione, la prima eccependo l ’ improcedibilità - inammissibilità dell’appello per tardività e per carenza d ’ interesse ad agire insistendo sulla provata notifica dei verbali di accertamento e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’avverso gravame e la seconda chiedendo il rigetto del ricorso e depositando documentazione finalizzata a provare l’avvenuta notifica dei verbali di accertamento; il Tribunale di Roma in parziale accoglimento dell ’ appello ha condannato, in solido, [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate Riscossione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento del 50% delle spese di giudizio di primo grado, che ha liquidato in euro 90,00 per onorari, applicando i minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni trattate, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA, IVA e C.U., con distrazione, e con compensazione del restante 50%; ha condanna to , in solido, [OSCURATO:PERSONA] ed Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento i n CC 26.09.2023 Ric. n. 2638/2022 Pres.F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.favore di [OSCURATO:PERSONA], del 50% delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 111,00 per onorari, con esclusione dell’importo dovuto per la fase istruttoria (non svoltasi) ed applicando i minimi tariffari in considerazione della natura delle questioni trattate, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, CPA, IVA e C.U., con distrazione,compensando il restante 50%; avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] FABBRI ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; sebbene intimata, Agenzia dell’Entrate-Riscossione non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; la ricorrente ha depositato memoria; il Collegio ha riservato il deposito della decisione in sessanta giorni; Considerato che con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. in relazione all ’ art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente accertato la carenza di interesse ad agire dell’appellante per aver asseritamente ottenuto una pronuncia conforme alla domanda mentre, in realtà , il Giudice di pace si era pronunciato su domande mai spiegate, omettendo di pronunciarsi in ordine alle deduzioni oggetto di specifica eccezione in entrambi i gradi di giudizio; nello specifico , de duce il vizio di ultra petizione , per avere il Tribunale come giudice d ’ appello esaminato la questione di prescrizione, mai eccepita e per aver dichiarato che l’Agente della riscossione non sarebbe decaduto dalla possibilità di pretendere la riscossione coattiva del presunto credito; CC 26.09.2023 Ric. n. 2638/2022 Pres.F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. poich é il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all’asserita notifica dei Verbali di accertamento di Violazione (V.A.V.)prodromici all’iscrizione a ruolo contenuta nella cartella di pagamento sottesa all’atto impugnato, nonostante sul punto fosse stato spiegato apposito motivo di gravame al fine di eccepire come [OSCURATO:PERSONA] non abbia provato la riconducibilità delle notifiche depositate a quel ruolo specifico; con il terzo motivo la ricorrente denuncia, infine, la Violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ. in quanto il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al disconoscimento effettuato dall’attore in primo grado, nonostante fosse stato effettuato secondo i criteri statuiti dalla giurisprudenza di legittimitàin materia; i tre motivi diricorso che, per motivi di evidente ed intrinseca connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili con riferimento a cia s cuno dei vizi di violazione di legge evocati; nello specifico, i motivi , così come prospettati e sopra sinteticamente riassunti,non risultano rispettosi del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.; secondo costante orientamento di questa Corte, il requisito di cui alla richiamata norma consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396 del 2018; vedi altresì, Cass. Sez. 3 14/03/2022, n. 8117); CC 26.09.2023 Ric. n. 2638/2022 Pres.F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.ebbene, nel caso in esame, la ricorrente riporta stralci della motivazione resa sul punto dal giudice d’appelloche ha accertato la carenza di interesse ad agire in capo all’allora appellante per avere ottenutodal Giudice di pace una pronuncia conforme alla domanda; difatti, il giudice di prima istanza aveva dichiarato l ’ inefficacia del preavviso di fermo opposto (pag. 3 della sentenza impugnata, in motivazione),ma, in proposito e soprattutto , la ricorrente manca di indicare le ragioni della decisione di primo grado (indicate solo per stralci e sommariamente), con conseguente impossibilità per il Collegio di accertare se sussistesse o meno l ’ interesse ; si limita la ricorrente a dedurre che il giudice di pace aveva erroneamente valutato l’eccezione di prescrizione, mai formulata, e che aveva accertato l’omessa notifica della cartella, ma non dei V . A . V . , e non aveva annullato l’ iscrizione a ruolo , come richiesto ( v. foglio 5 del ricorso), per poi passare direttamente alla esposizione ed illustrazione dei propri motivi di ricorso per cassazione; a loro volta, la lettura dei motivi, sopra sinteticamente riassunti, non consente la piena comprensione di essi, e attraverso di essi delle vicende processuali, senza attingere all’ esterno del ricorso, ovvero alla sentenza d’appello o alcontroricorso; in mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.), della sintetica esposizione della soluzione accolta dal giudice di merito, nonché di una chiara illustrazione dell’errore da quest’ultimo commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame, senza un ordine logico, quelli ritenuti rilevanti dallo stesso ricorrente ai fini del decidere; in conclusione,il ricorso va dichiarato inammi s sibile ; le spese si liquidano come da dispositivo in conformità al principio di CC 26.09.2023 Ric. n. 2638/2022 Pres.F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi.soccombenza; nulla è disposto quanto alla parte restata intimata , non avendo questa svolto difese nel giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 800,00 , di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulterior