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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01246/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14394/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Roma, via A. Gramsci n. 48, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegataal ricorso, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5565/03/2021, depositata il 6 dicembre 2021 ; [OSCURATO:PERSONA].G.

N.14394/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. cartella di pagamento n. 097-2019-0136815037000 per l’importo complessivo di €2.773,60 a titolo di IRPEF e altro in relazione all’anno di imposta 2015.

2. Ritenendo la contribuente che la suddetta cartella di pagamento non fosse stata correttamente notificata dall’Ufficio, la stessa la impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 7627/19/2020, depositata il 12 ottobre 2020, dichiarava il ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

3. Interposto gravame dalla società , la Commissione tributaria regionale delLazio, con sentenza n. 5565/03/2021, pronunciata il 2 dicembre 2021, e depositata in segreteria il 6 dicembre 2021, rigettava l’appello , con condanna al pagamento delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: R.G.

N.14394/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società ricorrente ha inteso aderire alla definizione agevolataex art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla cartella di pagamento impugnata; per tale definizione il pagamento della prima rata è previsto per il 31 ottobre 2023, e quindi successivamente all’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del presente ricorso.

L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta di definizione agevolata, con pagamento rateale.

Va quindi accolta la richiesta di parte ricorrente di rinvio, al fine di permettere il pagamento della prima rata e, nel prosieguo, assolvere alle incombenze conseguenziali all’adesione alla definizione agevolata.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14394/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, con sede in Roma, via A. Gramsci n. 48, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegataal ricorso, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.5565/03/2021, depositata il 6 dicembre 2021 ; [OSCURATO:PERSONA].G. N.14394/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. cartella di pagamento n. 097-2019-0136815037000 per l’importo complessivo di €2.773,60 a titolo di IRPEF e altro in relazione all’anno di imposta 2015. 2. Ritenendo la contribuente che la suddetta cartella di pagamento non fosse stata correttamente notificata dall’Ufficio, la stessa la impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 7627/19/2020, depositata il 12 ottobre 2020, dichiarava il ricorso inammissibile, con condanna al pagamento delle spese di giudizio. 3. Interposto gravame dalla società , la Commissione tributaria regionale delLazio, con sentenza n. 5565/03/2021, pronunciata il 2 dicembre 2021, e depositata in segreteria il 6 dicembre 2021, rigettava l’appello , con condanna al pagamento delle spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: R.G. N.14394/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società ricorrente ha inteso aderire alla definizione agevolataex art. 1, commi 231 ss., l. 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente alla cartella di pagamento impugnata; per tale definizione il pagamento della prima rata è previsto per il 31 ottobre 2023, e quindi successivamente all’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del presente ricorso. L’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] ha accolto la richiesta di definizione agevolata, con pagamento rateale. Va quindi accolta la richiesta di parte ricorrente di rinvio, al fine di permettere il pagamento della prima rata e, nel prosieguo, assolvere alle incombenze conseguenziali all’adesione alla definizione agevolata. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a
Sentenza Cassazione n. 01246/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris