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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 50133/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) è inammissibile perché prospetta interpretazioni in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione.

I due motivi di ricorso riguardano l'omesso avviso, nel decreto penale, della facoltà di richiedere la messa alla prova.

La sentenza impugnata, con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte, evidenzia come, pur nella tempestività dell'eccezione, non risulta mai richiesta la messa alla prova o una rimessione in termini per richiederla ("In tema di procedimento per decreto, non è abnorme il provvedimento che - anziché dichiarare la nullità del decreto penale di condanna privo dell'avviso della facoltà per l'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui tale avviso non prevede - rimetta in termini l'imputato al fine di richiedere la messa alla prova, trattandosi di provvedimento che corrisponde ad un atto previsto dall'ordinamento e che non crea una situazione di stallo altrimenti non risolvibile" Sez. 4 - , Sentenza n. 44180 del 03/10/2019 Cc. (deo. 30/10/2019 ) Rv. 277693 - 01; vedi anche Sez. 4, del 20 febbraio 2020 n. 6578 e Sez. 3 - , Sentenza n. 14727 del 05/02/2019 Ud. (dep. 04/04/2019 ) Rv. 275567, che prevede la richiesta di messa alla prova quale condizione per evitare la preclusione).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in - - avore della Cassa delle ammende. • ? - Così deciso il 20/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (come integrato dalla memoria) è inammissibile perché prospetta interpretazioni in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata della Cassazione. I due motivi di ricorso riguardano l'omesso avviso, nel decreto penale, della facoltà di richiedere la messa alla prova. La sentenza impugnata, con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte, evidenzia come, pur nella tempestività dell'eccezione, non risulta mai richiesta la messa alla prova o una rimessione in termini per richiederla ("In tema di procedimento per decreto, non è abnorme il provvedimento che - anziché dichiarare la nullità del decreto penale di condanna privo dell'avviso della facoltà per l'imputato di chiedere, mediante l'opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova, conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2016, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 460, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. nella parte in cui tale avviso non prevede - rimetta in termini l'imputato al fine di richiedere la messa alla prova, trattandosi di provvedimento che corrisponde ad un atto previsto dall'ordinamento e che non crea una situazione di stallo altrimenti non risolvibile" Sez. 4 - , Sentenza n. 44180 del 03/10/2019 Cc. (deo. 30/10/2019 ) Rv. 277693 - 01; vedi anche Sez. 4, del 20 febbraio 2020 n. 6578 e Sez. 3 - , Sentenza n. 14727 del 05/02/2019 Ud. (dep. 04/04/2019 ) Rv. 275567, che prevede la richiesta di messa alla prova quale condizione per evitare la preclusione). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in - - avore della Cassa delle ammende. • ? - Così deciso il 20/10/
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