CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 06658/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione ai presupposti per la ratifica del provvedimento di sospensione dell'affidamento in prova al servizio sociale e la revoca di detto beneficio, individuati in due mere notizie di reato, per truffa e evasione, in assenza di una condanna definitiva - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale evidenzia che: - Domigno, già resosi responsabile in data 19 agosto 2022 di evasione, il 29 maggio 2023 è stato denunciato per truffa, per avere utilizzato una carta prepagata money a lui intestata e della quale aveva denunciato lo smarrimento; - trattasi di comportamenti tali da determinare la revoca della misura alternativa, in quanto sintomatici di una pervicacia nel delinquere e di una mancanza di resipiscenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024