CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti: - il primo motivo - sulla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo B) - da mere doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 dove si espone una plausibile ricostruzione del fatto); - quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo A) - generiche e meramente confutative in ordine al giudizio di affidabilità espresso sulla testimonianza del carabiniere sulla dinamica dei fatti; - il secondo e il terzo motivo - rispettivamente sul diniego delle attenuanti generiche e sulla durata della sanzione della sospensione della patente di guida - da censure di merito e aspecifiche, avendo al Corte di appello (pagg. 3 e 4) indicato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche e quelli che rendevano congrua la durata della sanzione amministrativa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i