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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 10760/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 29 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Treviso, in data 4171011.1%111 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la fattispecie in contestazione come plurisoggettiva e consumata, contengono censure in punto di fatto, non prospettabili, dunque, nella sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 6 della sentenza impugnata, anche richiamando le argomentazioni del primo giudice, ha sottolineato il pieno coinvolgimento a titolo di concorso del prevenuto nella richiesta estorsiva e l'impossibilità di ritenere meramente tentato il delitto (su quest'ultimo profilo, si veda Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018 - dep. 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275417); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 29 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Treviso, in data 4171011.1%111 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., riducendo la pena inflitta dal primo giudice a seguito del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la fattispecie in contestazione come plurisoggettiva e consumata, contengono censure in punto di fatto, non prospettabili, dunque, nella sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che a pagina 6 della sentenza impugnata, anche richiamando le argomentazioni del primo giudice, ha sottolineato il pieno coinvolgimento a titolo di concorso del prevenuto nella richiesta estorsiva e l'impossibilità di ritenere meramente tentato il delitto (su quest'ultimo profilo, si veda Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018 - dep. 21/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275417); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.
Sentenza Cassazione n. 10760/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris