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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 27051/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di PORTELLI [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 6293, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 9.10.2020, e pubblicata il 12.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. L'Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, l'atto di recupero n.

TYZCRC300066, relativo a recupero credito d'imposta Irpef, in relazione agli anni dal 2008 al 2010.

La contribuente aveva inteso avvalersi del credito d'imposta per l'incremento occupazionale nelle aree svantaggiate del Paese, e l'aveva utilizzato in compensazione, ma in contrasto con i dati trasmessi dalla stessa contribuente nella comunicazione modello C/IAL 2011, nella quale avrebbe dovuto attestare il possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione fiscale, ed in particolare il mantenimento del livello occupazionale.

2. La contribuente impugnava l'atto di recupero innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, contestando che la dichiarazione modello C/IAL 2011 conteneva dati errati, ma a causa di un malfunzionamento del sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso i dati esatti, sufficienti a dimostrare il diritto di accedere all'agevolazione, erano riportati nella dichiarazione dei redditi.

La CTP rigettava il ricorso.

3. La società spiegava appello avverso la decisione adottata dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, riproponendo i propri argomenti.

Il giudice di secondo grado riteneva che l'Agenzia delle Entrate non avesse adeguatamente contrastato le allegazioni relative al possesso dei requisiti proposte della contribuente, accoglieva perciò l'impugnativa introdotta dalla società, ed annullava l'atto di recupero.

4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione.

La società intimata ha ricevuto il 12.5.2021 notifica del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, e dell'art. 6 del Dm [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto che la contribuente avesse comunque diritto a fruire dell'agevolazione fiscale per l'incremento occupazionale sul fondamento di quanto esposto nella dichiarazione dei redditi, sebbene annotando dati contrastanti con quanto indicato nell'apposito modello di dichiarazione.

2. Mediante il suo strumento di impugnazione l'Agenzia delle Entrate censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, perché la presentazione della dichiarazione modello C/IAL non si risolve in un mero adempimento formale, ma integra un presupposto del riconoscimento del credito d'imposta che, in considerazione dei dati comunicati mediante tale dichiarazione, non compete alla contribuente.

2.1. Sul punto la CTR ha ricordato che la contribuente lamentava un malfunzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe comportato l'acquisizione di dati errati in relazione alla predetta dichiarazione.

Secondo il giudice dell'appello, "sul punto l'ufficio ... non ha puntualmente controdedotto limitandosi a prendere a riferimento i dati esposti nei citati modelli C/IAL, senza tenere conto di quelli riportati nelle dichiarazioni modello UNICO.

Al riguardo, il D.M.

Economia del 12.3.2008, nel prevedere quale presupposto per fruire della quota di credito l'invio della detta comunicazione mod.

C/IAL, non esclude il diritto del contribuente a fruire ugualmente della detta agevolazione nel caso di palese errore di trascrizione o di manifesta non corrispondenza dei dati ivi riportati con quelli invece apposti nell'apposito quadro RU delle dichiarazioni modello UNICO relativi alle annualità in contestazione.

Tanto premesso, non avendo l'Ufficio impositore, alla luce delle puntuali osservazioni menzionate nel citato atto di gravame, al di là del richiamato aspetto formale, esaurientemente articolato sulla dovutezza o meno, nel merito, di tali agevolazioni in favore del contribuente, può trovare accoglimento l'appello come sopra proposto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato" (sent.

CTR, p. 1 e s.).

2.2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria sottolinea che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Dm [OSCURATO:DATA_NASCITA], "la comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata", trattasi pertanto di un vero e proprio "onere" (ric., p. 5 s.) che la normativa applicabile pone a carico del contribuente il quale intenda avvalersi dell'agevolazione, il contribuente deve pertanto essere in possesso dei requisiti sostanziali, e deve perciò aver conservato i livelli occupazionali, e deve anche aver provveduto all'adempimento formale relativo alla comunicazione.

L'Agenzia delle Entrate segnala che la contribuente, in relazione al precedente anno 2009 "dopo aver inviato il modello C/IAL in data 27.3.2009 ... accortasi di avere indicato dei dati errati, lo ha reinviato in data 31.3.2009 ...procedendo alla loro correzione.

È evidente come la stessa condotta avrebbe potuto essere tenuta anche nel 2011, se davvero i dati fossero stati errati" (ric., p. 7).

2.3. Questa Corte di legittimità ha recentemente avuto occasione di esaminare la questione del rilievo della comunicazione da fornire all'Agenzia delle Entrate al fine di fruire delle agevolazioni previste dalla normativa sull'incremento occupazionale, ed ha statuito che "in tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539,

I. n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti", Cass. sez.

V, 5.11.2021, n. 31858 (cfr., anche, Cass. sez.

V, 13.2.2009, n. 3578).

Non si è del resto mancato di specificare che il decreto ministeriale 12.3.2008, "non ha introdotto, praeter legem, una nuova ipotesi di decadenza dal beneficio, diversa ed ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge e collegata alla mancata presentazione della comunicazione contemplata dall'art. 6, comma 4.

Piuttosto, esso disciplina le modalità concrete attraverso le quali viene verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del credito d'imposta, nonché la loro permanenza per il periodo dalla medesima stabilito, trattandosi di beneficio che si protrae per più annualità e il cui godimento presuppone che i suddetti requisiti perdurino lungo tutto tale arco temporale.

La previsione regolamentare dell'obbligo di inviare in ciascuno dei tre anni cui si estende il credito d'imposta una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) - e cioè la permanenza di un numero complessivo dei lavoratori dipendenti superiore al numero complessivo di quelli mediamente occupati nel periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2007 - non introduce una causa di decadenza non prevista dalla legge, ma costituisce attuazione della previsione normativa, individuando la modalità attraverso cui verificare la permanenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio per ciascuno degli anni in cui esso è riconosciuto.

Nel caso di specie, poiché il contribuente non ha documentato l'esistenza dei requisiti con riguardo agli anni 2009 e 2010, correttamente l'Agenzia ne ha disposto la decadenza non risultando accertata la permanenza dei presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta", Cass. sez.

V, 5.11.2021, n. 31858 (evidenza aggiunta).

2.4. Non si è attenuta a questi principi la CTR della Sicilia nella decisione impugnata, ritenendo, senza fornire una giustificazione dell'opzione, che alla presentazione di un modello C/IAL dal quale risultava il difetto dei requisiti per accedere all'agevolazione, dato non contestato, potesse ovviarsi mediante utilizzazione dei dati dichiarati dalla contribuente nel modello Unico, da considerarsi equipollenti, ed anzi prevalenti, rispetto a quelli riportati dalla contribuente nella sua dichiarazione modello C/IAL, che neppure aveva mai provveduto a rettificare, invocando peraltro un malfunzionamento del sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate rimasto indimostrato.

2.4.1. A tanto deve aggiungersi che compete al contribuente, il quale invoca la fruizione di un beneficio fiscale, assicurare la prova del possesso dei requisiti normativamente previsti, non essendo sufficiente allegarne il possesso al fine di invertire l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria, come pure ritenuto dal giudice dell'appello.

Il motivo di impugnazione risulta pertanto fondato.

3. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, che, in diversa composizione, procederà a nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di PORTELLI [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 6293, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, il 9.10.2020, e pubblicata il 12.11.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 6.7.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Amministrazione finanziaria notificava alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, l'atto di recupero n. TYZCRC300066, relativo a recupero credito d'imposta Irpef, in relazione agli anni dal 2008 al 2010. La contribuente aveva inteso avvalersi del credito d'imposta per l'incremento occupazionale nelle aree svantaggiate del Paese, e l'aveva utilizzato in compensazione, ma in contrasto con i dati trasmessi dalla stessa contribuente nella comunicazione modello C/IAL 2011, nella quale avrebbe dovuto attestare il possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione fiscale, ed in particolare il mantenimento del livello occupazionale. 2. La contribuente impugnava l'atto di recupero innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, contestando che la dichiarazione modello C/IAL 2011 conteneva dati errati, ma a causa di un malfunzionamento del sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso i dati esatti, sufficienti a dimostrare il diritto di accedere all'agevolazione, erano riportati nella dichiarazione dei redditi. La CTP rigettava il ricorso. 3. La società spiegava appello avverso la decisione adottata dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, riproponendo i propri argomenti. Il giudice di secondo grado riteneva che l'Agenzia delle Entrate non avesse adeguatamente contrastato le allegazioni relative al possesso dei requisiti proposte della contribuente, accoglieva perciò l'impugnativa introdotta dalla società, ed annullava l'atto di recupero. 4. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La società intimata ha ricevuto il 12.5.2021 notifica del ricorso presso il difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi da 539 a 547, della legge n. 244 del 2007, e dell'art. 6 del Dm [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui è incorsa la CTR per aver ritenuto che la contribuente avesse comunque diritto a fruire dell'agevolazione fiscale per l'incremento occupazionale sul fondamento di quanto esposto nella dichiarazione dei redditi, sebbene annotando dati contrastanti con quanto indicato nell'apposito modello di dichiarazione. 2. Mediante il suo strumento di impugnazione l'Agenzia delle Entrate censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, perché la presentazione della dichiarazione modello C/IAL non si risolve in un mero adempimento formale, ma integra un presupposto del riconoscimento del credito d'imposta che, in considerazione dei dati comunicati mediante tale dichiarazione, non compete alla contribuente. 2.1. Sul punto la CTR ha ricordato che la contribuente lamentava un malfunzionamento del sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe comportato l'acquisizione di dati errati in relazione alla predetta dichiarazione. Secondo il giudice dell'appello, "sul punto l'ufficio ... non ha puntualmente controdedotto limitandosi a prendere a riferimento i dati esposti nei citati modelli C/IAL, senza tenere conto di quelli riportati nelle dichiarazioni modello UNICO. Al riguardo, il D.M. Economia del 12.3.2008, nel prevedere quale presupposto per fruire della quota di credito l'invio della detta comunicazione mod. C/IAL, non esclude il diritto del contribuente a fruire ugualmente della detta agevolazione nel caso di palese errore di trascrizione o di manifesta non corrispondenza dei dati ivi riportati con quelli invece apposti nell'apposito quadro RU delle dichiarazioni modello UNICO relativi alle annualità in contestazione. Tanto premesso, non avendo l'Ufficio impositore, alla luce delle puntuali osservazioni menzionate nel citato atto di gravame, al di là del richiamato aspetto formale, esaurientemente articolato sulla dovutezza o meno, nel merito, di tali agevolazioni in favore del contribuente, può trovare accoglimento l'appello come sopra proposto, con il conseguente annullamento dell'atto impugnato" (sent. CTR, p. 1 e s.). 2.2. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] finanziaria sottolinea che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Dm [OSCURATO:DATA_NASCITA], "la comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata", trattasi pertanto di un vero e proprio "onere" (ric., p. 5 s.) che la normativa applicabile pone a carico del contribuente il quale intenda avvalersi dell'agevolazione, il contribuente deve pertanto essere in possesso dei requisiti sostanziali, e deve perciò aver conservato i livelli occupazionali, e deve anche aver provveduto all'adempimento formale relativo alla comunicazione. L'Agenzia delle Entrate segnala che la contribuente, in relazione al precedente anno 2009 "dopo aver inviato il modello C/IAL in data 27.3.2009 ... accortasi di avere indicato dei dati errati, lo ha reinviato in data 31.3.2009 ...procedendo alla loro correzione. È evidente come la stessa condotta avrebbe potuto essere tenuta anche nel 2011, se davvero i dati fossero stati errati" (ric., p. 7). 2.3. Questa Corte di legittimità ha recentemente avuto occasione di esaminare la questione del rilievo della comunicazione da fornire all'Agenzia delle Entrate al fine di fruire delle agevolazioni previste dalla normativa sull'incremento occupazionale, ed ha statuito che "in tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, I. n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza del beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti", Cass. sez. V, 5.11.2021, n. 31858 (cfr., anche, Cass. sez. V, 13.2.2009, n. 3578). Non si è del resto mancato di specificare che il decreto ministeriale 12.3.2008, "non ha introdotto, praeter legem, una nuova ipotesi di decadenza dal beneficio, diversa ed ulteriore rispetto a quelle previste dalla legge e collegata alla mancata presentazione della comunicazione contemplata dall'art. 6, comma 4. Piuttosto, esso disciplina le modalità concrete attraverso le quali viene verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del credito d'imposta, nonché la loro permanenza per il periodo dalla medesima stabilito, trattandosi di beneficio che si protrae per più annualità e il cui godimento presuppone che i suddetti requisiti perdurino lungo tutto tale arco temporale. La previsione regolamentare dell'obbligo di inviare in ciascuno dei tre anni cui si estende il credito d'imposta una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) - e cioè la permanenza di un numero complessivo dei lavoratori dipendenti superiore al numero complessivo di quelli mediamente occupati nel periodo dal 10 gennaio al 31 dicembre 2007 - non introduce una causa di decadenza non prevista dalla legge, ma costituisce attuazione della previsione normativa, individuando la modalità attraverso cui verificare la permanenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio per ciascuno degli anni in cui esso è riconosciuto. Nel caso di specie, poiché il contribuente non ha documentato l'esistenza dei requisiti con riguardo agli anni 2009 e 2010, correttamente l'Agenzia ne ha disposto la decadenza non risultando accertata la permanenza dei presupposti per il riconoscimento del credito d'imposta", Cass. sez. V, 5.11.2021, n. 31858 (evidenza aggiunta). 2.4. Non si è attenuta a questi principi la CTR della Sicilia nella decisione impugnata, ritenendo, senza fornire una giustificazione dell'opzione, che alla presentazione di un modello C/IAL dal quale risultava il difetto dei requisiti per accedere all'agevolazione, dato non contestato, potesse ovviarsi mediante utilizzazione dei dati dichiarati dalla contribuente nel modello Unico, da considerarsi equipollenti, ed anzi prevalenti, rispetto a quelli riportati dalla contribuente nella sua dichiarazione modello C/IAL, che neppure aveva mai provveduto a rettificare, invocando peraltro un malfunzionamento del sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate rimasto indimostrato. 2.4.1. A tanto deve aggiungersi che compete al contribuente, il quale invoca la fruizione di un beneficio fiscale, assicurare la prova del possesso dei requisiti normativamente previsti, non essendo sufficiente allegarne il possesso al fine di invertire l'onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria, come pure ritenuto dal giudice dell'appello. Il motivo di impugnazione risulta pertanto fondato. 3. Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate deve pertanto essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, che provvederà anche a regolare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, che, in diversa composizione, procederà a nuovo giud
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