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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46742/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.99, 582 cpv. e 583, nn. 1 e 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti del processo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, al di là della sua enunciazione, si risolve in mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo, che lamenta la falsa applicazione degli artt. 58 e 59 L. 689/1981, è intrinsecamente generico poiché non indica, quali elementi concreti, in tesi pretermessi avrebbero dovuto giustificare l'applicazione delle pene sostitutive invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.99, 582 cpv. e 583, nn. 1 e 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti del processo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, al di là della sua enunciazione, si risolve in mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo, che lamenta la falsa applicazione degli artt. 58 e 59 L. 689/1981, è intrinsecamente generico poiché non indica, quali elementi concreti, in tesi pretermessi avrebbero dovuto giustificare l'applicazione delle pene sostitutive invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 46742/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris