CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 28584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01104/1974 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il decreto impugnato ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato violazione di legge e difetto di motivazione del decreto impugnato; rilevato che il decreto è motivato sotto diversi profili, tra loro alternativi, e precisamente per genericità della richiesta, precedente rigetto di analoga istanza nel giudizio di cognizione e per manifesta insussistenza dei presupposti di legge; ritenuto che, quantomeno, con riguardo al giudizio di manifesta insussistenza dei presupposti di legge il ricorso è generico in quanto si limita a censurare l'accertamento di mera abitualità delle condotte, senza alcuna critica in relazione al giudizio di esclusione dell'unicità del disegno criminoso; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo