CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23536/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 maggio 2023, il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso il 27 ottobre 2022 dal Magistrato di sorveglianza di Siena, che aveva accolto solo parzialmente, rigettandola per il resto, l'istanza volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., ristoro per le condizioni di detenzione che, secondo il reclamo, Sibio aveva subìto in alcuni istituti penitenziari. 2. Avverso il menzionato provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazione di legge criticando il mancato espletamento di una perizia e lamentando la violazione del diritto di difesa. Sostiene che Sibio è stato detenuto in condizioni inumane e degradanti anche nei periodi in relazione ai quali il reclamo è stato rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in tema di rimedi ex art. 35-ter ord. pen., non è sufficiente, al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU, che la cella abbia dimensioni superiori a 3/4 mq., dovendosi altresì tener conto delle ulteriori condizioni che possono rendere comunque degradante il trattamento detentivo. (Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Rv. 281356 - 01; Sez. 1, n. 30030 del 11/09/2020, Rv. 279793 - 01). È stato chiarito che, nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario. (Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Rv. 273144 - 01). 2. Rilevato in astratto quanto sopra, deve ritenersi, con riguardo al caso concreto in esame, e alla luce dei suddetti principi pienamente condivisibili, che la motivazione dell'ordinanza risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.Il Tribunale di sorveglianza ha chiarito che le doglianze formulate dal reclamante sono contraddette dalle risultanze contenute nelle relazioni dell'autorità penitenziaria e che il reclamante non ha allegato - né emerge - alcun elemento a sostegno dell'ipotesi di sussistenza di erroneità tecnica o falsità ideologica delle attestazioni. Il Tribunale di sorveglianza ha spiegato congruamente che elementi in tal senso «non possono individuarsi nel fatto che l'interessato persista sia nel concettualizzare manchevolezze meramente ipotetiche delle risultanze contrarie alle proprie convenienze, sia nel contraddire apertamente le suddette risultanze semplicemente ripetendo affermazioni che risultano già smentite dall'autorità penitenziaria». La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza espone con chiarezza un ragionamento convincente. Non emergeva, in tale situazione, alcuna necessità di disporre accertamenti tecnici. Il provvedimento impugnato, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso per cassazione espone critiche generiche, ripetitive delle censure già adeguatamente trattate dal giudice del merito. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C