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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 agosto 1962

Cassazione n. 19828/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1962 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

122. R.G. 36432 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 640 bis e 483 cod. pen., nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti sulla ritenuta recidiva, è indeducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, anche in relazione all'esclusione dello stato di necessità, alla quantificazione del danno per la parte civile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/08/1962 avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 122. R.G. 36432 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 640 bis e 483 cod. pen., nonché la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti sulla ritenuta recidiva, è indeducibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, anche in relazione all'esclusione dello stato di necessità, alla quantificazione del danno per la parte civile); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19828/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris