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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24007/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 10/7/2018 sino al 28/11/2019, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto ,dall'art.270-quinquies cod.pen. e in riferimento al quale lo stesso ricorrente era stato assolto dalla Corte di Assise di Roma, per insussistenza del fatto, con sentenza del 24/1/2020, divenuta irrevocabile.

La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti.

Specificamente ha rilevato che la vicenda processuale relativa al ricorrente avesse appurato come questi fosse, dal punto di vista ideologico, attiguo rispetto ad ambienti dell'islamismo radicale e come dall'esame degli atti risultasse che lo stesso aveva acquistato degli elicotteri radiocomandati nonché fatto riferimento, nelle conversazioni intercettate, al possibile uso di esplosivi contro una caserma sita nella Macedonia del Nord; elementi che, pur essendo stati ritenuti dal giudice della cognizione come non sufficienti a dimostrare un intento terroristico, ben potevano essere valutati in relazione alla condizione ostativa rappresentata dal dolo e dalla colpa grave, trattandosi di condotta idonea a configurare un grave allarme sociale e a porsi in rapporto causale con l'ordinanza limitativa della libertà personale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per carenza di motivazione; ha premesso che, nella vicenda processuale in esame, difettava evidentemente il requisito della univocità finalistica della condotta richiesto dall'art.270- quinquies cod.pen., dedotto anteriormente all'applicazione della misura custodiate sulla base di un'intercettazione ambientale poi ritenuta priva di valenza probatoria in sede dibattimentale, anche in considerazione della inesistente potenzialità offensiva del materiale poi sottoposto a sequestro (trattandosi di aeromodelli giocattolo e non di droni); ha evidenziato che, già nei due interrogatori disposti prima dell'applicazione della misura, il ricorrente aveva fornito una compiuta spiegazione del tenore non serio della conversazione intercettata e della ragioni del rinvenimento dei predetti aeromodelli; ha quindi dedotto che la Corte territoriale era incorsa in un vizio di omessa motivazione ovvero di motivazione apparente e inconferente, fondandosi su elementi di fatti in relazione ai quali era stata spiegata - in sede di istanza di riconoscimento dell'indennizzo - la spiegazione alternativa idonea a smentire l'ipotesi accusatoria; ha pertanto dedotto che la Corte non si era adeguata al contenuto dell'istanza difensiva, non replicando né controdeducendo rispetto alla specifiche argomentazioni ivi contenute.

Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - in subordine - la violazione di legge, in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen, e al combinato disposto degli artt. 314 e 592 cod.proc.pen.; ha dedotto che l'ordinanza fosse comunque censurabile nella parte in cui aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Ministero resistente in assenza di contestazione sul diritto all'indennizzo e di qualsiasi effettiva contrapposizione rispetto alle argomentazioni contenute nell'istanza introduttiva.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.

In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, J n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosnì, RV. 276458).

Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739).

3. Ciò premesso, il motivo di ricorso attinente a un dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato non è fondato.Deve infatti ritenersi che il giudice della riparazione si sia, anzi, correttamente confrontato con i predetti principi.

In particolare, la Corte ha operato un integrale riferimento al contenuto della stessa sentenza assolutoria; nella quale è stato dato atto di come il ricorrente: a) abbia ripetutamente visionato siti specializzati nella vendita dì armi o di droni dopo aver appreso tramite la rete i meccanismi idonei a modificarli per uso militare o terroristico (attività che la stessa Corte di assise ha ritenuto di "incerta interpretazione"); b) abbia dimostrato, con comportamenti percepibili all'esterno e tramite i soda! network, la propria simpatia per l'ideologia della jihad violenta, in particolare postando simboli riconducibili allo stato islamico e visionando una grande quantità di video relativi alla predicazione dell'ideologia stessa; c) sia stato intercettato nel corso di una conversazione in cui aveva fatto riferimento all'uso di esplosivi contro una caserma sita nella Macedonia del Nord.

Deve quindi ritenersi che, sulla base di motivazione del tutto congrua, la Corte abbia desunto che i comportamenti tenuti dell'odierno ricorrente - indipendentemente dalla valutazione di merito in ordine alla non univocità dei medesimi al fine di ritenere concretizzato il reato contestato - si fossero posti in adeguato rapporto sinergico con l'emissione del titolo cautelare.

In particolare, vanno richiamate sul punto le argomentazioni espresse da questa Corte in una pronuncia nella quale è stata ritenuta immune da censure la decisione che aveva ritenuto gravemente colposa la condotta di un indagato per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, che, come emerso dalle conversazioni intercettate e dal materiale rinvenuto nel suo computer, aveva intrattenuto assidue frequentazioni e prolungati dialoghi con soggetti legati al fondamentalismo islamico, contenenti riferimenti al martirio, alla guerra e alla jihad di matrice islamica, e scaricato da internet materiale propagandistico e documenti inerenti alla fabbricazione di ordigni e all'addestramento militare di appartenenti a gruppi terroristici (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).

Va quindi condivisa la valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza di un profilo di colpa grave in capo all'odierno ricorrente - specificamente ascrivibile al proprio comportamento extraprocessuale - da considerare ostativo rispetto al riconoscimento dell'indennizzo.

4. Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha dedotto un'errata applicazione - da parte della Corte territoriale - del principio della soccombenza.Difatti, nel corso del primo grado di giudizio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si era costituito chiedendo - previa valutazione della sussistenza dei necessari presupposti processuali per l'esercizio dell'azione - il rigetto della domanda nel merito; conseguendone che la Corte territoriale, nel liquidare le spese di giudizio a favore del Ministero medesimo, ha fatto adeguato governo dei principi dettati dall'art.91 cod.proc.civ..

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; il ricorrente stesso va altresì condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Ministero costituito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 10/7/2018 sino al 28/11/2019, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto ,dall'art.270-quinquies cod.pen. e in riferimento al quale lo stesso ricorrente era stato assolto dalla Corte di Assise di Roma, per insussistenza del fatto, con sentenza del 24/1/2020, divenuta irrevocabile. La Corte d'appello, quale giudice adito ai sensi dell'art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l'autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti. Specificamente ha rilevato che la vicenda processuale relativa al ricorrente avesse appurato come questi fosse, dal punto di vista ideologico, attiguo rispetto ad ambienti dell'islamismo radicale e come dall'esame degli atti risultasse che lo stesso aveva acquistato degli elicotteri radiocomandati nonché fatto riferimento, nelle conversazioni intercettate, al possibile uso di esplosivi contro una caserma sita nella Macedonia del Nord; elementi che, pur essendo stati ritenuti dal giudice della cognizione come non sufficienti a dimostrare un intento terroristico, ben potevano essere valutati in relazione alla condizione ostativa rappresentata dal dolo e dalla colpa grave, trattandosi di condotta idonea a configurare un grave allarme sociale e a porsi in rapporto causale con l'ordinanza limitativa della libertà personale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen., per carenza di motivazione; ha premesso che, nella vicenda processuale in esame, difettava evidentemente il requisito della univocità finalistica della condotta richiesto dall'art.270- quinquies cod.pen., dedotto anteriormente all'applicazione della misura custodiate sulla base di un'intercettazione ambientale poi ritenuta priva di valenza probatoria in sede dibattimentale, anche in considerazione della inesistente potenzialità offensiva del materiale poi sottoposto a sequestro (trattandosi di aeromodelli giocattolo e non di droni); ha evidenziato che, già nei due interrogatori disposti prima dell'applicazione della misura, il ricorrente aveva fornito una compiuta spiegazione del tenore non serio della conversazione intercettata e della ragioni del rinvenimento dei predetti aeromodelli; ha quindi dedotto che la Corte territoriale era incorsa in un vizio di omessa motivazione ovvero di motivazione apparente e inconferente, fondandosi su elementi di fatti in relazione ai quali era stata spiegata - in sede di istanza di riconoscimento dell'indennizzo - la spiegazione alternativa idonea a smentire l'ipotesi accusatoria; ha pertanto dedotto che la Corte non si era adeguata al contenuto dell'istanza difensiva, non replicando né controdeducendo rispetto alla specifiche argomentazioni ivi contenute. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - in subordine - la violazione di legge, in relazione all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen, e al combinato disposto degli artt. 314 e 592 cod.proc.pen.; ha dedotto che l'ordinanza fosse comunque censurabile nella parte in cui aveva condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti del Ministero resistente in assenza di contestazione sul diritto all'indennizzo e di qualsiasi effettiva contrapposizione rispetto alle argomentazioni contenute nell'istanza introduttiva. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo la sussistenza di un comportamento - da parte dell'istante - che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave. In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all'interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, J n.34656, Davoli, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, [OSCURATO:PERSONA], RV. 263197; Sez.3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.28012, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, [OSCURATO:PERSONA], RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosnì, RV. 276458). Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell'arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, Sarnataro, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Grillo, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739). 3. Ciò premesso, il motivo di ricorso attinente a un dedotto difetto di motivazione del provvedimento impugnato non è fondato.Deve infatti ritenersi che il giudice della riparazione si sia, anzi, correttamente confrontato con i predetti principi. In particolare, la Corte ha operato un integrale riferimento al contenuto della stessa sentenza assolutoria; nella quale è stato dato atto di come il ricorrente: a) abbia ripetutamente visionato siti specializzati nella vendita dì armi o di droni dopo aver appreso tramite la rete i meccanismi idonei a modificarli per uso militare o terroristico (attività che la stessa Corte di assise ha ritenuto di "incerta interpretazione"); b) abbia dimostrato, con comportamenti percepibili all'esterno e tramite i soda! network, la propria simpatia per l'ideologia della jihad violenta, in particolare postando simboli riconducibili allo stato islamico e visionando una grande quantità di video relativi alla predicazione dell'ideologia stessa; c) sia stato intercettato nel corso di una conversazione in cui aveva fatto riferimento all'uso di esplosivi contro una caserma sita nella Macedonia del Nord. Deve quindi ritenersi che, sulla base di motivazione del tutto congrua, la Corte abbia desunto che i comportamenti tenuti dell'odierno ricorrente - indipendentemente dalla valutazione di merito in ordine alla non univocità dei medesimi al fine di ritenere concretizzato il reato contestato - si fossero posti in adeguato rapporto sinergico con l'emissione del titolo cautelare. In particolare, vanno richiamate sul punto le argomentazioni espresse da questa Corte in una pronuncia nella quale è stata ritenuta immune da censure la decisione che aveva ritenuto gravemente colposa la condotta di un indagato per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, che, come emerso dalle conversazioni intercettate e dal materiale rinvenuto nel suo computer, aveva intrattenuto assidue frequentazioni e prolungati dialoghi con soggetti legati al fondamentalismo islamico, contenenti riferimenti al martirio, alla guerra e alla jihad di matrice islamica, e scaricato da internet materiale propagandistico e documenti inerenti alla fabbricazione di ordigni e all'addestramento militare di appartenenti a gruppi terroristici (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458). Va quindi condivisa la valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza di un profilo di colpa grave in capo all'odierno ricorrente - specificamente ascrivibile al proprio comportamento extraprocessuale - da considerare ostativo rispetto al riconoscimento dell'indennizzo. 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha dedotto un'errata applicazione - da parte della Corte territoriale - del principio della soccombenza.Difatti, nel corso del primo grado di giudizio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze si era costituito chiedendo - previa valutazione della sussistenza dei necessari presupposti processuali per l'esercizio dell'azione - il rigetto della domanda nel merito; conseguendone che la Corte territoriale, nel liquidare le spese di giudizio a favore del Ministero medesimo, ha fatto adeguato governo dei principi dettati dall'art.91 cod.proc.civ.. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali; il ricorrente stesso va altresì condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del Ministero costituito. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process
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