CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 1986
Cassazione n. 30717/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/1986 rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la ordinanza n. 28/23 in data 15/02/2023 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/02/2023, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 26/01/2023 finalizzato alla confisca per equivalente, delle disponibilità finanziarie e, in subordine, dei beni immobili, mobili, crediti, azioni ed altri strumenti finanziari dematerializzati, nei confronti delle società impiegate nelle truffe e nei confronti dell'indagato fino alla concorrenza delle somme indicate quali profitto delle singole incolpazioni, e segnatamente, associazione a delinquere (capo 1), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (capi 23, 24 e 25), reimpiego di denaro, beni, utilità (capi 43, 44 e 45). Il procedimento penale veniva iscritto a seguito di trasmissione degli atti da parte del Tribunale di Rimini che, con sentenza emessa il 17/01/2023, dichiarava la propria incompetenza territoriale ritenendo competente il Tribunale di Milano; in seno al procedimento originario, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 13/01/2022, aveva applicato misure cautelari personali e reali nei confronti di numerosi indagati: Fallarino, in particolare, veniva attinto dalla misura cautelare personale degli arresti donniciliari aggravati dal divieto di comunicazione e dalla misura cautelare reale del sequestro preventivo ex artt. 321, commi 1 e 2 cod. proc. pen. (in relazione agli artt. 322- ter cod. pen. e 12-bis d.lvo n. 74/2000). 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, il cui unico formale motivo viene di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 309, comma 9, 321, comma 2, 324, comma 7, cod. proc. pen. nonché inesistenza e/o apparenza della motivazione in punto di periculum in mora. Il Tribunale, oltre a non fornire motivazione alcuna in ordine al rilievo sollevato dalla difesa sulla genericità dell'indicazione dell'oggetto del sequestro, finisce per integrare il provvedimento genetico, tentando di ricostruirne un senso attraverso riferimenti ad atti di indagine mai nemmeno citati nell'ordinanza impugnata o, addirittura, ad inesistenti passi dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari cui quest'ultima si riferirebbe per relationem, senza peraltro indicare specificatamente il punto in cui sarebbe presente tale riferimento. 3. Il ricorso è inammissibile.4. Come affermato, in via generale, da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. E, l'onere di motivazione, può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Tale principio trova applicazione anche per il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria ex art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale deve contenere, dunque, la concisa motivazione anche del periculum in mora, nei termini sopra specificati, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694). Infatti, dal tenore della motivazione della richiamata sentenza n. 36959/2021, emerge che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite - il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini del secondo comma dell'art. 321 cod. proc. pen., la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'art. 240, comma primo, cod. pen. - il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza "trasversale", dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro (misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione). Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, sia essa diretta o per equivalente, di cui all'art. 12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni o del denaro (cfr., Sez. 3, n. 47054 del 22/09/2022, Filippetti, Rv. 283910; Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313). 5. Fermo quanto precede, nella fattispecie la "concisa motivazione" sul periculum in mora che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere è agevolmente ricavabile nell'ordinanza impugnata, che fa esplicito riferimento al pericolo di definitiva e irreversibile dispersione del profitto proprio attraverso il meccanismo criminoso legato At all'utilizzo di società adoperate per l'illecita creazione, circolazione e spendita degli inesistenti crediti di imposta 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend