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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 47574/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa in data 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con il relativo atto i seguenti motivi: - violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.; - violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; - violazione di legge per difetto di motivazione sia sotto il profilo dell'art. 273 cod. proc. pen. sia sotto quello degli artt. 274, 275 cod. proc. pen.; - vizio cumulativo della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato; - violazione dell'art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen. - errata ricostruzione dei fatti posti a base del delitto ascritto al ricorrente e degli elementi a suo carico, con violazione di norme di diritto.

Assume il ricorrente che il provvedimento genetico e quello del Tribunale sono in contraddizione logica e fattuale in quanto nel primo provvedimento nulla si dice in ordine alla intraneità del ricorrente e nel secondo questa si deduce dal semplice riconoscimento di una foto da parte del dichiarante Barone.

Inoltre, l'affermazione di intraneità del ricorrente al gruppo inteso come "sistema" ai fini della aggravante appare priva di reale motivazione, non comprendendosi da quali elementi si possa inferire che il ricorrente fosse, comunque, consapevole di agire al fine di agevolare l'associazione mafiosa la cui conoscenza da parte dello stesso indagato è data per scontata.

In un provvedimento genetico privo di autonoma motivazione, è travisato il dato indiziario posto che la conoscenza da parte dell'indagato degli altri interlocutori nelle conversazioni captate in casa Calvelli non prova la sua intraneità.

La complessiva ricostruzione sulle consorterie criminali operanti sul territorio della provincia di Cosenza non rileva rispetto alla posizione del Carreri, che non risulta aver mai praticato l'attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Il compendio indiziario considerato dal Tribunale non tiene conto degli elementi prodotti dalla difesa con la memoria depositata in sede di riesame.

In particolare, il Tribunale non considera che le dichiarazioni del Turboli, rese in data 18/05/2023 alla DDA di Catanzaro quale collaboratore di giustizia - che esclude il ricorrente dalla attività di spaccio - contraddicono quelle del Barone che, pertanto, di per sé sole, non possono giustificare la gravità indiziaria sia del reato che della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Quanto alle esigenze cautelari, i fatti risalgono al 2019 e non vi è alcun cenno o scrutinio rispetto alla distanza temporale dei fatti.Quanto al pericolo di reiterazione, il Tribunale non ha evidenziato elementi sufficienti per ritenere che, presentatasi l'occasione, sia altrettanto altamente probabile la commissione di reati analoghi, non potendosi condividere il ridimensionamento del periodo trascorso in ragione dell'ampiezza dell'azione illecita correlata alla attuazione di un complessivo programma in realtà mai strutturalmente articolato.

Quanto al pericolo di fuga, è stata erroneamente valorizzata una condizione soggettiva - il radicamento familiare e professionale dell'indagato all'estero - non pertinente al tema e priva di concretezza.

3. Il procedimento è stato trattato con procedura scritta, in assenza di richiesta di trattazione orale, sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La posizione del ricorrente, dopo un ampio excursus sul contesto criminale e sulla associazione confederata "[OSCURATO:PERSONA]" composta da vari sotto-gruppi, tra i quali quello di [OSCURATO:PERSONA], è individuata per la partecipazione al gruppo Porcaro, gerarchicamente organizzato e operativo (v. pg. 45 della ordinanza).

Il ricorrente è ritenuto a disposizione del gruppo in relazione alla attività di spaccio e di approvvigionamento organizzata dal Porcaro.

E' il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che lo indica, riconoscendolo in foto, come grosso spacciatore di cocaina per conto degli "italiani", sottolineando la vicinanza del Carrieri al Turboli e al Calvelli, figure apicali che gravitano nel settore dello spaccio (v. pg. 47, ibidem).

Secondo il Giudice del riesame, riscontro alle dichiarazioni sono le emergenze captatwe.

E' definita emblematica quella del 24.5.2019 riguardante una riunione organizzata dal Turboli presso l'abitazione del Calvelli alla quale partecipavano [OSCURATO:PERSONA]Elia e il Carrieri, nel corso della quale il Carrieri unitamente al Calvelli e al Turboli si occupava del confezionamento della sostanza e della "contabilità finanziaria del gruppo", risultando l'inequivoco riferimento alla mariljuana trattata.

Si assume, inoltre, la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche interne al gruppo, la sua interlocuzione con i sodali sull'opportunità di alcune forniture e sulla qualità dello stupefacente.

Così, secondo l'ordinanza impugnata, si delinea «il ruolo specifico assunto dal ricorrente, nel corso del tempo, all'interno dell'associazione finalizzata al narcotraffico, risultando indiscutibile che il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] operasse sul mercato della droga anche gestendo autonomamente un proprio giro di clientela consolidato in ragione della esperienza di lungo corso da questi vantata nell'ambito della rivendita di narcotico sulla specifica porzione territoriale, rifornendosi stabilmente dai canali di rifornimento del sodalizio oggetto di indagine».

3. Ritiene questa Corte che, quanto al profilo indiziario, che le ragioni espresse dalla ordinanza impugnata fanno capo a un sillogismo accusatorio privo di adeguato riscontro, assumendosi l'intraneità del ricorrente al gruppo Porcaro, dal quale discende la sua partecipazione associativa così come delineata dall'accusa nell'ambito del cd.

"[OSCURATO:PERSONA]".

A tal riguardo - oltre la generale prospettiva accusatoria ricostruita attraverso le propalazioni dei diversi collaboratori di giustizia - militano a carico del ricorrente le dichiarazioni del I3arone limitate ad indicarlo, riconoscendolo in foto, come "grosso spacciatore di cocaina per conto degli italiani, in particolare per conto di [OSCURATO:PERSONA]" (v. pg. 26, come richiamato a pg. 47 della ordinanza) ritenute riscontrate dalle conversazioni intercettate il 24.05.2019 presso l'abitazione del Calvelli, nelle quali si parla e si tratta, operandone il confezionamento, di maluana e dei ricavi dell'illecito traffico e in cui risulta presente il Carrieri, senza che a questi, peraltro, sia attribuita alcuna espressione nel corso del colloquio intercettato (v. pg. 48, ibidem).

La ordinanza sovrappone senz'altro il generico dato dichiarativo e quello captativo omettendo di considerare la memoria difensiva nella parte in cui oppone le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, del 18/05/2023 - che escludono il ricorrente dal traffico di stupefacenti - e le considerazioni svolte dalla difesa sull'effettiva portata indiziante delle conversazioni del 24.05.2019, che - tra l'altro - farebbero escludere qualsiasi caratura criminale del ricorrente.

Non si rinviene, poi, alcuna giustificazione fattuale in ordine alla asserita conoscenza da parte del ricorrente di dinamiche interne all'associazione e alla asserita sua interlocuzione con esponenti apicali in ordine alle forniture e alla qualità dello stupefacente.

4. Cosicché il decisivo rilievo dato alla presenza del ricorrente nel contesto emergente dalle captazioni del 24/05/2019 non si conforma al principio di legittimità secondo il quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838) e, ancora, che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la con- dotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indi- spensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692).- Il discostamento dai richiamati principi della ordinanza impugnata assume, poi, ulteriore pregnanza in punto di prova indiziaria della partecipazione del soggetto rispetto alla connota- zione mafiosa della associazione in contestazione, rispetto alla quale — anche nella sede cautelare - deve essere ribadito il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità am- bientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Seccia, Rv. 284199 — 02)

4. L'accoglimento del ricorso in ordine alla gravità indiziaria assorbe le questioni in ordine alle esigenze cautelari rispetto alle quali, in ogni caso, il regime presuntivo deve essere commisurato alla effettiva epoca di consumazione della condotta e ai profili soggettivi del ricorrente.

5. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla Cancell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/05/2024 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria conclusiva del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa in data 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1 (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo con il relativo atto i seguenti motivi: - violazione dell'art. 273 cod. proc. pen.; - violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.; - violazione di legge per difetto di motivazione sia sotto il profilo dell'art. 273 cod. proc. pen. sia sotto quello degli artt. 274, 275 cod. proc. pen.; - vizio cumulativo della motivazione in relazione al pericolo di reiterazione del reato; - violazione dell'art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen. - errata ricostruzione dei fatti posti a base del delitto ascritto al ricorrente e degli elementi a suo carico, con violazione di norme di diritto. Assume il ricorrente che il provvedimento genetico e quello del Tribunale sono in contraddizione logica e fattuale in quanto nel primo provvedimento nulla si dice in ordine alla intraneità del ricorrente e nel secondo questa si deduce dal semplice riconoscimento di una foto da parte del dichiarante Barone. Inoltre, l'affermazione di intraneità del ricorrente al gruppo inteso come "sistema" ai fini della aggravante appare priva di reale motivazione, non comprendendosi da quali elementi si possa inferire che il ricorrente fosse, comunque, consapevole di agire al fine di agevolare l'associazione mafiosa la cui conoscenza da parte dello stesso indagato è data per scontata. In un provvedimento genetico privo di autonoma motivazione, è travisato il dato indiziario posto che la conoscenza da parte dell'indagato degli altri interlocutori nelle conversazioni captate in casa Calvelli non prova la sua intraneità. La complessiva ricostruzione sulle consorterie criminali operanti sul territorio della provincia di Cosenza non rileva rispetto alla posizione del Carreri, che non risulta aver mai praticato l'attività di spaccio di sostanza stupefacente. Il compendio indiziario considerato dal Tribunale non tiene conto degli elementi prodotti dalla difesa con la memoria depositata in sede di riesame. In particolare, il Tribunale non considera che le dichiarazioni del Turboli, rese in data 18/05/2023 alla DDA di Catanzaro quale collaboratore di giustizia - che esclude il ricorrente dalla attività di spaccio - contraddicono quelle del Barone che, pertanto, di per sé sole, non possono giustificare la gravità indiziaria sia del reato che della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Quanto alle esigenze cautelari, i fatti risalgono al 2019 e non vi è alcun cenno o scrutinio rispetto alla distanza temporale dei fatti.Quanto al pericolo di reiterazione, il Tribunale non ha evidenziato elementi sufficienti per ritenere che, presentatasi l'occasione, sia altrettanto altamente probabile la commissione di reati analoghi, non potendosi condividere il ridimensionamento del periodo trascorso in ragione dell'ampiezza dell'azione illecita correlata alla attuazione di un complessivo programma in realtà mai strutturalmente articolato. Quanto al pericolo di fuga, è stata erroneamente valorizzata una condizione soggettiva - il radicamento familiare e professionale dell'indagato all'estero - non pertinente al tema e priva di concretezza. 3. Il procedimento è stato trattato con procedura scritta, in assenza di richiesta di trattazione orale, sulle conclusioni delle parti indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La posizione del ricorrente, dopo un ampio excursus sul contesto criminale e sulla associazione confederata "[OSCURATO:PERSONA]" composta da vari sotto-gruppi, tra i quali quello di [OSCURATO:PERSONA], è individuata per la partecipazione al gruppo Porcaro, gerarchicamente organizzato e operativo (v. pg. 45 della ordinanza). Il ricorrente è ritenuto a disposizione del gruppo in relazione alla attività di spaccio e di approvvigionamento organizzata dal Porcaro. E' il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che lo indica, riconoscendolo in foto, come grosso spacciatore di cocaina per conto degli "italiani", sottolineando la vicinanza del Carrieri al Turboli e al Calvelli, figure apicali che gravitano nel settore dello spaccio (v. pg. 47, ibidem). Secondo il Giudice del riesame, riscontro alle dichiarazioni sono le emergenze captatwe. E' definita emblematica quella del 24.5.2019 riguardante una riunione organizzata dal Turboli presso l'abitazione del Calvelli alla quale partecipavano [OSCURATO:PERSONA]Elia e il Carrieri, nel corso della quale il Carrieri unitamente al Calvelli e al Turboli si occupava del confezionamento della sostanza e della "contabilità finanziaria del gruppo", risultando l'inequivoco riferimento alla mariljuana trattata. Si assume, inoltre, la conoscenza da parte del ricorrente delle dinamiche interne al gruppo, la sua interlocuzione con i sodali sull'opportunità di alcune forniture e sulla qualità dello stupefacente. Così, secondo l'ordinanza impugnata, si delinea «il ruolo specifico assunto dal ricorrente, nel corso del tempo, all'interno dell'associazione finalizzata al narcotraffico, risultando indiscutibile che il gruppo facente capo a [OSCURATO:PERSONA] operasse sul mercato della droga anche gestendo autonomamente un proprio giro di clientela consolidato in ragione della esperienza di lungo corso da questi vantata nell'ambito della rivendita di narcotico sulla specifica porzione territoriale, rifornendosi stabilmente dai canali di rifornimento del sodalizio oggetto di indagine». 3. Ritiene questa Corte che, quanto al profilo indiziario, che le ragioni espresse dalla ordinanza impugnata fanno capo a un sillogismo accusatorio privo di adeguato riscontro, assumendosi l'intraneità del ricorrente al gruppo Porcaro, dal quale discende la sua partecipazione associativa così come delineata dall'accusa nell'ambito del cd. "[OSCURATO:PERSONA]". A tal riguardo - oltre la generale prospettiva accusatoria ricostruita attraverso le propalazioni dei diversi collaboratori di giustizia - militano a carico del ricorrente le dichiarazioni del I3arone limitate ad indicarlo, riconoscendolo in foto, come "grosso spacciatore di cocaina per conto degli italiani, in particolare per conto di [OSCURATO:PERSONA]" (v. pg. 26, come richiamato a pg. 47 della ordinanza) ritenute riscontrate dalle conversazioni intercettate il 24.05.2019 presso l'abitazione del Calvelli, nelle quali si parla e si tratta, operandone il confezionamento, di maluana e dei ricavi dell'illecito traffico e in cui risulta presente il Carrieri, senza che a questi, peraltro, sia attribuita alcuna espressione nel corso del colloquio intercettato (v. pg. 48, ibidem). La ordinanza sovrappone senz'altro il generico dato dichiarativo e quello captativo omettendo di considerare la memoria difensiva nella parte in cui oppone le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, del 18/05/2023 - che escludono il ricorrente dal traffico di stupefacenti - e le considerazioni svolte dalla difesa sull'effettiva portata indiziante delle conversazioni del 24.05.2019, che - tra l'altro - farebbero escludere qualsiasi caratura criminale del ricorrente. Non si rinviene, poi, alcuna giustificazione fattuale in ordine alla asserita conoscenza da parte del ricorrente di dinamiche interne all'associazione e alla asserita sua interlocuzione con esponenti apicali in ordine alle forniture e alla qualità dello stupefacente. 4. Cosicché il decisivo rilievo dato alla presenza del ricorrente nel contesto emergente dalle captazioni del 24/05/2019 non si conforma al principio di legittimità secondo il quale, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la commissione di più reati-fine in concorso con singoli partecipi al sodalizio non è vicenda fattuale idonea ad integrare di per sé l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, essendo necessario che i rapporti con tali soggetti costituiscano forme di interazione nell'ambito di un gruppo organizzato e non di relazioni di tipo diretto ed immediato, prive di riferimenti al ruolo esponenziale dei predetti per conto della consorteria (Sez. 3, n. 9036 del 31/01/2022, Santoro, Rv. 282838) e, ancora, che, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la con- dotta di partecipazione non è integrata dalla mera disponibilità manifestata nei confronti di un singolo associato, anche se di livello apicale, né dalla mera condivisione di intenti, essendo indi- spensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. 6, n. 34563 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276692).- Il discostamento dai richiamati principi della ordinanza impugnata assume, poi, ulteriore pregnanza in punto di prova indiziaria della partecipazione del soggetto rispetto alla connota- zione mafiosa della associazione in contestazione, rispetto alla quale — anche nella sede cautelare - deve essere ribadito il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la finalità perseguita dall'autore del delitto, onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplice contestualità am- bientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Seccia, Rv. 284199 — 02) 4. L'accoglimento del ricorso in ordine alla gravità indiziaria assorbe le questioni in ordine alle esigenze cautelari rispetto alle quali, in ogni caso, il regime presuntivo deve essere commisurato alla effettiva epoca di consumazione della condotta e ai profili soggettivi del ricorrente. 5. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancell
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